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Legge Regionale 18 dicembre 1987, n. 57


Concessione di un contributo annuo a sostegno della attività della Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e dell’Unione autonoma partigiani sardi (UAPS).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

1. Al fine di contribuire a promuovere la crescita democratica dei cittadini e a educare le nuove generazioni ai principi della Costituzione Repubblicana, la Regione autonoma della Sardegna sostiene l’attività dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e dell’Unione autonoma partigiani sardi (UAPS) volta alla diffusione delle conoscenze dell’altissimo patrimonio di valori umani, ideali, culturali e civili dell’antifascismo e della resistenza.1. A tal fine la Regione autonoma della Sardegna eroga rispettivamente all’Associazione nazionale perseguitati politici italiani (ANPPIA) e all’Unione autonoma partigiani sardi (UPS), entrambe con sede in Cagliari, un contributo annuo di lire 25.000.000.1. I Consigli direttivi delle Associazioni di cui ai precedenti articoli sono tenuti a presentare, entro il mese di gennaio di ogni anno, all’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte nell’anno trascorso e un programma di attività con relativo preventivo di spesa per l’anno successivo.
2. Il contributo di cui all’articolo 2 è erogato con decreto dell’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro il mese di marzo di ogni anno, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Tale contributo, in sede di prima applicazione, sarà erogato - dietro presentazione del programma di attività e del relativo preventivo di spesa - entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge.1. Per l’attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l’anno 1987 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di Lire 50.000.000:
Capitolo 11083/02 - cat. progr. 1.1.1.6.2.1.08.07 (05.01) - Contributo annuale all’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e all’Unione autonoma partigiani sardi (UAPS).

2. A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 50.000.000 dal Capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, del bilancio della Regione per l’anno 1987 ed è in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista al punto 1 della Tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria).
3. Le spese per l’attuazione della presente legge faranno carico per l’anno 1987 al sopra citato capitolo 11083/02 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 dicembre 1987

Melis

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