Legge Regionale 23 novembre 2015, n. 30
Disposizioni in tema di anticipazioni finanziarie a favore dei Gruppi di azione locale.
LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 30
Disposizioni in tema di anticipazioni finanziarie a favore dei Gruppi di azione locale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 53 del 26 novembre 2015.
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge
Art. 1
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2015
(Concessione di anticipazioni ai Gruppi di azione locale)
1. All'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le anticipazioni sono effettuate dalla SFIRS per conto della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono disciplinate le modalità di concessione e di restituzione delle somme anticipate.".
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 novembre 2015
Pigliaru
Disposizioni in tema di anticipazioni finanziarie a favore dei Gruppi di azione locale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 53 del 26 novembre 2015.
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge
Art. 1
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2015
(Concessione di anticipazioni ai Gruppi di azione locale)
1. All'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le anticipazioni sono effettuate dalla SFIRS per conto della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono disciplinate le modalità di concessione e di restituzione delle somme anticipate.".
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 novembre 2015
Pigliaru