Costituzione del fondo regionale di garanzia per l’agricoltura e provvidenze per l’agricoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
1. I mutui e i prestiti concessi dagli Istituti di credito ai sensi della vigente legislazione in materia di credito agrario, compresi quelli erogati con fondi pubblici senza concorso pubblico sugli interessi, possono godere della garanzia fidejussoria regionale, a condizione che il beneficiario del credito non sia in condizioni di prestare, in tutto o in parte, idonee garanzie.
2. Per la copertura dei rischi derivanti dalla applicazione del comma precedente, è istituito il «».
3. La garanzia fidejussoria regionale, riguardo alla misura, è totale; essa viene concessa con provvedimento amministrativo.
4. In caso di insolvenza, l’Istituto di credito è tenuto a escutere, prioritariamente, il debitore principale.1. La dotazione iniziale del fondo di cui al precedente articolo 1 è costituita dalle disponibilità del «Fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici», istituito con l’articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4 e del «Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili», istituito con l’articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, per la quota riguardante il settore agricolo.
2. Sul fondo affluiranno inoltre le trattenute che gli Istituti di credito dovranno operare, in misura analoga a quella prevista per il fondo interbancario di garanzia, sulle operazioni che godranno dei benefici regionali di cui al precedente articolo 1.
3. Il fondo è costituito presso un Istituto abilitato all’esercizio del credito agrario, col quale l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale dovrà stipulare apposita convenzione.
4. A tal fine nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli:
3. Il fondo è costituito presso un Istituto abilitato all’esercizio del credito agrario, col quale l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale dovrà stipulare apposita convenzione.
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Cap. 36107 - (3.6.1.) - Disponibilità del fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici di cui all’articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, e del fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili di cui all’articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, per la quota riguardante il settore agricolo, da riservare al fondo regionale di garanzia per l’agricoltura (art. 2 della presente legge) - PM.
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Cap. 06221/01 (2.1.2.4.3.5.10.10) (02.01) - Fondo regionale di garanzia per l’agricoltura (art. 1 della presente legge)
PM.
5. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale medesimo, di concerto con l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 06221/01, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 36107, delle disponibilità del fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici di cui all’articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, e del fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative giovanili, per la quota riguardante il settore agricolo, di cui all’articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28. 1. Sono abrogati il secondo comma dell’articolo 16 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9; il quarto comma dell’articolo unico della legge regionale 21 agosto 1980, n. 33; l’articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4; l’articolo 35 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.
2. I rischi connessi con i finanziamenti già effettuati, previsti dalle norme citate nel precedente comma, nonché quelli connessi con le operazioni creditizie assistite dalla garanzia regionale ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50 e dell’articolo 57 della legge regionale 20 maggio 1983, n. 12, graveranno sul «Fondo regionale di garanzia per l’agricoltura».
3. Potranno altresì gravare sul medesimo fondo con l’applicazione della normativa di cui al precedente articolo 1, le operazioni creditizie effettuate dai soggetti di natura agricola di cui alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28. 1. Le operazioni creditizie che godono delle agevolazioni previste dalla legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, dalla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, dall’articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981 n. 4, dall’articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984 n. 26 e dalla legge 30 ottobre 1986, n. 57 sono assistite - ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 4 novembre 1981, n. 621, convertito, con modificazioni, nella legge 26 dicembre 1981, n. 783 - dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454. 1. Allo scopo di ricostituire la necessaria liquidità finanziaria delle imprese agricole, che abbiano subito la compromissione dei bilanci economici a causa di avverse circostanze o eventi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi su mutui di durata massima quindicennale, comprensiva di un preammortamento di tre anni, da destinare al consolidamento delle passività.
2. L’intervento non si applica quando possono essere concesse provvidenze regionali o statali che prevedano l’assestamento di passività.
3. In analogia a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura, determina i settori di intervento e le circostanze o eventi dannosi; fissa la misura del finanziamento, in relazione all’ammortamento delle passività risultanti in essere nei periodi volta per volta considerati; fissa la durata delle operazioni.
4. I mutui sono regolati, oltre che dalle norme della presente legge, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, e sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il tasso a carico del mutuatario è quello minimo agevolato previsto dalla normativa dello Stato.
6. I mutui sono concessi previa emissione di nullaosta, rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura.
7. Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per l’anno 1988 è istituito il seguente capitolo:
Capitolo 06073 - (cat. prog. 06.03) (2.1.2.4.3.4.10.10.) (02.01) - Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5 della presente legge) con lo stanziamento di Lire 7.000.000.000.
8. A tal fine è istituito, per gli anni dal 1988 al 2002, un limite d’impegno di lire 7.000.000.000.
9. Alla predetta spesa si fa fronte con l’utilizzazione del limite d’impegno di pari importo, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge regionale 19 agosto 1986, n. 51 (capitolo 06072) ed a tal fine è autorizzato lo storno della somma di lire 7.000.000.000 da detto capitolo a favore del capitolo 06073.
10. Conseguentemente è abrogato il predetto articolo 1, primo comma, della legge regionale 19 agosto 1986, n. 51 ed è soppresso il relativo limite di impegno. 1. Le opere pubbliche infrastrutturali, comprese nei piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro - pastorale e nei piani tecnico - economici delle aziende speciali, previsti dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, sono classificate di competenza regionale.
2. Alla realizzazione delle stesse provvede l’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale mediante affidamento in concessione ad enti pubblici. 1. Nel finanziamento dei piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro - pastorale e dei piani tecnico - economici delle aziende speciali per la valorizzazione delle proprietà comunali, previsti dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, la misura del contributo in conto capitale, relativo agli interventi di miglioramento fondiario, è elevato al 90 per cento quando le opere interessino i terreni di proprietà comunale e quelli acquisiti al monte pascoli regionale. 1. L’Amministrazione regionale, previa domanda degli interessati, è autorizzata ad erogare anticipazioni sul contributo in conto capitale concesso per la realizzazione di strutture cooperative e di opere di miglioramento agrario e fondiario.
2. La liquidazione dell’anticipazione può essere effettuata nella misura del 70 per cento del contributo assentito a favore della generalità degli operatori agricoli, e dell’80% per cento a favore di cooperative agricole e di enti pubblici.
3. Il beneficio di cui al presente articolo potrà anche applicarsi a favore degli imprenditori agricoli, delle cooperative e degli enti pubblici che all’entrata in vigore della presente legge siano titolari di provvedimenti di concessione di contributi.
4. Sono abrogati l’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 e l’articolo 44 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11. 1. Gli articoli 14 e 17 della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15 sono sostituiti dai seguenti:
1. Gli articoli 14 e 17 della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 14): «Le provvidenze contributive, creditizie e fidejussorie previste dalla legislazione vigente a favore delle cooperative agricole sono estese alle associazioni dei produttori e alle loro
unioni, ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e a condizione che ricorrano le medesime fattispecie».
Art. 17): «Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, o nel caso di disposizioni più favorevoli alle associazioni, si applicano le norme del Regolamento del Consiglio delle comunità europee n. 1360 del 19 giugno 1978 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e loro successive modificazioni ed integrazioni». 1. Il limite d’impegno di lire 5.600.000.000 istituito dall’articolo 42 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, per la concessione di mutui col concorso sugli interessi per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, è trasformato, con le relative annualità, in somma destinata all’utilizzo diretto, per la realizzazione delle finalità del fondo istituito dall’articolo 40 della legge regionale 7 marzo 1981, n. 14. 1. Le disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione - istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero - caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A - sono versate al fondo di rotazione per le cooperative ortofrutticole, di cui all’articolo 1, lettera d) della legge regionale 21 maggio 1971 n. 7 e saranno utilizzate per le finalità di quest’ultimo fondo.
2. Alle operazioni di cui al primo comma si applica il tasso a carico minimo previsto dalla legislazione dello Stato.
3. Ai fini di cui al precedente primo comma, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 è istituito il seguente capitolo:
Capitolo 36101
(3.6.1.) - Disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione, istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero - caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A - di cui al titolo di spesa 6.1.3/I del Programma di intervento per gli anni 1976-1978 della legge 24 giugno 1974, n. 268, da riservare al fondo di rotazione per la concessione dei prestiti previsti dall’articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 di cui all’articolo 1, lettera d) della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7 (art. 11 della presente legge)
pm.
4. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 06100/01, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 36101, delle disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione, istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, orto - frutticolo, lattiero - caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A - di cui al titolo di spesa 6.1.3/I del Programma di intervento per gli anni 1976-1978 della legge 24 giugno 1974, n. 268. 1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nel 1988 la somma di lire 400.000.000 al Consorzio di bonifica del Cixerri per intervenire a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell’acqua per l’irrigazione nel periodo della siccità del 1987/1988.
2. L’erogazione avverrà sulla scorta dei danni effettivamente subiti e comunque superiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.
3. Nel bilancio della Regione per il 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In aumento:
Capitolo 06229/08 - (N.I.) (02.01) 2.1.1.6.3.2.10.10 - Finanziamento al Consorzio di bonifica del Cixerri per interventi a favore dei coltivatori danneggiati
Lire 400.000.000
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione:
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 LR 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
lire 400.000.000
mediante la riduzione del punto 5 della tabella A, allegata alla legge finanziaria. 1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare il regolamento CEE n. 1760 del 1987. 1. Una quota, pari a lire 2.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad incrementare lo stanziamento disposto dall’articolo 26 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, in favore del titolo di spesa P. 1.07, relativo alle infrastrutture a servizio di più allevatori, per la sistemazione del bestiame ovino fuori dai centri abitati. 1. L’articolo 52 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
«1. L’articolo 9, lettera b) della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 recante «Concessione di mutui per l’acquisto di fondi rustici» si interpreta nel senso che il divieto di concessione del mutuo riguarda l’intero terreno e si applica nei confronti dei legittimari e dei componenti il nucleo familiare di questi ultimi.
2. Lo stesso divieto colpisce le operazioni di compravendita stipulate con terzi e seguite da una successiva rivendita del bene a favore delle persone di cui sopra». 1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a incentivare le produzioni di qualità destinate alla alimentazione umana, ottenute con la lotta biologica integrata, attraverso la concessione di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.
2. Gli indirizzi politico - amministrativi dell’intervento vengono determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
3. Le domande tendenti a ottenere i benefici del presente articolo saranno presentate all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio, al quale verranno assegnate le disponibilità di bilancio.
4. Per l’ordinazione dei pagamenti, l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante la emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.
5. Le spese derivanti dalla applicazione della presente norma sono quantificate in lire 1.200.000.000.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del corrente bilancio regionale è istituito il capitolo 06228 (NI) (02.01) - AS- 2.1.2.4.3.3.10.10 con la seguente denominazione «Contributi per favorire la lotta biologica integrata nelle colture agricole destinate all’alimentazione umana - legge 8 novembre 1986, n. 752» e con lo stanziamento di lire 1.200.000.000.
7. Nello stato di previsione dell’entrata, sempre del corrente bilancio regionale, lo stanziamento del capitolo 21218 è incrementato dell’importo di lire 1.200.000.000. 1. Al fine di restituire agli organismi cooperativi di secondo grado la necessaria funzionalità l’Amministrazione regionale è autorizzata ad abbuonare al Consorzio regionale cantine sociali della Sardegna e al Consorzio regionale latterie sociali Sardegna le anticipazioni erogate rispettivamente ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 e dell’articolo 37 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6. 1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare a favore dei consorzi di commercializzazione che abbiano ottenuto finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, il tasso minimo agevolato previsto dalla legislazione dello Stato per i fondi pubblici. Tale tasso si applica alle parti di detti finanziamenti tuttora in essere. 1. Al fine di agevolare la eliminazione delle giacenze dei vini rossi da taglio, prodotti anteriormente alla vendemmia del 1987, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cantine sociali che, dal 1° marzo 1988, abbiano avviato vini del tipo predetto alla distillazione volontaria, un sussidio integrativo pari alla differenza tra il prezzo corrisposto dai distillatori e le provvidenze previste dalla vigente normativa CEE per lo stoccaggio e la distillazione buon fine.
2. Non è consentito il cumulo con le provvidenze recate dalla legislazione della CEE.
3. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente norma sono quantificati in lire 3.000.000.000.
4. Nel bilancio della Regione per l’anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In aumento:
Capitolo 06229-02
(NI) (02.01) 2.1.1.6.3.2.10.10 - Sussidio straordinario per agevolare l’eliminazione delle giacenze dei vini rossi da taglio
Lire 3.000.000.000
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In diminuzione:
Capitolo 06095
Concorso per il pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli Lire 3.000.000.000. 1. I prestiti di esercizio previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 sono destinati, in modo esclusivo, alle latterie sociali e alle cooperative lattiero - casearie e loro consorzi.
2. L’Amministrazione regionale potrà graduare la misura dei prestiti sulla base delle proprie linee programmatiche e valutare l’ammissibilità delle istanze sulla base delle risultanze gestionali.
3. Alle operazioni si applica il tasso a carico minimo
previsto dalla legislazione dello Stato. 1. Al fine di assicurare un riequilibrio settoriale e territoriale dei costi di riscaldamento delle imprese serricole, l’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, agli operatori del settore, la differenza di costo esistente tra il gasolio agricolo utilizzato e il costo che, per calorie consumate, si pagherebbe in dipendenza dell’utilizzo del gas propano defiscalizzato. La provvidenza regionale cessa o si riduce in caso di erogazione di analoghi interventi statali.
2. Le domande tendenti ad ottenere i benefici del presente articolo dovranno essere presentate all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio, al quale verranno assegnate le disponibilità di bilancio.
3. Per l’ordinazione dei pagamenti, l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante l’emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.
4. Le spese derivanti dall’applicazione della presente norma sono quantificate in lire 2.000.000.000 e gravano sul seguente capitolo di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988:
Capitolo 06202
AS (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) - Contributi ai serricoltori per la riduzione dei costi differenziali tra il gasolio agricolo ed il gas propano sostenuti per il riscaldamento delle serre (art. 21 della presente legge).
5. Al fine di provvedere alla copertura finanziaria del presente intervento, nel medesimo stato d previsione della spesa sono autorizzate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Capitolo 06231/01
Contributi per gli impianti di trasformazione delle latterie e cantine sociali di cooperative
Lire 1.000.000.000
Capitolo 06234/01 -
Contributi per gli impianti di trasformazione, lavorazione ecc., dei prodotti agricoli e zootecnici
Lire 1.000.000.000 1. Ad esaurimento delle richieste pervenute nel 1985 per l’erogazione di contributi per la riduzione dei costi di gestione dell’irrigazione con acqua proveniente da pozzi, fiumi o altri invasi privati, ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare una quota non superiore a lire 100.000.000 dello stanziamento del capitolo 06262-00, destinato alle stesse finalità nell’esercizio finanziario 1988. 1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, per l’anno 1988, a erogare ai Consorzi lattiero - caseari della Sardegna, un contributo straordinario di Lire 2.500.000.000 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla pesantezza di mercato.
2. Gli interventi consentiranno il perseguimento di una gestione economicamente equilibrata.
3. Le spese derivanti dalla applicazione della presente norma gravano sul capitolo 06229-09 (NI 2.1.2.4.3.3.20.10) del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 («Contributo straordinario ai Consorzi lattiero - caseari della Sardegna»).
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del corrente bilancio regionale, è istituito il capitolo 06229-09 con lo stanziamento di lire 2.500.000.000 e con la seguente denominazione: «Contributo straordinario ai Consorzi lattiero - caseari della Sardegna».
5. Alla copertura finanziaria si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:
06200 - Contributi per l’apicoltura
lire 1.000.000.000
06229-04 - Contributi per opere agrituristiche
lire 500.000.000
06229-05 - Fondo di rotazione per mutui agrituristici
lire 500.000.000
06229-06 - Programmi di promozione dell’agriturismo
lire 500.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 dicembre 1988
Melis