Norme integrative della legge regionale 11 giugno 1974, numero 15.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Alla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7 bis:
«Il compenso e l’indennità di cui al precedente articolo 7 spettano anche ai componenti e ai segretari del comitato tecnico regionale costituito presso gli uffici della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con il compito di deliberare la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui allo articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 494, e successive modificazioni».Alla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente articolo 9 bis:
«Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 7 bis della presente legge fanno carico al capitolo 11138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1975 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. A favore del suddetto capitolo 11138 è stornata la somma di lire 1.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione».
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 dicembre 1975
Del Rio