Interpretazione autentica degli articoli 29, 30 e 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, concernente “Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
L’anzianità residua di servizio regionale disciplinata dal terzo comma dell’articolo 29 nonchè quella di cui al secondo comma dell’articolo 30 ed al secondo comma dell’articolo 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, deve intendersi utilizzabile per intero e comunque valida, agli effetti della progressione in carriera, come effettiva permanenza minima anche in più qualifiche successive.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 29 maggio 1965.
Corrias