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Legge Regionale 5 dicembre 1979, n. 62


Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, concernente il trattamento economico di missione del personale dell’Amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Il primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, è sostituito dai seguenti:
«A decorrere dal 1º luglio 1979 le misure dell’indennità di trasferta dovute al personale dipendente della Regione autonoma della Sardegna, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno dieci chilometri, sono quelle previste per gli impiegati civili dello Stato secondo la seguente corrispondenza:
1) coordinatori ovvero direttori dei Centri di addestramento professionale, nella misura prevista per le qualifiche indicate al punto 2) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni;
2) personale della VI, V e IV fascia funzionale del ruolo unico ovvero della V e IV fascia funzionale del ruolo speciale della formazione professionale, nella misura prevista per le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella A), 1) e 2) della tabella B) e 1) della tabella C allegate alla precitata legge n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) altro personale, nella misura prevista per le categorie esecutive ed ausiliarie degli impiegati civili dello Stato dai punti 2 e 3 della tabella C e dai punti 1 e 2 della tabella E allegate alla precitata legge n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l’ufficio o l’impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio».
Nel secondo comma dell’articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, sono eliminate le parole «del 25 per cento quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sardegna e». All’articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, è aggiunto il seguente comma:
«Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell’albergo non superiore alla prima categoria per il personale indicato al punto 1 del presente articolo ovvero, non superiore alla seconda categoria per il restante personale. In tale caso la misura dell’indennità di trasferta è ridotta di un terzo». Il primo comma dell’articolo 77 e l’ultimo comma dell’articolo 106 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono abrogati.Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Capitolo 02052 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale della Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale (LR 18 maggio 1962, n. 5; art. 10, LR 30 luglio 1970, n. 6, e art. 6, LR 11 giugno 1974, n. 15, LR 17 agosto 1978, n. 51) lire 96.000.000

Capitolo 02053 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale della Amministrazione regionale per missioni in territorio estero (RD 3 giugno 1926, n. 941; DL 21 agosto 1945, n. 540; DLPR 7 maggio 1948, n. 860; art. 10, LR 30 luglio 1970, n. 6; art. 6, LR 11 giugno 1974, n. 15 e LR 17 agosto 1978, n. 51) lire 3.000.000

Capitolo 02057 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale addetto all’attività di formazione professionale per missioni in territorio nazionale (LR 17 agosto 1978, n. 51) lire 1.000.000

Alla maggiore spesa di lire 100.000.000 si fa fronte mediante storno dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del citato bilancio e conseguente utilizzazione della riserva indicata nella tabella A, lettera h), allegata alla «legge finanziaria» per l’anno 1979.
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02052, 02053 e 02057 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979, nonchè sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1979.

Soddu

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