Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
1. Nel quadro delle previsioni normative degli articoli 41 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la presente legge disciplina l’esercizio in Sardegna dell’attività degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, nonchè le procedure di formazione del piano regionale di razionalizzazione della relativa rete.
2. In conformità alla vigente normativa, detta attività costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione amministrativa.
3. La distribuzione al pubblico di carburanti destinati all’esclusivo rifornimento di natanti, sia all’interno che all’esterno delle aree portuali, è assimilata al regime giuridico del pubblico servizio.
1. Il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso di autotrazione è formato a cura dell’Assessorato regionale competente in materia di commercio in coerenza sia con gli indirizzi di carattere generale determinati con legge dello Stato o con formali provvedimenti del Governo della Repubblica, sia con le esigenze della programmazione regionale di sviluppo.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano terrà in particolare presenti gli obiettivi posti dai punti 4) e 5) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, nel testo sostitutivo di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, o sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. Alla formazione del piano concorre, in sede consultiva, la commissione di cui al successivo articolo 13.
4. La Giunta regionale predispone, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di commercio, sentita la competente Commissione consiliare, uno schema di piano regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Lo schema è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
5. Chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione, osservazioni allo schema di cui al comma precedente.
6. La Giunta, su proposta dell’Assessore regionale competente, valutate le eventuali osservazioni, presenta al Consiglio regionale una proposta di piano che è approvata con regolamento ai sensi dell’articolo 127 dello Statuto.
7. Il piano approvato è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
8. Il piano, eventualmente con specificazioni differenziate per le varie parti del territorio regionale, individua le dimensioni, in relazione al territorio regionale, della rete degli impianti, i criteri per la loro localizzazione e le tipologie.
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del commercio, determina annualmente - e in sede di prima applicazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del piano - con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna - sulla base dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e delle previsioni del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti - il numero delle nuove concessioni da rilasciare distinguendo quelle relative all’amplianento della rete distributiva da quelle rese necessarie a seguito delle revoche disposte ai sensi delle previsioni del piano.
2. Le nuove concessioni che si rendessero necessarie a seguito delle revoche disposte in base al piano regionale, devono essere rilasciate in modo da favorire la concentrazione degli impianti per i quali sono state revocate le concessioni. Il decreto di cui al comma precedente può stabilire che tali concessioni siano messe a concorso, in tutto o in parte, esclusivamente fra i titolari degli impianti da trasferire o da concentrare.
3. Il decreto determina inoltre il numero degli impianti da autorizzare al servizio notturno e detta criteri per una adeguata ripartizione degli stessi nel territorio; stabilisce criteri per i turni di chiusura festiva e per ferie degli impianti.
1. Le concessioni degli impianti che nel biennio 1987-1988 abbiano avuto un erogato complessivo inferiore a litri 600.000 sono revocate entro sei dalla approvazione e pubblicazione del piano regionale di cui al precedente articolo 2.
2. L’erogato biennale - da computarsi sommando i quantitativi distribuiti di gas di petrolio liquefatto, di gasolio, di benzina super, di benzina normale e di miscela - è accertato dalla Regione sulla base dei registri depositati presso l’Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.
3. Il piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti stabilisce - in coerenza con gli indirizzi di carattere generale di cui al primo comma del precedente articolo 2 - gli altri eventuali casi di revoca obbligatoria per gli esercizi successivi al biennio 1987-1988 anche elevando il limite di cui al primo comma, al fine di allineare gli impianti isolani ai livelli di redditività dell’erogato medio europeo.
4. Per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 1995 è richiesto un erogato biennale comunque non inferiore ai litri 600.000 nell’ultimo biennio di vigenza.
5. Salvo che il piano regionale di razionalizzazione preveda diversamente, le revoche di cui sopra non hanno luogo quando trattasi di impianti ubicati in località montane, piccole isole o centri isolati, ove costituiscano l’unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno 15 Km. sulla viabilità ordinaria da altro impianto di distribuzione.
6. Nel caso di più impianti soggetti a revoca in base al presente articolo, quando la revoca medesima comporti una distanza tra gli impianti residui, sulla viabilità ordinaria, superiore a 30 Km. deve essere revocata la sola concessione più vicina alla scadenza.
7. Non si possono rilasciare o rinnovare concessioni, nè autorizzare il potenziamento, salve eccezionali circostanze di pubblico interesse da motivare adeguatamente, per gli impianti dei centri storici, ovvero ubicati a marciapiede senza la pertinenza di piste di transito e/o di piazzale di sosta dei veicoli o che risultino comunque di ostacolo alla circolazione della viabilità sia urbana che extraurbana.
8. Per una razionale e contenuta distribuzione territoriale delle apparecchiature per l’erogazione di carburanti col sistema servizio automatico a pagamento anticipato, anche a supporto degli impianti esercenti il servizio notturno, è favorito il trasferimento di dette apparecchiature da un impianto all’altro del medesimo concessionario entro le aree e zone di intervento individuate dal piano regionale di razionalizzazione, e sono sollecitate e privilegiate soluzioni integrate che associno alla distribuzione a servizio automatico di carburanti anche l’installazione di apparecchiature di servizio automatico a pagamento anticipato di erogazione di lattine di olii lubrificanti, di candele di accensione, di acqua per radiatori, di aria compressa per pneumatici e servizi similari.
1. In attuazione della delega di funzioni attribuite alla Regione dall’articolo 41, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, compete alla Regione:
a) il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di distributori di carburanti - con depositi di capacità superiore a 10 mc. - per usi aziendali od interaziendali sempre che venga accertata la destinazione di detti impianti esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell’azienda, una volta comprovate le effettive finalità connesse al tipo di attività svolta dall’azienda ed alla consistenza del relativo parco automezzi;
b) la determinazione dei criteri per i turni di chiusura festiva degli impianti, infrasettimanali e per ferie;
c) la determinazione dei criteri per le autorizzazioni all’esercizio del servizio notturno di distribuzione al pubblico e l’autorizzazione al servizio continuativo ai sensi del successivo articolo 10, comma quinto;
d) la determinazione del numero massimo degli impianti e delle nuove concessioni ai sensi del precedente articolo 3;
e) il rilascio del nulla - osta da esprimersi entro trenta giorni per il controllo di conformità al piano regionale dei provvedimenti comunali di concessione e/o autorizzazione o relative modifiche.
2. Fermo restando quant’altro previsto dalla vigente legislazione statale - ed in particolare dall’articolo 10, lettera h), del decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 - in materia di vigilanza sulla rete distributiva di carburanti, è in facoltà della Regione di disporre controlli ed ispezioni sulla corretta applicazione della presente legge, tramite i competenti organi di polizia.
3. Il controllo relativo ai rapporti fra concessionari e gestori degli impianti sarà effettuato dalla Regione anche attraverso i propri uffici.
4. Per gli adempimenti materiali ed istruttori relativi alla materia della distribuzione carburanti, presso l’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio è istituita aggiuntivamente rispetto ai settori previsti dal Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, apposita struttura a livello di settore, con la denominazione «Settore regionale distribuzione carburanti».
1. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla presente legge e delle previsioni del piano regionale di cui al precedente articolo 2, in attuazione delle attribuzioni loro conferite in materia di distribuzione di carburanti dall’articolo 43, lettere d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, i Comuni provvedono:
a) alle concessioni e autorizzazioni e relative modifiche, sospensioni o estinzioni, previo nulla - osta regionale da esprimersi entro trenta giorni - sulla base delle prescrizioni del CIPE e dei criteri determinati dalla Regione ai sensi della presente legge - per l’installazione e l’esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
b) alla fissazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti medesimi, in base a quanto previsto dal successivo articolo 10;
c) all’autorizzazione a svolgere l’attività anche in deroga a quanto previsto in base alla precedente lettera b) in caso di manifestazioni sportive, feste, mercati ed altri casi similari;
d) alla comminazione - nelle misure legislativamente stabilite e con le procedure di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza degli orari sub b) e c), nonchè l’applicazione delle ulteriori sanzioni non pecuniarie previste per le medesime infrazioni.
2. I Comuni trasmettono all’Assessorato regionale del commercio copia delle autorizzazioni ed atti sub a), b) e c) entro 15 giorni dalla loro data di adozione.
1. Le domande per nuove concessioni nonchè per ogni altro provvedimento relativo all’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ivi compresi quelli relativi al contenuto ed ai limiti dell’attività dei gestori subconcessionari di ciascun impianto ed alla modifica delle concessioni in essere, sono indirizzate al Comune nel cui territorio sono ubicati gli ubicati gli impianti, nei modi e col corredo documentale stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e sue successive modificazioni.
2. Per i provvedimenti di cui al precedente articolo 5, lett. a), le domande sono inviate nelle stesse forme all’Assessorato regionale del commercio.
1. Per il rilascio delle nuove concessioni, nei casi di due o più domande concorrenti si ha riguardo ai seguenti requisiti:
a) dotazione e qualità del servizio di assistenza personale all’utenza (toilettes, telefono di uso pubblico, essenziali materiali ed attrezzature di pronto soccorso, bar, ristorante o punto di ristoro, ecc.);
b) numero delle piste e dimensioni del piazzale;
c) dotazione e qualità dei servizi accessori per l’assistenza ai veicoli (riparazioni gomme, officina meccanica ed elettrauto, lavaggio macchine, auto - shop, ecc.);
d) varietà carburanti in distribuzione;
e) esperienza tecnica dei gestori degli impianti desumibile, in caso di subconcessione, anche da successivi rinnovi dei relativi contratti di comodato.
2. In caso di parità nei suelencati requisiti è accordata preferenza:
1) ai richiedenti titolari di maggior numero di concessioni relative ad impianti soggetti a trasferimento obbligatorio;
2) ai richiedenti titolari del maggior numero di concessioni da concentrare.
1. In base alle prescrizioni del piano sono consentiti trasferimenti di impianti da un Comune all’altro e concentrazioni di due o più impianti in un unico impianto, sia per incorporazione sia con nuova localizzazione, mediante rilascio di nuova concessione da parte del Comune in cui deve installarsi l’impianto.
2. Per il trasferimento o per la concentrazione in Comune diverso da quello di originaria localizzazione, il Comune di destinazione deve acquisire in nulla - osta del Comune di provenienza.
3. Le domande devono pervenire al Comune di destinazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo 3.
4. Non possono essere trasferiti gli impianti la cui concessione è soggetta a revoca ai sensi dell’articolo 4.
1. Gli orari obbligatori di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione sono stabiliti dai Comuni nella misura media di 52 ore settimanali, per un complessivo monte orario annuale di 2.704 ore, fatto salvo il periodo di ferie.
2. Gli impianti debbono in ogni caso rispettare l’orario di apertura dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19.
3. Gli impianti dotati di apparecchiature per il servizio automatico a pagamento anticipato in funzione devono restare sempre aperti, salvo deroghe concesse dal Comune competente per particolari ed eccezionali ragioni.
4. Gli impianti di metano e di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, non inseriti in un complesso di distribuzione di carburanti, sono esonerati, a domanda, dall’osservanza dell’intervallo di chiusura pomeridiana e serale, nonchè dai turni di chiusura festiva.
5. Possono essere autorizzati a svolgere servizio continuativo con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di commercio gli impianti stradali ubicati, fuori dai centri abitati, nelle strade di grande comunicazione assimilate alle autostrade, agli effetti della presente legge, con provvedimento dell’ANAS.
1. Il servizio notturno di distribuzione carburanti - il cui inizio è fissato alle ore 22 d’inverno ed alle ore 22,30 d’estate, con termini in entrambi i casi alle ore 7 - può essere autorizzato per un numero di impianti non superiore al 3 per cento di quelli in funzioni nell’ambito del territorio regionale.
2. Il servizio, che comprende ogni attività consentita di assistenza agli utenti, deve essere obbligatoriamente svolto con la presenza e le dirette prestazioni del personale addetto.
3. Nelle ore di minore traffico veicolare, il servizio notturno può essere svolto, per un periodo massimo di un terzo dell’orario complessivo, con le sole apparecchiature a servizio automatico con pagamento anticipato, nel rispetto delle prescrizioni del piano, integrate preferibilmente dai servizi di cui all’ultimo comma del precedente articolo 4. In tal caso i titolari e/o gestori devono richiedere l’autorizzazione al Comune competente per territorio indicando l’orario scelto per l’esercizio del servizio notturno con le sole apparecchiature a servizio automatico.
4. Per il calcolo della percentuale di cui al primo comma non si tiene conto degli impianti di distribuzione carburanti a servizio automatico con pagamento anticipato.
1. Nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato deve essere garantita l’apertura di un numero di impianti in misura non inferiore al trentatre per cento del numero complessivo degli impianti presenti nel territorio comunale. Qualora il numero degli impianti sia di tre o due deve essere garantita l’apertura di un impianto. In caso di un solo impianto i turni devono essere assicurati col più vicino impianto di altro Comune limitrofo.
2. Gli impianti aperti la domenica restano chiusi il lunedì o, se questo è festivo, il successivo primo giorno feriale.
3. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.
4. Ai gestori degli impianti è riconosciuto il diritto di sospendere l’esercizio dell’attività per un periodo di ferie non superiore a tre settimane consecutive all’anno.
5. Il Comune, in accordo, ove necessario, con quelli limitrofi - sentiti se del caso i titolati o i gestori degli impianti - provvede a determinare i turni di cui al presente articolo.
1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione di carburanti, è istituita, presso l’Assessorato regionale del commercio, una commissione presieduta dall’Assessore regionale del commercio o da un suo delegato, così composta:
- il coordinatore generale ed un impiegato del ruolo unico regionale di qualifica non inferiore alla settima dell’Assessorato regionale competente in materia di commercio;
- un funzionario di qualifica non inferiore alla settima dell’Assessorato regionale competente in materia di trasporti;
- tre rappresentanti regionali designati dalle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti di carburanti maggiormente rappresentative a livello regionale;
- tre rappresentanti delle società petrolifere operanti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno uno designato dall’ENI;
- un rappresentante dell’Ispettorato regionale vigili del fuoco;
- un rappresentante regionale dell’ACI;
- un rappresentante regionale dell’ANCI;
- un rappresentante regionale dell’UNPI;
- un rappresentante dell’Asso Petroli;
- un rappresentante dell’UTIF.
2. Funge da segretario un funzionario dell’Assessorato regionale competente in materia di commercio.
3. Congiuntamente ai titolari, per ciascun componente e per il segretario è nominato anche un supplente.
4. Per la validità delle adunanze è sufficiente la presenza del Presidente e di almeno sei componenti. Le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.
5. La commissione deve essere sentita:
- in materia di formazione, modifica e revisione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti;
- per l’adozione degli atti di competenza regionale.
6. La commissione è inoltre sentita dai Comuni interessati sui provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 6 e al comma quinto dell’articolo 12. In tal caso, i pareri della commissione si intendono per favorevolmente acquisiti quando non vengano espressi e notificati ai Comuni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste.
7. Ai componenti ed al segretario della commissione - che è nominata con decreto dell’Assessore regionale del commercio e dura in carica un triennio - competono i compensi ed i rimborsi spese previsti dalla vigente legislazione per gli analoghi consessi dell’Amministrazione regionale.
1. Nelle more dell’approvazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti e della prima applicazione della normativa di cui all’articolo 8 della presente legge, trovano attuazione le disposizioni contenute nel punto 3) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, nel testo sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, concernente «Direttive alle regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti».
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 210.000.000 e gravano sui capitoli 02016, 02102 e 07052 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
L. 210.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
In aumento
Capitolo 02016 -
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1° giugno 1979, n. 47; LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 28 luglio 1981, n. 25; LR 28 novembre 1981, n. 39; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18; LR 25 giugno 1984, n. 33; art. 3, LR 5 agosto 1985, n. 17; LR 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20, LR 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria)
L. 2.000.000
Capitolo 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie e di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell’Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis della LR 11 giugno 1974, n. 15; LR 19 maggio 1983, n. 14; LR 27 aprile 1984, n. 13)
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
In aumento
(di nuova istituzione) -
(06 - 07) (2.2.1.4.2.2.10.25) - (08.02)
Spese per la formazione e l’aggiornamento pluriennale del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso di autotrazione (art. 41, DPR 19 giugno 1979, n. 348 e art. 2 della presente legge)
L. 200.000.000
3. La spesa iscritta in conto del capitolo 07052 non utilizzata al termine dell’esercizio 1988 è conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell’esercizio successivo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 19 dicembre 1988
Melis