Norme d’interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 11 luglio 1974, n. 15.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
L’invio in missione del personale dipendente dalla Amministrazione regionale, di cui all’articolo 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, sostituito dall’art. 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, si intende disciplinato dalla legislazione statale vigente al 31 maggio 1970, in quanto compatibile e salvo quanto stabilito dalle leggi regionali.La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 dicembre 1975
Del Rio