Norme per l’incremento e la tutela dell’apicoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Ai fini dell’incremento e della razionale utilizzazione delle risorse floristiche della Regione e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, la Regione Sarda assume le iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell’apicoltura anche come fattore di miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura.E’ istituita la Commissione regionale apistica.
Essa è composta da:
1. un rappresentante dell’Assessore regionale dell’agricoltura che la presiede;
2. quattro rappresentanti designati dalle associazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
3. un rappresentante per provincia designato dalle associazioni degli apicoltori riconosciute ai sensi dell’articolo 12;
4. quattro esperti apistici qualificati nominati dall’Assessore regionale dell’agricoltura possibilmente uno per provincia, sentito il parere delle associazioni riconosciute;
5. un rappresentante dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente;
6. un rappresentante dell’Assessore regionale all’igiene e sanità ;
7. un docente della Facoltà di agraria dell’Università di Sassari;
8. un tecnico dell’Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sardegna.
I membri della Commissione sono nominati dall’Assessore regionale dell’agricoltura e durano in carica tre anni. Ad essi competono le indennità stabilite dalla legislazione regionale vigente.
La Commissione ha sede presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura.
Funge da segretario della Commissione un dipendente della Regione.
E' compito della Commissione esprimere pareri e proposte agli organi della Regione circa iniziative, indagini e studi relativi alle finalità di cui all’articolo 1.La Regione concede agli apicoltori, singoli o associati, contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per l’acquisto di arnie, di famiglie di api, di attrezzature apistiche, di materiale sanitario, per la costruzione o il riattamento di locali idonei ad esercitare l’attività , e mutui a tasso agevolato per la parte non coperta da contributo.
I contributi per l’impianto, la ristrutturazione e l’ampliamento di aziende apicole sono elevati al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le cooperative e le società di persone regolarmente costituite con un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a otto che hanno come oggetto sociale prevalente l’esercizio dell’attività apicola.
Per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi precedenti l’azienda apicola deve comprendere almeno 20 alveari e dev’essere condotta da almeno un apicoltore che abbia seguito un corso di formazione professionale specifica. Si prescinde da quest’ultima condizione per le aziende che intendono trasformare gli allevamenti rustici in razionali.
Possono altresì beneficiare di un contributo per il servizio di impollinazione, in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, i consorzi ed associazioni ortofrutticoli costituiti con atto pubblico ed i consorzi di miglioramento fondiario per le zone di rispettiva produzione o competenza.
Per l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle provvidenze si applicano le norme procedurali vigenti in materia di mutui e contributi per le opere di miglioramento fondiario.Le Unità sanitarie locali, attraverso i propri servizi veterinari, esercitano, le funzioni di loro competenza in materia di tutela sanitaria dell’apicoltura. A tale scopo le Unità sanitarie locali possono avvalersi anche della collaborazione di esperti apistici segnalati dalla Commissione di cui all’articolo 2.I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo devono farne denuncia, entro il 30 giugno di ogni anno, all’Unità sanitaria locale competente sulle località ove sono siti, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali. La mancata denuncia esclude l’apicoltore, per un periodo di due anni, dall’accedere alle provvidenze della presente legge.E’ fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all’Unità sanitaria locale competente le seguenti malattie accertate o sospette: acarios, varroasi, nosemiasi, peste americane e peste europea.
L’omessa denuncia è punita con la sanzione amministrativa di lire 1.000, per ogni alveare riconosciuto infetto.
Al ricevimento della denuncia l’Unità sanitaria locale provvede agli accertamenti diagnostici e prescrive le misure di bonifica e profilassi necessarie.
Qualora l’intervento di risanamento comporti la distruzione dell’alveare e delle attrezzature ad esso strettamente inerenti, all’apicoltore è riconosciuto dalla Regione un indennizzo nella misura del 70 per cento del valore perduto, salvi i casi di dolo o colpa.
Per il ripristino dell’alveare l’apicoltore è tenuto a conformarsi alle norme tecnico - sanitarie prescritte dalla competente Unità Sanitaria locale. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000.E’ proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e il materiale infetto o sospetto di malattie di cui all’articolo precedente; è fatto altresì divieto di alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.E’ vietato fare esperimenti su api vive con materiale patologico o infestante riferibile alle malattie o agli agenti nocivi soggetti a denuncia, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di impianti o laboratori scientifici e con tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all’esterno, previa specifica autorizzazione dell’Unità sanitaria locale. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.La vendita di api vive può avvenire solo quando le api siano accompagnate da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalla Unità sanitaria locale territorialmente competente sull’area di provenienza; le api provenienti da aree esterne alla Sardegna devono essere accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo pubblico.
Agli acquirenti di famiglie di api o di api regine dall’esterno del territorio della Sardegna è fatto obbligo di denunciare all’Unità sanitaria locale competente per territorio l’avvenuto acquisto, specificando il comune di provenienza, nonché il comune e la località di destinazione degli acquisti effettuati.
I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000, salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge.Allo scopo di assicurare all’agricoltura l’indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee che possa essere dannoso alle api, particolarmente dall’inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali. Con decreto dell’Assessore regionale alla sanità sono emanate le norme disciplinari per i trattamenti.
Il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente compete ai Sindaci che possono avvalersi dei servizi e presidi delle competenti Unita Sanitarie Locali.
Ai trasgressori del divieto di cui al primo comma si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.I Sindaci accertano le trasgressioni alla presente legge, avvalendosi dei servizi e presidi delle Unità sanitarie locali e applicano le sanzioni corrispondenti. Si osservano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.La Regione riconosce le associazioni degli apicoltori che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento(CEE) n. 1196 del Consiglio del 28 aprile 1981 e che si costituiscano su base territoriale non inferiore alla provincia.L’apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura, nell’ambito dei programmi regionali attuati a norma della legislazione vigente.La legge regionale 15 giugno 1954, n. 13, è abrogata.Alle spese per l’attuazione della presente legge, valutate in complessive annue lire 330.000.000, si fa fronte:
* quanto a lire 300.000.000, mediante l’utilizzo dello stanziamento del capitolo 06200 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1985, che assume una nuova denominazione a seguito della abrogazione della legge 15 giugno 1954, n. 13;
* quanto a lire 30.000.000, mediante il corrispondente incremento delle entrate della Regione conseguente all’istituzione del capitolo 35016.
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1985 è istituito il seguente capitolo:
Cap. 35016 - Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge (artt. 6, 7, 8, 9 e 10)
L. 30.000.000
Nello stato di previsione dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale del Bilancio della Regione per l’anno 1985 sono istituiti i seguenti capitoli:
Cap. 06200 - (Denominazione variata) - (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05) - Contributi agli imprenditori singoli o associati per l’acquisto di arnie, di api, di attrezzature apistiche, di materiale sanitario e per la costruzione o il riattamento di locali e per mutui a tasso agevolato (art. 3 della presente legge).
L. 270.000.000
Cap. 06200-01 - (Di nuova istituzione) - (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05) - Indennizzi agli apicoltori per la distruzione degli alveari affetti da malattie (art. 6 della presente legge)
L. 50.000.000
Cap. 06200-02 - (Di nuova istituzione) - (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 04) - Spese per il funzionamento della Commissione regionale apistica (art. 2 della presente legge)
L. 10.000.000
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 06200, 06200-01 e 06200-02 dello stato di previsione dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale del Bilancio della Regione per il 1985 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.Per il primo anno di applicazione della presente legge gli adempimenti di cui all’articolo 5 devono essere compiuti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 17 dicembre 1985
Melis