Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 13 concernente: “Individuazione, costituzione ed organizzazione delle Unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833“.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Al terzultimo comma, punto a), dell’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, dopo la parola “minoranze” è aggiunto: “Il numero dei Consiglieri spettanti alla minoranza è fissato nella misura di un terzo dei membri da eleggere, computando come unità intera le frazioni di unità quando risultino superiori ad un mezzo”.
Dopo il medesimo terzultimo comma è aggiunto il seguente:
“Nei Comuni di cui al punto a) e al punto b) del precedente comma, il Sindaco va computato nel numero dei componenti spettanti alla maggioranza”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 dicembre 1981.
Rais