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Legge Regionale 20 giugno 1989, n. 43


Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e di ogni altra opera accessoria da realizzare nell’ambito del territorio della Regione.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano:
a) le norme di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente il testo unico delle disposizioni di legge nelle acque ed impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l’istituzione dell’ENEL e successive leggi modificatrici ed integratrici;
c) la legge 28 giugno 1986, n. 339, e le norme tecniche attuative.1. In materia di studi per la compilazione dei progetti di impianti di opere elettriche e di eventuale accesso ai fondi di proprietà privata, si osserva quanto disposto dall’articolo 110 del regio decreto 11 dicembre 9133, n. 1775.
2. Per assicurare il risarcimento di eventuali danni l’ingegnere capo del competente ufficio del Genio civile può prescrivere al richiedente, con esclusione dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, il preventivo deposito di una cauzione.1. Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l’esercizio di nuovi elettrodotti nonché la costruzione di stazioni e cabine elettriche e loro opere accessorie, ovvero per la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee elettriche esistenti, sono indirizzate all’Assessore regionale dei lavori pubblici per il tramite dell’ufficio del Genio civile competente per territorio. Quando un elettrodotto interessa le circoscrizioni di due o più sedi provinciali dell’Ufficio del Genio civile, la domanda viene presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato dell’elettrodotto ha lunghezza prevalente. Le domande devono essere corredate di relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, con l’indicazione di massima delle opere da realizzare.
2. Le imprese e gli enti non trasferiti all’ENEL, ai sensi dell’articolo 4, punti 6 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all’esercizio dell’attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, salvo che si tratti di elettrodotti e relative cabine costruite per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica.
3. Gli enti di cui all’articolo 4, punti 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all’esercizio di attività elettriche. Qualora l’istanza di concessione sia ancora in fase istruttoria, alla domanda deve essere allegata l’istanza stessa, corredata dal consenso del Ministero dell’industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.
4. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai Comuni interessati, nonché alle amministrazione e agli enti di cui al successivo articolo 13. 1. L’ufficio del Genio civile, ove non abbia già provveduto il richiedente dispone:
a) la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso contenente, per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell’impianto progettato, nonché l’indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni devono essere presentate;
b) l’affissione dell’avviso e della relativa corografia, per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell’impianto progettato e l’invio di copia della domanda e della corografia al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per gli adempimenti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché all’ENEL ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.
2. Entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare all’ufficio del Genio civile competente eventuali osservazioni e opposizioni.
3. I Comuni devono comunicare allo stesso ufficio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, la conformità ovvero la difformità dell’impianto progettato alle prescrizioni e ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi.
4. Le amministrazioni e gli enti di cui al primo comma del successivo articolo 13, devono comunicare allo stesso ufficio, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda le proprie osservazioni ed opposizioni, specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l’autorizzazione debba essere subordinata.
5. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme statali, trascorso inutilmente il termine di cui ai precedenti commi terzo e quarto, senza che siano formulate osservazioni, il parere si intende espresso favorevolmente.
6. L’ufficio del Genio civile competente comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute nonché le condizioni indicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitando il richiedente a formulare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.
7. Gli atti della esperita istruttoria, comprendenti anche la domanda di autorizzazione, le eventuali osservazioni presentate nei termini di cui sopra, le conseguenti controdeduzioni, nonché la relazione conclusiva del responsabile dell’ufficio del Genio Civile verranno trasmesse all’Assessorato regionale dei lavori pubblici a cura del medesimo ufficio, entro quindici giorni dall’acquisizione della dichiarazione di cui al comma precedente.1. Spetta all’Assessore regionale dei lavori pubblici autorizzare la costruzione e l’esercizio di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e di ogni altra opera accessoria da realizzare nell’ambito del territorio della Regione.
2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt., attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 volt. che si diramino dall’impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di mille metri.
3. Qualora, a seguito della presentazione delle comunicazioni e delle osservazioni di cui al precedente articolo 4, siano sorte questioni che non sia stato possibile definire in sede istruttoria o mediante accordo tra le parti interessate, nonché nel caso in cui gli organi e gli enti indicati dai successivi commi del presente articolo o il Comune nell’ipotesi prevista dall’articolo 6, comma quarto, abbiano espresso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione, l’organo competente ad emanare il provvedimento di autorizzazione deve acquisire le determinazioni dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Tali determinazioni costituiscono l’intesa di cui all’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e hanno diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici.
4. Se l’intesa di cui sopra non si realizza, ovvero il termine indicato nel precedente comma trascorre inutilmente, si provvede su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale medesima.
5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i provvedimenti di autorizzazione non sono soggetti ad alcun parere preventivo.
6. Le eventuali spese relative agli atti di istruttoria e di collaudo sono a carico del richiedente, che ha l’obbligo di anticiparle, versando alla tesoreria regionale le somme a tale fine determinate dall’ufficio del Genio civile competente. L’ammontare effettivo di tali spese è accertato, dopo il collaudo, dal medesimo ufficio, che lo comunica al richiedente provvedendo all’esazione di quanto dovuto o alla restituzione delle eventuali eccedenze.
7. L’autorizzazione può essere revocata qualora il titolare entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell’organo competente ai sensi dei commi precedenti, non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo; in tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzioni d’ufficio, a spese del titolare dell’autorizzazione.1. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, lettera f), della suddetta legge e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita; sulla concessione il sindaco si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Nel caso in cui l’area individuata per l’insediamento delle opere edilizie di cui al precedente comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico ed edilizio vigente e per l’impianto sia prevista o richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, il Comune, interpellato ai sensi del precedente articolo 3, comma quarto, esprime, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con delibera consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell’opera e ne dà comunicazione all’ufficio del Genio Civile ai sensi del precedente articolo 4, comma secondo, per il seguito dell’istruttoria; trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.
3. Il provvedimento di autorizzazione nel caso di cui al precedente comma, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente; il progetto dell’impianto viene approvato dall’organo competente per l’autorizzazione e tale approvazione sostituisce la concessione edilizia.
4. Il provvedimento di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato nel caso di difformità col parere già espresso dal Comune interessato.1. Nei casi di urgenza, su richiesta adeguatamente motivata, l’autorizzazione provvisoria prevista dall’articolo 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente articolo 3, dal primo e secondo comma dell’articolo 4 e dal quinto comma dell’articolo 5, dell’Assessore regionale dei lavori pubblici e per gli impianti a tensione d’esercizio fino a 30.000 volt., dall’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile competente per territorio se delegato.
2. La cauzione prescritta dall’ultimo comma del precitato articolo 113 deve essere depositata presso la tesoreria regionale, nella misura da stabilirsi con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici.
3. L’ENEL è esonerato dal prestare la cauzione a norma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342; i depositi cauzionali già prestati dall’ENEL o suoi danti causa a garanzia di autorizzazioni, provvisorie o definitive, sono svincolati a favore dell’Ente medesimo.
4. L’autorizzazione provvisoria ha la durata di anni tre dalla data del relativo provvedimento autorizzativo e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorché particolari esigenze tecniche o amministrative abbiano ritardato l’entrata in servizio dell’impianto.1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del precedente articolo 5, qualora il richiedente, attraverso il suo legale rappresentante, dichiari nella domanda di aver ottenuto l’assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e dell’ENEL, l’ufficio del Genio civile, omettendo le pubblicazioni di cui al precedente articolo 4, trasmette tutti gli atti ricevuti all’Assessore regionale dei lavori pubblici, unitamente ad un atto di impegno sottoscritto dal richiedente attraverso il suo legale rappresentante con il quale il richiedente stesso si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.
2. Dell’avvenuta trasmissione degli atti all’autorità regionale è data contemporaneamente notizia al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nell’ipotesi prevista dal primo comma del presente articolo, l’autorizzazione si intende rilasciata qualora l’Assessore regionale dei lavori pubblici non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.1. Il decreto di autorizzazione rilasciato a favore dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.
2. Con il decreto di autorizzazione rilasciato a favore di soggetti diversi da quello indicato nel comma precedente può essere dichiarata la pubblica utilità e l’indifferibilità ed urgenza, previa motivata richiesta del richiedente l’autorizzazione.
3. La dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza riguarda tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all’esercizio degli impianti indicati al comma uno dell’articolo 3, compresi quelli inferiori a 1.000 volt indicati nel comma secondo dell’articolo 5, e quanto altro necessario all’occupazione delle aree interessate dall’impianto stesso o alla costituzione di servitù di elettrodotto.
4. Nel decreto di autorizzazione, che abbia anche valore di dichiarazione di pubblica utilità o contenga tale dichiarazione, devono essere indicati i termini previsti dall’articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
5. Ove i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità non possano essere osservati per causa di forza maggiore o per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell’autorizzazione, potranno essere prorogati senza l’obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.1. Il titolare dell’autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell’esercizio degli impianti, è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.
2. Prima di mettere in tensione l’impianto, il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di effettuarne la verifica.1. Il titolare dell’autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell’esercizio degli impianti, è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.
2. Prima di mettere in tensione l’impianto, il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di effettuarne la verifica.1. La nomina del collaudatore spetta all’Assessore regionale dei lavori pubblici.
2. Il collaudatore deve essere scelto tra i tecnici qualificati iscritti all’albo regionale dei collaudatori o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.
3. Il collaudo sarà eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
4. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare della autorizzazione, ai sensi del precedente articolo 5 comma settimo.
5. Gli onorari del collaudatore sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle vigenti tariffe per le prestazioni professionali.1. Per l’esecuzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici che interferiscono con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, oppure con beni, zone, opere od impianti di pubblico interesse, quando sia previsto dalle vigenti misure di legge, il titolare dell’impianto elettrico interferente deve, prima dell’inizio dei lavori, convenire con le pubbliche amministrazioni o gli enti competenti le modalità di costruzione ed esercizio, in conformità alle norme che regolano la materia.
2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraverso zone soggette a tali servitù.1. La realizzazione degli impianti elettrici autorizzati a norma della presente legge nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate nonché il relativo taglio della vegetazione arborea, non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni o adempimenti amministrativi.
2. Il taglio delle piante per ripristinare il varco nella vegetazione arborea, occorrente per il sicuro esercizio degli impianti elettrici esistenti, non è soggetto ad alcuna autorizzazione o formalità, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi.1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 120.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di una apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.
2. Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 120.000 volt. autorizzate ai sensi della presente legge sono inamovibili, fatto salvo il disposto del successivo articolo 19, primo comma.
3. L’esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell’articolo 122 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può chiedere l’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 7 della presente legge.1. Entro il termine prescritto dal provvedimento di autorizzazione all’impianto delle linee elettriche, l’esercente è tenuto a presentare all’ufficio del Genio Civile competente i pianti particolareggiati dei tratti di linea interessanti le proprietà private rispetto alle quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva; tali piani debbono essere composti:
a) da una planimetria catastale concernente i riferimenti atti a consentire l’accertamento della rispondenza dei tratti di impianti interessati dall’asservimento e riportanti l’indicazione delle aree da asservire, al tracciato autorizzato;
b) dall’elenco delle ditte proprietarie degli immobili da asservire.
2. Il piano particolareggiato deve essere corredato da un’offerta di indennità alle ditte proprietarie.
3. Sulla base dei piani particolareggiati, l’ufficio del Genio civile previo avviso notificato ai proprietari interessati almeno venti giorni prima, effettua un sopralluogo ed esperisce un tentativo di accordo fra i proprietari stessi e l’esercente, osservando, per quanto riguarda l’indennità da corrispondere, i limiti previsti dal primo comma dell’articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
4. Nel caso di mancato accordo, l’ufficio del Genio civile redige un apposito verbale sullo stato di consistenza degli immobili e determina l’ammontare dell’indennità; lo stato di consistenza non deve essere redatto nel caso in cui gli immobili siano già stati oggetto di un provvedimento di occupazione d’urgenza e della conseguente immissione nel possesso, per la quale sia stato redatto uno specifico stato di consistenza.
5. Il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore competente se delegato, ordina all’esercente il deposito presso la Tesoreria regionale, a favore del titolare del fondo da asservire, della somma determinata dall’Ufficio del genio civile e, constatato l’avvenuto introito, emette il decreto di costituzione di servitù; tale decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione ed è notificato a cura dell’esercente nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.
6. La Tesoreria regionale provvede al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di asservimento in base al solo nulla - osta del Presidente della Giunta regionale al quale compete l’accertamento della disponibilità e della proprietà dell’immobile asservito.
7. Gli interessati, entro trenta giorni dalla data della suddetta notifica, possono proporre opposizione all’indennità a norma dell’articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, davanti alla corte d’appello competente per il territorio.
8. L’occupazione d’urgenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente se delegato, ed il relativo stato di consistenza è redatto dall’ufficio del Genio civile con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
9. L’immissione nel possesso della servitù sul fondo asservito avviene con la sottoscrizione del verbale di consistenza da parte del titolare dell’autorizzazione.
10. I provvedimenti sono notificati, pubblicati e, ove occorra, registrati e trascritti a cura del titolare dell’autorizzazione.1. L’indennità per l’imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere in base all’articolo 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal quinto comma del suddetto articolo 123, è commisurata:
a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni, dai cavi interrati e dalle cabine o da altre costruzioni aumentate, ove occorrano, dalle aree individuate nel piano particolareggiato quali zone di rispetto;
b) ad un quarto del valore della striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno ed una lunghezza pari alla percorrenza dell’elettrodotto misurata lungo il suo asse;
c) ad un sedicesimo in caso di linee amovibili, e ad un ottavo in caso di linee inamovibili, del valore dell’area individuata nel piano particolareggiato come fascia complessivamente asservita, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b).
2. Il valore dei terreni, agli effetti di cui al precedente comma, è determinato ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
3. In assenza di opposizione da parte del proprietario interessato, l’indennità deve essere corrisposta prima dell’inizio dei lavori, può essere corrisposta successivamente con l’assenso del proprietario dei beni asserviti, al quale è dovuto in tal caso, dalla data di inizio dei lavori, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.1. L’Assessore regionale dei lavori pubblici può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della presente legge, quando ciò si renda necessario per l’esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.
2. L’esercente ha diritto all’integrale rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica, delle spese occorrenti per effettuare i relativi lavori.
3. Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell’impianto costituisce autorizzazione, con efficacia di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, della variante d’impianto da eseguire.1. I proprietari degli impianti indicati dal precedente articolo 5, comma primo, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata già rilasciata l’autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta devono chiedere l’autorizzazione alla Giunta regionale presentando al competente servizio del Genio civile un’apposita istanza, corredata da:
a) un elenco degli impianti, una corografia del loro tracciato in scala 1: 25.000;
b) una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale quest’ultimo descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.
2. L’ufficio del Genio civile competente trasmette entro trenta giorni l’istanza all’Assessore regionale dei lavori pubblici, che approva l’elenco degli impianti relativi e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione; l’approvazione dell’elenco suddetto equivale all’autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.
3. Per gli impianti fino a 30.000 volt., autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dall’articolo 11, comma terzo, viene redatto con l’osservanza delle modalità di cui al comma quarto dello stesso articolo, dietro presentazione della dichiarazione dell’esercente che l’impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in esercizio, né ha dato origine a contestazione da parte di terzi.
4. Nel caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni del successivo articolo 20.1. L’esecuzione delle opere previste dall’articolo 1 della presente legge, senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformità della autorizzazione, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario, da lire 50.000 a lire 500.000.
2. Salva l’applicazione della sanzione suddetta, l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione ordina la demolizione o la riduzione a conformità delle opere previste dal precedente comma a spese del proprietario.1. L’adozione degli atti amministrativi attribuiti dalla presente legge, alla competenza del Presidente della Giunta regionale, può essere delegata all’Assessore regionale competente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 giugno 1989

Melis

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