Norme interpretative della LR 5 maggio 1969, n. 18 - Corresponsione di una indennità integrativa speciale al personale ausiliario e di una indennità di rischio agli agenti tecnici ed al personale salariato.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Le indennità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della LR 5 maggio 1969, n. 18 vengono corrisposte, agli aventi diritto, sulla base della qualifica giuridica da essi rivestita.
Agli avventizi di IV categoria ed ai salariati temporanei, nominati ai sensi della LR 16 maggio 1968, n. 28, le indennità di cui sopra vengono corrisposte in base alle mansioni esercitate, ove rientrino fra quelle contemplate negli articoli 1, 2 e 3 della LR 5 maggio 1969, n. 18.Le indennità di cui agli articoli 1, 1º comma, 2 e 3 della LR 5 maggio 1969, n. 18, spettano per l’intero mese con esclusione dei giorni dichiarati festivi per legge, sempre che in tali giorni non venga prestato servizio, e non vengono corrisposte nei casi previsti dall’art. 4, 2º comma, della legge regionale suddetta.
Le indennità di cui all’art. 1, 2º comma, della LR 5 maggio 1969, n. 18, spettano per l’intero mese, e non vengono corrisposte nei casi di cui all’art. 4, 2º comma, della predetta legge regionale.Le indennità di cui all’art. 1, 1º comma, della LR 5 maggio 1969, n. 18, sono cumulabili con ogni altra indennità, ad eccezione di quelle previste negli articoli 1, 2º comma, 2 e 3 della legge medesima.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 11 dicembre 1969.
Del Rio