Ulteriori modifiche alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, concernente provvidenze a favore dell’industria alberghiera e turistica.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
L’articolo 6 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, è sostituito dal seguente:
“A favore degli operatori che per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 2 non beneficiano delle provvidenze previste dall’articolo 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una garanzia sussidiaria sui finanziamenti accordati da aziende o istituti di credito su fondi propri, nel limite del 70 per cento delle somme anticipate”.
L’articolo 7 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, è sostituito dal seguente:
“Le anticipazioni di cui all’articolo 1 della presente legge sono gravate, anche durante il periodo di preammortamento, del tasso di interesse che ogni due anni verrà determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale tasso non dovrà essere inferiore al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto.
Sono a carico del mutuatario le spese per la istruttoria della pratica”.L’anticipazione integrativa già prevista dal primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e l’ulteriore anticipazione già prevista dal secondo comma dello stesso articolo, possono essere erogate fino alla definitiva istruzione delle iniziative volte all’ottenimento delle agevolazioni di cui all’articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e per le quali sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976.La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 18 settembre 1978.
Soddu