Istituzione delle cattedre convenzionate di “Impianti minerari” e di “Geologia applicata” presso la Facoltà di ingegneria dell’Università di Cagliari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l’Università degli studi di Cagliari per l’istituzione del posto di ruolo per lo insegnamento di “Impianti minerari” e del posto di ruolo per l’insegnamento di “Geologia applicata” presso la Facoltà di ingegneria dell’Università predetta.La convenzione, che avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza, dovrà prevedere le forme di collaborazione da realizzare con l’Amministrazione regionale nel settore di ricerche delle cattedre convenzionate.La spesa per i posti di ruolo, di cui al precedente articolo 1, sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione.
Tale spesa sarà costantemente aggiornata in relazione alle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione.La spesa per l’attuazione della presente legge fa carico al capitolo 136 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1963 e a quelli corrispondenti per i bilanci successivi.
A favore di detto capitolo 136 è stornata dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione la somma di lire 9.600.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 10 agosto 1963.
Serra