Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32: “Sulla protezione della fauna e sull’esercizio della caccia in Sardegna”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Alla lettera z) del secondo comma dell’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è aggiunta la frase seguente:
“l’uso di tali munizioni può essere consentito in sede di formazione del calendario venatorio, in casi di accertata ed eccezionale presenza numerica di tali specie;”.Alla fine del primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è aggiunta la seguente frase:
“Al cacciatore è consentito farsi aiutare per condurre i cani da persona non munite della predetta autorizzazione”.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 25 novembre 1981
Rais