Legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente il credito di esercizio alle piccole medie industrie sarde.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
All’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, è aggiunto il seguente comma:
“Qualora le operazioni di credito contemplate dalla presente legge siano assistite da garanzia sulle scorte e sui prodotti finiti e si debba procedere alla vendita dei detti prodotti, la garanzia è trasferita sui documenti di credito relativi alle vendite stesse”.L’articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, è sostituito dal seguente:
“L’ammontare dei prestiti di cui alla presente legge non può superare per ciascuna delle industrie sovvenzionate la complessiva somma di lire 75.000.000.
Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non possono complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore ai seguenti tassi annuali:
a) 3 per cento per i prestiti complessivamente non superiori a lire 25.000.000;
b) 4 per cento per i prestiti superiori a lire 25.000.000, ma non a lire 50.000.000;
c) 5 per cento per i prestiti superiori a lire 50.000.000 e fino al massimo di lire 75.000.000”L’articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, è sostituito dal seguente:
“Sulle domande di prestito decide un comitato composto da:
a) il Presidente o il Vice Presidente del CIS;
b) il Direttore del CIS o altro funzionario da lui delegato;
c) 2 rappresentanti nominati dall’Assessore regionale alle finanze;
d) due rappresentanti nominati dall’Assessore regionale all’industria e commercio;
e) due rappresentanti nominati dall’Assessore regionale alla rinascita;
f) tre piccoli o medi imprenditori industriali nominati dall’Assessore regionale all’industria e commercio entro una rosa di nomi proposti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione;
g) quattro lavoratori del settore della piccola e media industria, nominati dall’Assessore regionale alla industria e commercio entro una rosa di nomi proposti dalle organizzazioni sindacali confederali, in ordine di importanza”.
Le disposizioni della presente legge non si applicano ai mutui già concessi ai sensi della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23; è comunque riconosciuta la facoltà ai mutuatari di restituire anticipatamente detti mutui, senza pregiudizio del diritto di chiedere altro mutuo.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 25 maggio 1960.
Corrias