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Legge Regionale 7 agosto 1981, n. 34


Approvazione dello Statuto della V Comunità montana denominata “Del Logudoro“.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l’allegato Statuto della V Comunità montana denominata “Del Logudoro“. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. ARTICOLO 1
Costituzione, denominazione e sede della Comunità montana
I Comuni di Bonorva, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene e Thiesi, i cui territori sono classificati “ montani “ in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dell’articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, tutti ricadenti nella V zona omogenea, delimitata con l’articolo 1 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, costituiscono la Comunità montana denominata “ Del Logudoro “, Ente di diritto pubblico ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.
La sede della Comunità è fissata nel Comune di Bonorva.
ARTICOLO 2
Gonfalone e stemma
La Comunità montana può dotarsi di un proprio gonfalone e stemma, con deliberazione del Consiglio della Comunità.
ARTICOLO 3
Norme che regolano la Comunità
La Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna, dalle leggi regionali n. 26 del 3 giugno 1975, e n. 52 del 17 agosto 1978, e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonchè dalle norme del presente Statuto e da eventuali successive modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate.
Nel silenzio dello Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge relative al funzionamento dei Comuni capoluogo di Provincia.
ARTICOLO 4
Finalità della Comunità
Nell’ambito del proprio territorio la Comunità promuove, favorisce e coordina tutte le iniziative rivolte allo sviluppo economico, sociale e culturale; persegue altresì un equilibrato sviluppo delle attività insediative e produttive.
In particolare la Comunità:
a) formula ed attua per la propria zona i piani pluriennali di sviluppo economico e sociale al fine di concorrere a realizzare in armonia con gli atti della programmazione della Regione e in coordinazione con quelli dell’Organismo comprensoriale, una politica di riequilibrio economico - sociale ed al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali e alla protezione dell’ambiente;
b) formula ed attua - in armonia con le linee di programmazione e di assetto del territorio della Regione ed in coordinazione col piano urbanistico comprensoriale – il piano urbanistico del proprio territorio, in conformità con gli obiettivi del piano di sviluppo della zona a cui devono adeguarsi i piani urbanistici comunali, i piani generali di bonifica e i programmi degli enti operanti nel territorio;
c) formula, coordina ed attua i programmi annuali di intervento e gli eventuali programmi stralcio dei piani pluriennali, in attuazione del piano generale di sviluppo economico e sociale;
d) partecipa all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali di sviluppo;
e) esercita le funzioni amministrative che ad essa vengono delegate dalla Regione e dallo Stato, nonchè esercita funzioni amministrative relative all’attuazione dei piani e dei programmi regionali di sviluppo;
f) promuove la partecipazione popolare nonchè il concorso delle organizzazioni sindacali, professionali, cooperative ed economiche dei lavoratori alla formazione ed attuazione dei piani e dei programmi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
g) promuove il coordinamento degli interventi da eseguirsi da parte degli enti operanti nel territorio.
In attuazione dei predetti piani e programmi, la Comunità predispone programmi settoriali di intervento finalizzati a:
1) dotare il proprio territorio, con l’esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili e sociali idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
2) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali della zona;
3) fornire alle popolazioni residenti nella zona montana, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a migliorare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente montano;
4) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni residenti.
ARTICOLO 5
Attuazione dei fini istituzionali
La Comunità montana nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ove ne ricorrano i presupposti di legge:
a) può assumere funzioni dei singoli enti che la costituiscono quando sia delegata a svolgerle dai rispettivi Consigli comunali e previa deliberazione di accettazione del Consiglio della Comunità.
b) può delegare di volta in volta, nell’attuazione dei programmi di intervento, agli enti operanti nel suo territorio, l’esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale;
c) sostituisce nell’esecuzione di opere, ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, gli enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti;
d) può esercitare le funzioni previste dall’articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per la formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali per la difesa del suolo e la protezione dell’ambiente;
e) verifica che i piani e i programmi di cui all’articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, nonchè le opere indicate dall’articolo 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della Comunità, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo e col piano urbanistico della Comunità;
f) può operare per assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana;
g) può esercitare ogni altra attività consentita dalle leggi dello Stato e della Regione.
ARTICOLO 6
Organi della Comunità
Sono organi della Comunità:
- il Consiglio;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente.
I componenti il Consiglio della Comunità assumono il nome di Consiglieri della Comunità; i componenti la Giunta esecutiva, eccettuati i due Vice Presidenti, quello di Assessore della Comunità. Il Presidente assume il nome di Presidente della Comunità.
ARTICOLO 7
Composizione del Consiglio
La composizione del Consiglio della Comunità è stabilita dall’articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.
Con la procedura prevista dal medesimo articolo i Consigli comunali provvedono alla sostituzione dei rispettivi rappresentanti che per qualsiasi causa cessassero anzitempo dalla carica.
Il Sindaco - nei casi di sospensione dalla carica previsti dalla vigente legislazione - è sostituito, unicamente nella qualità di Consigliere della Comunità, dall’Assessore anziano; nel caso in cui l’Assessore che sostituisce il Sindaco è anche Consigliere della Comunità, trova applicazione l’articolo 157 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
Il Sindaco non può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 67 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.
ARTICOLO 8
Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità.
Oltre alle attribuzioni previste dalle leggi regionali e da altri articoli del presente Statuto, al Consiglio della Comunità compete:
1) adottare lo Statuto e le sue modificazioni e integrazioni con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri attribuiti alla Comunità ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26;
2) eleggere nell’ordine il Presidente, i Vice Presidenti e la Giunta esecutiva secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26;
3) verificare la regolare composizione del Consiglio stesso della Comunità e pronunciarsi sulla decadenza dall’Ufficio di Consigliere della medesima ai sensi del successivo articolo 13;
4) nominare i Revisori dei conti, il Segretario e il Tesoriere della Comunità;
5) nominare il Comitato tecnico previsto dall’articolo
4, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
6) istituire l’ufficio del Piano;
7) nominare eventuali rappresentanti della Comunità e del personale dipendente con l’adozione della pianta organica e l’approvazione del relativo regolamento organico; in enti, organismi e commissioni;
8) definire l’organizzazione degli uffici della Comunità
9) approvare il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;
10) determinare la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte dei Comuni costituenti la Comunità;
11) approvare ogni determinazione relativa all’assunzione di oneri finanziari che impegnino il bilancio della Comunità per più di un esercizio finanziario;
12) adottare norme relative alla gestione e all’utilizzo del demanio e del patrimonio della Comunità;
13) determinare l’indennità di carica, di presenza, di missione ed il rimborso delle spese di viaggio spettanti, in base alla legge regionale 12 agosto 1977, n. 35, e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, agli amministratori della Comunità;
14) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
15) deliberare in ordine all’alienazione, acquisto, locazione e conduzione di immobili;
16) deliberare sulla contrazione dei mutui;
17) deliberare, ai sensi dell’articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sull’affitto e acquisto di terreni compresi nel proprio territorio, o sull’esproprio degli stessi quando ciò sia necessario per la difesa del suolo e la protezione dell’ambiente;
18) adottare il piano urbanistico del territorio della Comunità e le sue modificazioni, integrazioni e varianti;
19) adottare il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, definire gli eventuali programmi stralcio del piano pluriennale, i programmi annuali di intervento e ogni altro programma o piano interessante la popolazione del territorio della Comunità;
20) esaminare e pronunciarsi su eventuali osservazioni, opposizioni e proposte di modifica presentate in ordine ai piani e ai programmi;
21) approvare la relazione sullo stato di attuazione dei programmi annuali di realizzazione del piano pluriennale di sviluppo;
22) approvare le eventuali modificazioni del piano pluriennale di sviluppo e le osservazioni sull’adeguamento allo stesso, dell’attività degli enti operanti nel territorio della Comunità;
23) deliberare sull’affidamento di incarichi a tecnici, esperti, consulenti ed approvare le relative convenzioni; deliberare indagini conoscitive ed approvare le convenzioni con organismi di ricerca, gruppi di ricercatori, esperti e consulenti;
24) nel quadro degli indirizzi della programmazione e delle leggi regionali deliberare in ordine alle convenzioni che regolano i rapporti della Comunità con gli altri enti, organizzazioni ed associazioni operanti nel proprio territorio;
25) deliberare sull’accettazione e sulle modalità per l’assunzione di funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;
26) deliberare sulle convenzioni per l’utilizzazione degli uffici dei Comuni o degli altri enti operanti nel territorio;
27) assumere le deliberazioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 5;
28) definire le modalità per la realizzazione della partecipazione popolare di cui all’articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26;
29) adottare un regolamento per i propri lavori;
30) deliberare i regolamenti ed in genere ogni altro provvedimento di competenza della Comunità per i quali le leggi, i regolamenti o lo Statuto non prevedano l’espressa attribuzione ad altro organo della Comunità;
31) deliberare su ogni altra attività consentita dalle leggi dello Stato e della Regione.
Il Consiglio, nella sua prima seduta e nei casi di surrogazione previsti dal quarto comma dell’articolo 13 procede alla verifica della regolare composizione del Consiglio stesso.
Sia in caso di rinnovazione del Consiglio della Comunità che in caso di successiva vacanza del Presidente o della Giunta esecutiva, nessuna deliberazione può essere assunta dal medesimo Consiglio prima della nomina dei suddetti organi esecutivi.
ARTICOLO 9
Funzionamento del Consiglio
Su convocazione del Presidente, il Consiglio della Comunità deve riunirsi:
a) entro il mese di luglio per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale precedente;
b) entro il mese di ottobre per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio successivo e del programma annuale;
si riunisce altresì:
c) quando la Giunta esecutiva lo ritenga necessario;
d) quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
e) su richiesta del Presidente della Giunta regionale.
Nei casi di cui alle lettere d) ed e) il Consiglio deve riunirsi entro 15 giorni dalla richiesta.
Qualora non si provveda, i soggetti di cui alle predette lettere possono richiedere l’intervento sostitutivo dell’organo di controllo.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da consegnarsi all’ufficio postale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso d’urgenza il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica; la seconda convocazione deve essere prevista a non meno di 24 ore dopo la prima.
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonchè l’elenco degli oggetti posti all’ordine del giorno.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccetto nei casi in cui, per legge, o con motivata deliberazione sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità e possono svolgersi anche nella sede dei Comuni della Comunità per trattare argomenti particolari e quando il Consiglio stesso espressamente lo deliberi.
Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati; la riunione sarà valida - come seduta di seconda convocazione – purchè sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
ARTICOLO 10
Votazioni e deliberazioni
Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio vota a scrutinio palese salvo che per l’elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e degli Assessori e per le questioni che comportino un giudizio sulle persone.
Le deliberazioni di cui ai precedenti punti 18, 19, 22, 29 dell’articolo 8 devono essere adottate a maggioranza dei componenti assegnati.
Copia delle deliberazioni del Consiglio della Comunità vanno inviate, entro 15 giorni dall’adozione, ai Sindaci dei Comuni rappresentati, per l’affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
ARTICOLO 11
Diritti dei Consiglieri
Ogni Consigliere oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ha diritto di interrogazione, interpellanza e mozione; ha diritto, a richiesta, di ottenere copia conforme delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e di prendere visione di tutti gli atti inerenti agli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio.
Di tutte le deliberazioni soggette al controllo ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, viene inviata copia ai gruppi consiliari entro 10 giorni dall’adozione del provvedimento.
ARTICOLO 12
Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Uno speciale regolamento, approvato dal Consiglio su proposta della Giunta, disciplina il funzionamento del Consiglio.
Detto regolamento dovrà prevedere, tra l’altro, norme sulle modalità della discussione, delle votazioni o dello scrutinio, sulla costituzione, sulla nomina e sul funzionamento di Commissioni consiliari permanenti e speciali, sul diritto dei Consiglieri a presentare proposte, interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonchè sulla disciplina delle sedute.
ARTICOLO 13
Durata in carica del Consiglio; ineleggibilità,
incompatibilità, decadenza dei Consiglieri
L’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri della Comunità montana sono regolate dalle norme relative ai Consiglieri comunali.
Il mandato dei componenti eletti del Consiglio della Comunità coincide con la durata in carica del Consiglio comunale da cui provengono; i Consiglieri, peraltro, restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale.
In caso di morte, dimissioni o sopravvenuta causa di decadenza, il Consigliere della Comunità viene surrogato dal Consiglio comunale che lo ha eletto, nella prima seduta successiva alla conoscenza della vacanza.
I Consiglieri, fatta eccezione per i Sindaci, che senza giustificati motivi non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.
La pronuncia di decadenza è fatta dal Consiglio della Comunità, su proposta di uno dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella in cui è stata presentata la proposta, purchè siano trascorsi almeno 10 giorni dalla notificazione della medesima proposta sia all’interessato che al comune di appartenenza.
La decadenza viene, a cura del Presidente, comunicata al Comune interessato entro 10 giorni dalla data in cui la decadenza stessa è stata pronunziata.
ARTICOLO 14
La Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da due Vice Presidenti e dai sei Assessori.
Non possono far parte della Giunta esecutiva i Consiglieri che rivestono la carica di Consigliere regionale.
Le modalità per l’elezione degli Assessori sono fissate dall’articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26; la votazione è fatta a scrutinio segreto.
La Giunta esecutiva rimane in carica cinque anni; se durante tale periodo si rendesse vacante uno dei seggi, il Consiglio della Comunità provvederà ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica per il solo tempo mancante allo scadere del quinquennio.
La Giunta decade, comunque, quando, per effetto delle elezioni comunali, cessi contemporaneamente dal mandato la maggioranza dei componenti della Comunità. La riduzione per dimissioni, decadenza o morte, del numero dei componenti la Giunta alla metà di quello iniziale, comporta di diritto la decadenza dell’intera Giunta.
In caso di revoca, dimissioni o decadenza della Giunta esecutiva, il Consiglio della Comunità è convocato non oltre 30 giorni per l’elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e della Giunta; fino all’elezione della nuova Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta, cura esclusivamente gli affari correnti.
ARTICOLO 15
Attribuzioni della Giunta esecutiva
La Giunta è l’organo esecutivo della Comunità ispirato ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.
Nel rispetto delle competenze riservate al Consiglio la Giunta esercita tutte le funzioni che permettano alla Comunità di realizzare le proprie finalità, in esecuzione degli indirizzi politico - programmatici e dei deliberati del Consiglio stesso.
In particolare spetta alla Giunta esecutiva:
a) elaborare e proporre al Consiglio tutti gli atti di competenza del Consiglio stesso;
b) adottare, ai sensi dell’articolo 140 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli ad esso, per la ratifica, in occasione della prima riunione.
Da tali provvedimenti sono esclusi l’approvazione del bilancio, del piano di sviluppo, dei programmi stralcio e di altri piani e programmi interessanti l’assetto socio – economico ed il piano urbanistico della Comunità e loro eventuali variazioni;
c) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all’approvazione del Consiglio;
d) effettuare storni tra articoli compresi nello stesso capitolo di bilancio;
e) predisporre ed elaborare i progetti dei piani e dei programmi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 4 dello Statuto;
f) predisporre la relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio annuale;
g) fissare la data delle riunioni del Consiglio nonché il relativo ordine del giorno;
h) adottare ogni altro atto ad essa attribuito da leggi e regolamenti;
i) coordinare l’attività degli uffici e provvedere al buon andamento dell’attività della Comunità.
ARTICOLO 16
Riunione e funzionamento della Giunta
La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente con avviso da farsi con telegramma almeno 48 ore prima della riunione, salvo intesa unanime per diverse modalità; l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonchè l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.
La Giunta si riunisce:
- in sessione ordinaria ogni mese;
- in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi membri.
Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente della Comunità e, in sua assenza o impedimento, secondo il seguente ordine: dal Vice Presidente eletto in rappresentanza della maggioranza; dal Vice Presidente eletto in rappresentanza della minoranza; dall’Assessore anziano, intendendosi per tale colui che nella prima votazione per l’elezione della Giunta esecutiva ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età; dall’Assessore più anziano d’età.
La Giunta delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
La Giunta può decidere di riunirsi in seduta pubblica; la Giunta può incaricare i propri componenti, anche in via permanente, della cura di determinati affari.
ARTICOLO 17
Revoca della Giunta
Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato dei membri del Consiglio della Comunità.
La decadenza dalla carica di Consigliere comporta automaticamente la decadenza dalla Giunta.
L’assenza senza giustificati motivi a tre sedute consecutive della Giunta comporta la dichiarazione di decadenza, secondo la procedura prevista al precedente articolo 13 per la decadenza dei Consiglieri.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio della Comunità.
Il Presidente e la Giunta possono essere revocati congiuntamente dal Consiglio sulla base di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, votata palesemente con appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.
La proposta di revoca è portata in discussione al Consiglio entro quindici giorni dalla presentazione.
ARTICOLO 18
Il Presidente
Il Presidente:
1) rappresenta a tutti gli effetti la Comunità ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto o da altre norme;
2) convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta, coordinandone l’attività;
3) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
4) firma tutti gli atti e documenti inerenti all’attività della Comunità.
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono nell’ordine indicato nell’articolo 16 dello Statuto.
ARTICOLO 19
Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Consiglio della Comunità montana entro due mesi dall’approvazione del primo bilancio di previsione, elegge, tra i propri componenti non facenti parte della Giunta esecutiva, i Revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza purchè non abbiano partecipato alla gestione contabile cui il conto si riferisce.
Il Collegio dei Revisori controlla l’andamento della contabilità della Comunità montana e ne riferisce al Consiglio mediante relazione annuale che va allegata al conto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori nomina al suo interno un coordinatore che provvede alla convocazione del Collegio stesso.
I revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
La decadenza dalla carica di Consigliere o l’elezione a componente della Giunta esecutiva comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Revisore dei conti.
Ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 498, il Presidente ed i membri della Giunta che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio della Comunità sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo delle stesse gestioni.
Per questi adempimenti il Consiglio elegge un Presidente temporaneo.
ARTICOLO 20
Il Segretario della Comunità
Il Segretario della Comunità è nominato dal Consiglio su proposta della Giunta fra il personale di cui all’articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, e deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio delle funzioni di Segretario comunale.
Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.
Si applicano al Segretario della Comunità, in quanto compatibili, le norme relative ai compiti, doveri e responsabilità dei Segretari comunali.
ARTICOLO 21
Il personale della Comunità
Nell’espletamento dei suoi compiti la Comunità montana si avvale del personale previsto dalla pianta organica.
Alla copertura dei posti della predetta pianta organica si provvede con personale della Regione, delle Province e dei Comuni, comandato ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Il predetto comando può essere disposto anche da parte degli enti regionali, dell’ente di sviluppo agricolo e dei consorzi di bonifica.
La Comunità montana può inoltre avvalersi di personale distaccato dai predetti enti.
Qualora non si verificassero le condizioni previste dai precedenti commi la Comunità montana provvede all’assunzione diretta di personale in relazione alla propria pianta organica, nei limiti previsti dall’articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
ARTICOLO 22
L’Ufficio del piano
La Comunità montana può costituire un Ufficio del piano per tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici connessi con la formulazione ed esecuzione del piano di sviluppo, e dei piani urbanistici, dei programmi stralcio e dei programmi annuali.
ARTICOLO 23
Il Comitato tecnico
Il Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire il necessario coordinamento e collegamento per la redazione e l’aggiornamento del piano di sviluppo pluriennale, dei programmi stralcio, dei programmi annuali e del piano di sviluppo urbanistico, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, può nominare un Comitato tecnico del quale fanno parte i rappresentanti dei principali enti operanti nel territorio della Comunità nonchè tecnici ed esperti di chiara fama nelle diverse discipline designati dal Consiglio.
Il Comitato tecnico è presieduto dal Presidente della Comunità montana o da un componente della Giunta da lui delegato.
ARTICOLO 24
Compiti del Comitato tecnico
Il Comitato tecnico esprime pareri obbligatori, non vincolanti, nei modi e termini previsti dal regolamento che ne disciplina l’attività:
a) sui piani e gli strumenti urbanistici predisposti dalle Comunità montane a norma delle disposizioni vigenti ed eventuali modificazioni e integrazioni;
b) sui piani pluriennale di sviluppo economico e sociale, i programmi stralcio, i programmi annuali ed i loro eventuali adeguamenti al piano regionale di sviluppo economico e sociale.
Il Comitato tecnico esprime altresì pareri su ogni altro argomento che il Consiglio o la Giunta della Comunità ritengano di sottoporgli ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali.
ARTICOLO 25
Consultazioni e partecipazione popolare
La Giunta esecutiva cura i rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con quelle professionali, cooperativistiche, economiche ed imprenditoriali che siano rappresentate a livello regionale, onde consentire la più larga partecipazione in sede di predisposizione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale e del piano urbanistico della Comunità nonchè dei programmi stralcio e relative varianti. A tal fine la proposta dei suddetti piani è trasmessa a cura della Giunta, alle citate organizzazioni che, entro 30 giorni al ricevimento, possono esprimere pareri, rilievi, proposte e suggerimenti alla Comunità.
Debbono inoltre essere consultati, con le modalità che verranno fissate dal Consiglio, l’Amministrazione provinciale e gli enti pubblici interessati operanti nel territorio.
La partecipazione popolare alla formazione e verifica dei piani è assicurata a mezzo di consultazioni, incontri e convegni pubblici che, di volta in volta, saranno stabiliti dalla Giunta o dal Consiglio della Comunità.
La Giunta esecutiva, al fine di favorire la partecipazione delle forze giovanili e femminili alla formazione ed attuazione del piano di sviluppo economico e sociale, promuove, in collaborazione con le organizzazioni giovanili e femminili, la costituzione di consulte della Comunità regolate dal loro Statuto.
La Giunta esecutiva è tenuta a sentire, con le modalità di cui al primo comma, in sede di predisposizione del piano di sviluppo economico e sociale, del piano urbanistico della Comunità e dei programmi stralcio, e relative varianti, il parere delle predette consulte e degli organismi di base interessati particolarmente in relazione ai problemi inerenti alla condizione giovanile e femminile.
ARTICOLO 26
Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale
La Comunità montana, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, al fine di programmare le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori produttivi, sociali e dei servizi, adotta un piano pluriennale di sviluppo economico e sociale.
Il piano pluriennale oltre a contenere le prescrizioni e direttive di cui all’articolo 20 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, relative alla programmazione dell’assetto territoriale, deve indicare le scelte prioritarie di sviluppo economico e sociale, secondo le modalità previste dall’articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
La relativa elaborazione e formulazione deve uniformarsi alle linee fondamentali della programmazione regionale di cui alla richiamata legge regionale 1-8-1975, n. 33.
Il piano è predisposto con la partecipazione degli enti pubblici e delle rappresentanze economiche e sindacali, sociali e culturali secondo le modalità fissate dall’articolo 25 del presente Statuto.
ARTICOLO 27
Piani urbanistici della Comunità
La Comunità montana, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, adotta un piano urbanistico allo scopo di coordinare l’attività urbanistica nel proprio territorio.
Il piano deve definire l’assetto territoriale dell’intera Comunità, in coerenza con le indicazioni dello schema di assetto territoriale regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, ed in conformità con gli obiettivi del piano di sviluppo economico e sociale della Comunità.
Il piano è predisposto con la partecipazione delle rappresentanze economiche, sociali e culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, secondo le modalità fissate dall’articolo 25 del presente Statuto.
Il piano dopo la sua approvazione ha durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 28
Programmi annuali e programmi stralcio
Sulla base del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale vigente, la Comunità montana, provvede a definire ogni anno un programma contenente l’indicazione e le priorità delle opere ed interventi da realizzare nel periodo di validità del programma e l’entità della corrispondente richiesta di finanziamento.
La Comunità montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire copia del programma annuale alla Regione.
In connessione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie relative all’attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale la Comunità può formulare ed approvare programmi stralcio settoriali o intersettoriali, annuali o pluriennali.
ARTICOLO 29
Procedure per la formazione e approvazione
del piano di sviluppo economico e sociale
e del piano urbanistico della Comunità
Le modalità delle consultazioni con gli enti pubblici e le rappresentanze economiche, sociali e culturali nella fase di predisposizione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale e del piano urbanistico della Comunità sono disciplinate dal precedente articolo 25.
Il progetto di piano pluriennale di sviluppo economico e sociale ed il progetto del piano urbanistico della Comunità debbono essere trasmessi ai Consigli comunali perché questi, entro 30 giorni dal ricevimento, esprimano il loro parere. Trascorso tale termine, senza che il Consiglio comunale si sia espresso, il parere si intende positivo.
Esaminati i pareri dei Consigli comunali, il Consiglio della Comunità adotta il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale ed il piano urbanistico.
Divenuta esecutiva la deliberazione di adozione, il piano di sviluppo ed il piano urbanistico sono trasmessi ai Comuni che entro 10 giorni provvederanno a depositarli nella propria Segreteria.
Contemporaneamente alla trasmissione dei piani ai Sindaci, il Presidente della Comunità montana cura che i piani stessi vengano depositati presso la Segreteria della Comunità a libera visione di chiunque.
L’effettuato deposito è contestualmente reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell’Albo pretorio, manifesti da affiggersi in ogni Comune e pubblicazione nei quotidiani editi nell’Isola.
L’avviso di deposito è altresì reso noto al pubblico mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
Il periodo di deposito dovrà protrarsi per 30 giorni consecutivi a far data dall’inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
Entro trenta giorni decorrenti dal giorno di scadenza del deposito indicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni direttamente alla segreteria della Comunità o per il tramite dei Sindaci.
Entro il medesimo termine i Comuni potranno esprimere il loro motivato parere.
A tal fine il Presidente della Comunità montana è tenuto a comunicare preventivamente ai Sindaci il termine di scadenza per la presentazione dei pareri e delle osservazioni ed approvazioni.
E’ considerata data di presentazione delle osservazioni ed opposizioni quella che risulta dai registri protocollo dei Comuni o della Comunità montana.
L’Assemblea della Comunità montana deve, entro i 60 giorni successivi, prendere in esame i pareri, le osservazioni ed opposizioni presentate, accoglierle o respingerle con motivazione, adottare definitivamente il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale e il piano urbanistico.
Il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale ed il piano urbanistico della Comunità montana vengono quindi trasmessi, assieme ai pareri, alle osservazioni ed opposizioni presentate ed alle relative controdeduzioni del Consiglio della Comunità montana, rispettivamente al Consiglio regionale e all’Assessorato degli enti locali per l’approvazione definitiva.
ARTICOLO 30
Efficacia ed effetti del piano di sviluppo
economico e sociale e del piano urbanistico
Le indicazioni e le norme contenute nel piano di sviluppo economico e sociale e nei piani urbanistici della Comunità sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati.
Entro sei mesi dalla data di approvazione dei piani urbanistici i Comuni sono tenuti ad apportare ai propri strumenti urbanistici le varianti necessarie per adeguarli alle previsioni dei piani medesimi.
ARTICOLO 31
Attuazione dei piani e rapporti con gli altri enti
Per l’attuazione dei piani la Comunità montana, d’intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici dei Comuni o dei Consorzi tra Comuni od anche degli uffici di altri enti.
La Comunità montana può conferire deleghe ad altri enti, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per la realizzazione di singole opere di volta in volta determinate.
La delega deve essere attribuita dal Consiglio della Comunità con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Dopo due votazioni è sufficiente la maggioranza semplice.
L’atto di conferimento della delega deve sempre prevedere l’indicazione degli oggetti e la determinazione dei principi e criteri ai quali debbono attenersi gli enti cui è affidata la delega.
In ogni caso la delega non può attenere a funzioni che alla Comunità siano state delegate, ai sensi del terzo comma dell’articolo 6 della predetta legge, dagli enti che la costituiscono.
ARTICOLO 32
Albo pretorio
Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate, a cura del Segretario, nell’Albo pretorio istituito presso la sede della Comunità negli stessi termini e con le stesse modalità con cui vengono pubblicate le deliberazioni dei Consigli comunali.
Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta della Comunità debbono essere pubblicate a cura dei Sindaci, negli Albi pretori dei Comuni facenti parte della Comunità.
Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta della Comunità debbono essere inviate al competente Comitato di controllo, ai sensi della legge regionale n. 62 del 23 ottobre 1978.
ARTICOLO 33
Finanziamento
Le entrate della Comunità sono costituite:
1) dalle contribuzioni dei Comuni che ne fanno parte;
2) dai contributi e dai finanziamenti ordinari o straordinari della Regione Sarda;
3) dai contributi e dai finanziamenti ordinari o straordinari dello Stato;
4) da ogni altra entrata consentita dalle leggi dello Stato o della Regione.
ARTICOLO 34
Bilancio e contabilità
Il bilancio di previsione deve essere sottoposto ad approvazione del Consiglio entro il mese di ottobre dell’anno precedente e il conto consuntivo entro il mese di luglio dell’anno successivo.
La finanza e la contabilità della Comunità sono regolate, oltre che dalla legge n. 1102 del 1971, dalle disposizioni vigenti peri Comuni capoluoghi di Provincia, in quanto applicabili.
ARTICOLO 35
L’Economo
Uno speciale regolamento adottato dal Consiglio della Comunità su proposta della Giunta, disciplinerà il servizio di economato.
ARTICOLO 36
Il Tesoriere
Il Tesoriere della Comunità è nominato dal Consiglio.
Il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, ad eccezione di quelle indicate nel regolamento di cui all’articolo precedente, deve essere fatto esclusivamente dal Tesoriere in base a regolari mandati di pagamento e reversali di cassa firmati dal Presidente, da un membro della Giunta e dal Segretario.
Il Tesoriere, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta il conto consuntivo dell’esercizio precedente per essere sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei conti ed al successivo esame del Consiglio.
ARTICOLO 37
Integrazioni e modifiche allo Statuto
Le deliberazioni relative alle integrazioni e modifiche al presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, per le quali basterà la maggioranza semplice.
ARTICOLO 38
Indennità di carica e trattamento di missione
Ai componenti la Giunta ed il Consiglio della Comunità competono le indennità di carica e di presenza, nonché il trattamento di missione, previsti dalla legge 23 marzo 1981, n. 93.
ARTICOLO 39
Comunità montane ricadenti nell’ambito comprensoriale
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, le Comunità montane e i Comprensori stabiliranno reciproche intese, da definirsi anche con apposite regolamentazioni al fine di conseguire il coordinamento dei propri atti e programmi, ai sensi dell’articolo 7 della predetta legge.
ARTICOLO 40
Entrata in vigore dello Statuto
Il presente Statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.
Entro 30 giorni dalla suddetta data il Presidente del Consiglio della Comunità - nominato in via provvisoria ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, - convoca il Consiglio per l’elezione degli organi.

Data a Cagliari, addì 7 agosto 1981.

Rais

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