Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
Capitolo 16653 - Contributi per il funzionamento delle Comunità montane (art. 18, comma primo, n. 2, LR 3 giugno 1975, n. 26)
L. 300.000.000
Capitolo 17903 - Fondo di riserva per spese impreviste (art. 42, RD 18 novembre 1923, n. 2440)
L. 227.300.000
Capitolo 17904 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
L. 300.000.000
Capitolo 27900 - Fondo da ripartire per compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali alle imprese esecutrici di opere immobiliari a carico diretto della Regione, dovuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con legge 9 maggio 1950, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni, e a norma della legge 21 giugno 1964, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè per maggiori compensi dovuti alle imprese medesime per effetto della definizione di riserve da loro formulate nei competenti atti contabili
L. 225.000.000
In aumento
Capitolo 11101 - Spese per il Consiglio regionale
L. 550.000.000
Capitolo 16621 - Contributo annuo per il funzionamento dell’Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (LL.RR 26 marzo 1953, n. 8, e 12 marzo 1969, n. 9)
L. 307.300.000
Capitolo 16649 - Contributo annuo per funzionamento del Centro regionale agrario sperimentale (art. 10, LR 19 giugno 1956, n. 22)
L. 220.000.000
Nell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 e concernente le spese dipendenti da nuove disposizioni legislative è introdotta la seguente variazione:
Spese correnti
C) disegni di legge concernenti:
1) l’ordinamento degli uffici e lo stato giuridico del personale della Regione;
2) il funzionamento degli enti comprensoriali ed il trasferimento ad essi di funzioni e di personale
meno lire 300.000.000La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1977
Soddu