Legge Regionale 20 dicembre 2018, n. 46
Lavoro straordinario dei dipendenti regionali in occasione di consultazioni elettorali. Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 58 Parte I e II del 27 dicembre 2018
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979 (Lavoro straordinario connesso a consultazioni elettorali)
1. L'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) è da intendersi riferito a tutte le elezioni e ai referendum la cui competenza organizzativa è posta in capo alla Regione. La deroga allo straordinario prevista è da intendersi estesa alle disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo dei dipendenti, compreso il personale iscritto nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) che esercita il proprio mandato presso gli enti locali e l’Amministrazione regionale con i soli limiti indicati nel medesimo articolo.
Art. 2
Norma finanziaria
1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 20 dicembre 2018
Pigliaru
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979 (Lavoro straordinario connesso a consultazioni elettorali)
1. L'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) è da intendersi riferito a tutte le elezioni e ai referendum la cui competenza organizzativa è posta in capo alla Regione. La deroga allo straordinario prevista è da intendersi estesa alle disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo dei dipendenti, compreso il personale iscritto nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) che esercita il proprio mandato presso gli enti locali e l’Amministrazione regionale con i soli limiti indicati nel medesimo articolo.
Art. 2
Norma finanziaria
1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 20 dicembre 2018
Pigliaru