Disciplina del settore commerciale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I1. La regione Autonoma della Sardegna finalizza la politica economica per il settore commerciale al perseguimento di obiettivi di corrispondenza della rete distributiva alle esigenze del sistema socio - economico regionale.
2. Nel quadro degli obiettivi generali di sviluppo regionale, la Regione determina gli indirizzi e pone in atto gli strumenti indicati nella presente legge diretti a favorire l’ammodernamento strumentale, lo sviluppo del sistema commerciale e l’efficienza delle imprese, al fine di assicurare, anche attraverso l’adeguamento delle strutture, una maggiore funzionalità dei servizi offerti nell’interesse generale del consumatore, del turismo e degli altri settori produttivi.1. Gli interventi previsti dalla presente legge, che dovranno essere realizzati dai piani ai vari livelli territoriali, sono volti a realizzare:
a) il coordinamento tra la programmazione commerciale ed urbanistica al fine di assicurare l’adeguatezza e la qualificazione del servizio commerciale, tenendo conto delle interrelazioni con gli insediamenti abitativi, produttivi, terziari, con la mobilità dei consumatori, con l’assetto dei trasporti e della rete viaria;
b) la realizzazione della rete distributiva in modo tale da assicurare, per quanto possibile, anche un livello minimo di servizi commerciali nelle zone meno privilegiate;
c) la trasformazione e l’ammodernamento del sistema distributivo, con iniziative dirette tra l’altro, alla creazione di centri commerciali e di altre strutture destinate alla commercializzazione dei prodotti regionali;
d) l’organizzazione di iniziative tendenti ad incrementare i rapporti tra commercio e turismo, sia stimolando la capacità della rete distributiva di promuovere la domanda turistica, sia consentendole di adeguarsi alla medesima;
e) il coordinamento delle iniziative di promozione commerciale, al fine di perseguire l’obiettivo di creare un’immagine univoca dei prodotti regionali;
f) l’associazionismo, la cooperazione ed il collegamento tra gli operatori, sia stimolando l’adozione di forme consortili o cooperativistiche per l’esercizio di attività commerciali, sia promovendo l’istituzione e la gestione di servizi comuni tra le imprese;
g) l’aumento della produttività delle imprese e della professionalità degli operatori del settore commerciale al fine di assicurare lo sviluppo della struttura imprenditoriale in esso operante;
h) la predisposizione di adeguati servizi reali alle imprese anche al fine di agevolarne l’accesso e la permanenza sui mercati regionale, nazionale ed estero;
i) l’erogazione di agevolazioni finanziarie agli operatori del settore commerciale finalizzate al conseguimento di soddisfacenti livelli reddituali, al miglioramento gestionale, all’ammodernamento delle strutture ed alla acquisizione di tecnologie evolute;
l) la predisposizione di strumenti capaci di assicurare la tutela dei consumatori in termini di informazioni sui prodotti offerti, di garanzia di qualità dei medesimi, di trasparenza e di razionalizzazione delle condizioni di offerta e di formazione dei prezzi.
TITOLO II1. La Giunta regionale approva il piano regionale di politica commerciale, di durata quinquennale, che deve essere coordinato con il piano generale di sviluppo regionale e, qualora sia necessario, aggiornato in relazione allo scorrimento di tale piano.
2. Il piano regionale è elaborato in armonia con le previsioni di sviluppo regionale e sulla base di un’analisi dello stato e delle tendenze di sviluppo dell’apparato commerciale sardo, nei suoi diversi comparti, con particolare riguardo agli aspetti territoriali, alla situazione delle imprese, alla consistenza ed all’articolazione tipologica degli esercizi, all’occupazione ed alla capacità di spendita.
3. Il piano deve essere coordinato con gli altri interventi di programmazione regionale in settori connessi e, in particolare, con la programmazione urbanistica e territoriale.
4. Il piano regionale di politica commerciale costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per l’esercizio delle funzioni di pianificazione e di autorizzazione delle attività commerciali.
5. Il piano, nei limiti consentiti dalla legislazione urbanistica statale regionale, fissa i criteri in base ai quali i Comuni individuano, negli strumenti urbanistici generali, le zone destinate agli insediamenti commerciali con particolare riguardo alle zone di espansione, nonché le zone a prevalente diversa destinazione nelle quali è consentito anche l’insediamento di esercizi per la vendita al dettaglio.
6. I criteri di cui al primo comma devono uniformarsi a quanto disposto nell’articolo 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e devono tendere al soddisfacimento delle seguenti indicazioni generali:
a) prevedere nelle zone di espansione la localizzazione di strutture commerciali, preferibilmente integrate in unità di servizio polifunzionali;
b) coordinare l’ubicazione di nuove attività di vendita alle disponibilità di spazi per il traffico veicolare e di parcheggi;
c) consentire una equa distribuzione nel territorio comunale delle attività di vendita di beni di generale e largo consumo al fine di favorire un rapido accesso dei consumatori.
7. Per ottemperare ai principi indicati nel comma precedente, nell’ambito del piano regionale di politica commerciale, devono essere stabiliti vincoli quantitativi per nuovi insediamenti, tenendo conto della mobilità dei consumatori, con particolare riferimento ai seguenti parametri:
a) rapporto tra popolazione residente e fluttuante e punti di vendita;
b) rapporto tra popolazione residente e fluttuante e superficie di vendita globale;
c) rapporto tra superficie da destinare a parcheggi e punti di vendita articolati per singole zone nelle quali viene eventualmente suddiviso il territorio comunale a norma del secondo comma dell’articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426.1. Il piano regionale, elaborato sulla base dei criteri previsti nel precedente articolo 3, individua le sub - aree ed è articolato in sub - piani.
2. Nel caso in cui si proceda, successivamente all’entrata in vigore della presente legge, la istituzione di nuove Province o circondari, gli ambiti territoriali riferiti alle singole sub - aree sono modificati, adeguandoli alla nuova suddivisione territoriale, con provvedimento dell’Assessore regionale competente in materia di commercio, sentito il comitato di cui all’articolo 7.1. Il piano regionale di politica commerciale viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di commercio, previo parere della Commissione consiliare competente e del comitato di cui all’articolo 7 della presente legge.
2. Il primo piano regionale di politica commerciale viene approvato dalla Giunta entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro sei mesi prima della scadenza del piano stesso.
3. Nelle more dell’adozione del nuovo piano continua a produrre effetti il precedente.
4. Il piano viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
1. Il piano regionale di politica commerciale:
a) specifica, in armonia con le finalità e le norme della presente legge, gli obiettivi che la Regione si propone di realizzare e definisce le linee essenziali degli interventi correlati a tali obiettivi;
b) prevede le direttive alle quali i Comuni di devono attenere nell’esercizio delle competenze loro demandate dalla presente legge, con riguardo, in particolare, alla concreta applicazione dei criteri di programmazione di cui al presente articolo;
c) individua le zone commerciali sovracomunali per le quali si rende opportuna una specifica programmazione;
d) predispone gli indirizzi generali atti a garantire una presenza adeguata, coordinata ed equilibrata nel territorio regionale di grandi strutture di distribuzione commerciale, compresi i centri commerciali all’ingrosso, i mercati all’ingrosso di prodotti agro - alimentari e i centri commerciali al dettaglio;
e) stabilisce le modalità di insediamento e gli ambiti territoriali sovracomunali entro i quali Comuni devono reperire le aree per i mercati all’ingrosso definendo, nel contempo, gli standard minimi degli impianti, delle attrezzature e dei servizi in rapporto alle funzioni ed alla capacità di attrazione del mercato;
f) indica, per ciascuna zona del territorio regionale, di cui alla precedente lettera c), le condizioni per la concessione di autorizzazioni per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati (indipendentemente dal settore commerciale e dalla dimensione del Comune) e per esercizi relativi a settori di largo e generale consumo con la superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati da insediare nei Comuni con meno di 10.000 abitanti;
g) stabilisce in relazione alle esigenze di ristrutturazione o di controllo della rete di vendita i settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa, compresi quelli alimentari e dell’abbigliamento, da sottoporre a criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni amministrative. Per gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai valori indicati dal piano regionale per ciascun settore merceologico, dovranno essere previsti limiti di sviluppo in relazione alla consistenza della superficie di vendita globale alla data del piano, e agli obiettivi di ristrutturazione della rete commerciale da perseguire ai diversi livelli territoriali. Per gli esercizi aventi superficie di vendita fino ai valori suindicati dovranno essere determinati limiti di sviluppo sulla base di rapporti - tipo fra popolazione residente e fluttuante ed esercizi e superfici di vendita, tenendo, in particolare, conto delle esigenze delle zone di nuova urbanizzazione;
h) definisce i programmi ed i relativi criteri di attuazione concernenti l’istituzione, l’ampliamento, lo spostamento e la soppressione dei mercati ambulanti e detta direttive per il loro funzionamento e per il rilascio delle autorizzazioni, provvede, altresì, a stabilire i criteri e le direttive di programmazione per l’ambulantato, in relazione alle quote di mercato da attribuire al settore nel piano comunale.1. Presso la Regione autonoma della Sardegna è istituito il comitato regionale per il commercio.
2. Il comitato è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di commercio, o un suo delegato, che lo presiede;
b) tre esperti designati dalla Giunta regionale, competenti in materia di commercio, urbanistica e turismo;
c) cinque esperti dei problemi della distribuzione designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti più rappresentative a livello nazionale, dei quali: uno per il commercio all’ingrosso, due per il commercio al dettaglio in sede fissa, uno per le imprese della grande distribuzione, uno per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
d) due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti dei commercianti ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;
f) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali;
g) un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di commercio, un rappresentante dei Comuni della Sardegna, designato dall’ANCI, e un rappresentante delle Amministrazioni provinciali della Sardegna, designato dall’UPS;
h) due rappresentanti del movimento cooperativistico.
3. Funge da segretario un funzionario dell’Assessorato regionale competente in materia di commercio.
4. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale entro 60 giorni dalla sua prima costituzione e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e fino alla nomina del nuovo comitato.
5. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.
6. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del comitato sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. In caso di mancata designazione di uno o più membri del comitato entro 30 giorni dalla richiesta, la Giunta regionale provvede alla nomina dei componenti non designati, sempre che venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.
9. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l’anno in seduta ordinaria e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno sei componenti, in seduta straordinaria.
10. Ai componenti del comitato competono gli emolumenti, le indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
11. I membri del comitato che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e senza che intervengano i supplenti, decadono d’ufficio e sono sostituiti, nei modi di cui ai commi precedenti, per il rimanente periodo di durata in carica del comitato.1. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere obbligatorio sul contenuto dei programmi di politica commerciale ai vari livelli territoriali e propone le linee di azione a supporto dei Comuni per la predisposizione del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita;
b) indica le modalità tese a favorire un’ampia diffusione dell’informazione sulla legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di commercio nonché l’acquisizione, da parte degli operatori del commercio e dei consumatori, delle conoscenze sulla legislazione commerciale anche con la predisposizione di testi coordinati delle norme vigenti;
c) esprime parere obbligatorio sulle domande di autorizzazione per l’apertura e il trasferimento degli esercizi al dettaglio di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
d) il comitato esercita le funzioni della Commissione regionale per il commercio prevista dall’articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.1. Annualmente, l’Assessorato regionale del commercio predispone una relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di politica commerciale avvalendosi delle indicazioni formulate dal comitato per i problemi del commercio di cui al precedente articolo 7.
2. La relazione di cui al comma precedente viene sottoposta entro il mese di maggio all’esame della Giunta, la quale la trasmette, per conoscenza, alla competente Commissione consiliare.1. Presso l’Assessorato competente in materia di commercio è istituito - anche in soprannumero rispetto al limite massimo della struttura organizzativa individuata dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni il "Servizio regionale del commercio", presso il quale sono accentrate tutte le competenze dell’Assessorato in materia di commercio.
2. Il Servizio commercio è articolato nei seguenti settori:
a) affari generali e funzionamento del comitato per i problemi del commercio, funzionamento commissioni promozione commerciale e prezzi amministrati;
b) commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, edicole, fiere, mostre mercati e simili, annona, anagrafe esercenti forme atipiche di vendita;
c) carburanti;
d) sistema informativo.1. Per agevolare la predisposizione del piano regionale di politica commerciale di cui all’articolo 3 della presente legge è istituita presso il Servizio commercio di cui all’articolo 10, una banca dati sul commercio, da aggiornare semestralmente, articolata per Comuni e comparti del settore commerciale.
2. Tale banca sarà , tra l’altro, finalizzata alla individuazione degli indici qualitativi e quantitativi necessari per la stima della produttività del lavoro nelle attività commerciali e della dimensione ottimale delle unità locali operanti nel settore commerciale.1. I Comuni sono tenuti a predisporre o ad adeguare entro 6 mesi dall’approvazione del piano commerciale regionale, il piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete di vendita che, nel rispetto dell’atto di indirizzo regionale, fissa gli indici qualitativi e quantitativi che devono essere conseguiti da ciascuna categoria di attività commerciale per i diversi rami delle attività distributive e detta le altre prescrizioni previste dalla legislazione vigente. Il piano potrà subordinare il rilascio di nuove autorizzazioni alle sole iniziative che rispettino gli indizi minimi sopra indicati.
2. I piani comunali ed intercomunali possono prevedere che per il rilascio di nuove autorizzazioni, per le attività distributive al dettaglio, il richiedente debba dimostrare di avere rilevato aziende relative alle stesse tabelle merceologiche commerciali aventi una superficie complessiva non inferiore al 40 per cento di quella della nuova iniziativa e di garantire una occupazione indotta pari a non meno del 50 per cento della disoccupazione creata dalla cessazione delle vecchie attività rilevate dalla nuova.
3. Il piano determina per ciascun triennio quali debbano essere, nel rispetto dei minimi di cui al comma precedente, l’estensione in termini di superficie delle attività commerciali che devono essere rilevate e il livello di occupazione indotto che deve essere garantito per il rilascio delle nuove autorizzazioni.
4. Per le modalità di approvazione dei piani comunali ed intercomunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita si applica il disposto dell’articolo 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
5. La Regione autonoma della Sardegna favorisce l’adozione in ogni Comune dell’Isola, dei piani di sviluppo e l’adeguamento della rete di vendita in attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni.
6. I piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita dovranno contemplare le seguenti attività commerciali:
a) commercio al dettaglio in sede fissa;
b) commercio ambulante;
c) pubblici esercizi;
d) edicole;
e) carburanti.
7. Il piano commerciale comunale dovrà inoltre individuare le aree destinate alle varie forme di commercio ambulante di cui al successivo articolo 41.1. In caso di mancata approvazione dei piani commerciali comunali e intercomunali entro i termini per essi specificamente previsti, l’Assessore regionale competente in materia di commercio, previa diffida ad adempiere entro 60 giorni inviata all’ente cui spetta il potere di approvazione, nomina un commissario straordinario.
2. Il commissario provvede entro 90 giorni alla predisposizione ed approvazione del piano, avvalendosi degli esperti tecnico - scientifici necessari ed utilizzando le disponibilità finanziarie assegnategli con il decreto di nomina.I Comuni sono tenuti ad istituire una commissione comunale per il commercio secondo le norme della legge 11 giugno 1971, n. 426 e della legge 12 giugno 1990, n. 142.TITOLO III1. La disciplina urbanistica degli insediamenti commerciali definita nel presente titolo è attuata in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nella Regione autonoma della Sardegna.
2. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni comunali previste dalla vigente legislazione urbanistica è subordinato alla conformità delle iniziative previste ai piani commerciali di cui alla presente legge.1. L’atto di indirizzo regionale in materia di politica commerciale ed i piani comunali ed intercomunali per lo sviluppo e l’adeguamento della rete di vendita, tengono conto delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nei piani attuativi e di ogni altra norma vigente in materia urbanistica, nonché dei piani territoriali paesistici, ove esistenti.
2. E’ fatto obbligo ai Comuni che predispongono il piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita di inviarne una copia all’Assessorato regionale del commercio ed una all’Assessorato regionale dell’urbanistica.
3. L’Assessorato competente in materia di commercio esprime, entro 30 giorni dal ricevimento, la conformità del piano comunale al piano regionale commerciale.
4. Decorso tale termine, il piano si intende approvato.
5. In caso di rilevata difformità dal piano regionale il piano è rinviato al Comune con le osservazioni di merito.TITOLO IV1. Per l’iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del capo I della legge stessa.TITOLO V1. L’autorizzazione all’apertura, all’ampliamento ed al trasferimento di esercizi di vendita al dettaglio è rilasciata secondo le disposizioni contenute nella legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive integrazioni e modifiche e nel suo regolamento di attuazione ed in conformità ai piani di politica commerciale di cui alla presente legge.1. I nulla osta di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, vengono rilasciati dall’Assessore regionale competente previo accertamento della corrispondenza delle iniziative commerciale con l’atto di indirizzo regionale.
2. L’Assessore regionale competente subordina la concessione del nulla - osta alle imprese di cui al comma precedente, all’accertamento che, a fronte dell’attività di nuova apertura o di ampliamento, vengano consegnate, con le relative rinunce, un numero di vecchie autorizzazioni relative ad attività operanti nelle stesse tabelle merceologiche per cui si richiede l’autorizzazione su una superficie complessiva non inferiore in metri quadri al 60 per cento della superficie della nuova iniziativa. I Comuni prenderanno atto, contestualmente al rilascio dei nuovi nulla - osta, della rinuncia a quelli relativi alle vecchie attività .
3. I nulla - osta di cui al precedente primo comma potranno essere concessi previa approvazione dei piani commerciali regionali, comunali e, ove previsti, sovracomunali.1. Al fine di eliminare gli scompensi che caratterizzano le attività commerciali al dettaglio in sede fissa e ambulante rispetto ad alcune forme speciali di vendita la Regione Autonoma della Sardegna istituisce presso il Servizio commercio dell’Assessorato competente in materia di commercio, di cui all’articolo 10 della presente legge, una anagrafe degli operatori commerciali, aventi sede in Sardegna, che esercitano la loro attività secondo le forme della vendita a domicilio, della vendita a distanza, della vendita per corrispondenza, della vendita per televisione, degli spacci interni, delle cooperative di consumo per soli soci e dei distributori automatici.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a dare comunicazione scritta all’Assessorato competente ed alle Camere di commercio entro 3 mesi dall’inizio dell’attività e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno, con l’identificazione dei seguenti dati: denominazione della azienda, titolare, sede legale, numero di iscrizione al registro delle ditte e numero dei dipendenti.
3. Per l’esercizio delle forme speciali di vendita si applicano le disposizioni relative al commercio fisso di cui al capo III, art. 24. della legge 11 giugno 1971, n. 426, e del relativo regolamento. Per l’apertura degli spacci interni di vendita o di somministrazione e delle cooperative di consumo si applicano le norme stabilite dai piani commerciali. Le vendite a domicilio e le vendite per televisione devonoessere esercitate esclusivamente negli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio.
4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione di merci al dettaglio esclusivamente a favore dei soci possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico.
5. Le autorizzazioni amministrative sono revocate nel caso in cui la vendita sia effettuata a favore di soggetti diversi da quelli indicati dal comma precedente.
6. Nel caso di cooperative di consumo e dei loro consorzi gli acquirenti devono risultare regolarmente iscritti nel libro dei soci prima dell’effettuazione dell’acquisto.
7. Le autorizzazioni relative agli spacci interni ed alle cooperative di consumo di cui al precedente quarto comma, sono revocate parimenti nel caso in cui l’incasso annuo superi il cinquanta per cento del monte paghe e salari dei dipendenti o dei soci.1. Le mostre, esposizioni o simili organizzate da singoli per i propri prodotti, aperte al pubblico o alle quali il pubblico abbia in qualsiasi modo accesso, senza che sia effettuata attività di vendita, sono soggette ad autorizzazione del Sindaco.
2. L’organizzazione di aste è soggetta al preventivo rilascio, da parte dell’autorità pubblica sicurezza competente, dell’autorizzazione prevista dall’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. Nelle aste possono essere offerti al pubblico quadri, sculture, mobili antichi, tappeti, porcellana e ceramiche antiche, gioielli antichi e quant’altro costituisca di norma opera artistica, artigianale o comunque un "unicum" irripetibile.
4. E’ vietata l’organizzazione di aste in ristoranti, bar e, in genere, negli esercizi pubblici, esclusi gli alberghi.
5. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere l’autorizzazione temporanea per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
6. Tali autorizzazioni sono rilasciate alle condizioni che il richiedente sia iscritto al registro esercenti il commercio e siano rispettate le norme igienico sanitarie e sulla prevenzione incendi.1. La vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico mediante distributori automatici, quando non siano effettuate direttamente dall’esercente all’interno dell’esercizio di vendita o di somministrazione o nelle sue immediate adiacenze, sono soggette ad autorizzazione del Sindaco.
2. E’ vietata la vendita al pubblico di bevande alcooliche mediante distributori automatici.1. L’autorizzazione è revocata qualora il titolare:
a) non attivi l’esercizio di vendita entro 6 mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione;
b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l’esercizio dell’attività ;
c) venga cancellato dal registro degli esercenti il commercio.
2. I termini di cui alle lettere a) e b) sono sospesi dal Sindaco qualora il mancato esercizio dell’attività non sia imputabile al titolare.1. I prodotti posti in vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile, secondo le modalità previste dalle direttive CEE, l’indicazione del prezzo.
2. La Giunta regionale, sentito il parere del comitato regionale di cui al precedente articolo 7, può stabilire modalità particolari di indicazione del prezzo o esentare dall’obbligo di indicazione stessa determinati prodotti, comunque non del settore alimentare o dell’abbigliamento.1. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di (ERRATA CORRIGE BU n 30/1992) alimenti e bevande comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, anche se annessi a esercizi alberghieri, sono autorizzati dal Sindaco.
2. Il tipo e la classe degli esercizi di cui al presente articolo sono individuati, nel procedimento di autorizzazione, in relazione alle funzioni svolte dal Sindaco medesimo; per quelli annessi ad esercizi alberghieri vale la classificazione del relativo esercizio alberghiero.
3. L’autorizzazione ‘rilasciata previo accertamento che il richiedente sia iscritto nel registro esercenti il commercio e che l’esercizio sia conforme ai regolamento locali di politica urbana ed igienico - sanitari, alle norme urbanistiche e, per quelli annessi agli esercizi alberghieri, alle norme sulla classificazione alberghiera. L’autorizzazione può essere negata dal Sindaco per motivate esigenze di pubblica sicurezza, fermo restando, per i requisiti soggetti, quanto previsto dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. L’organo competente deve pronunciarsi sulla domanda entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. Qualora non si pronunci entro il predetto termine l’autorizzazione si intende negata.1. In ambito comunale le seguenti specifiche autorizzazioni non seguono le procedure ed i vincoli previsti dal piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e sono sottoposte a semplice autorizzazione del Sindaco:
a) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a circoli privati che aderiscano a enti o associazioni formalmente riconosciuti a livello regionale o nazionale, sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative;
b) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a cooperative, ad aziende, ad amministrazioni diverse, ad istituti scolastici, a complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale, nonchè a complessi sportivi ed a cinema o teatri, o altri spazi di pubblico spettacolo, anche in occasione di feste popolari, sagre e manifestazioni similari.
2. L’autorizzazione è subordinata sempre alla osservanza delle norme igienico - sanitarie.
3. L’autorizzazione può essere concessa solo a condizione che la somministrazione prevista si effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna, a favore rispettivamente degli iscritti ai circoli, dei soci delle cooperative, dei dipendenti di aziende e amministrazioni varie, degli studenti e del personale degli istituti scolastici, degli utenti dei servizi turistico - sociali e dei partecipanti alle manifestazioni di pubblico spettacolo.
4. Per ottenere l’autorizzazione prevista al punto a), i circoli richiedenti debbono presentare l’atto costitutivo e lo statuto integrati dall’elenco delle cariche sociali e dalla documentazione relativa all’adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative.
5. Per ottenere l’autorizzazione prevista al punto b), i richiedenti debbono indicare il nominativo del gestore dello spaccio che, in ogni caso, deve essere regolarmente iscritto al registro degli esercenti il commercio.
6. In ogni caso l’autorizzazione è sospesa dal Sindaco quando non sussistano più le condizioni richieste e, per il tipo di utenza e di funzionamento dei servizi, si configuri a tutti gli effetti la fattispecie di un normale punto di vendita da ricondurre all’osservanza della normativa e dei vincoli previsti dal piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete di vendita.1. L’autorizzazione è revocata qualora:
a) l’esercizio di somministrazione al pubblico non venga attivato entro 6 mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione;
b) venga sospesa per un periodo superiore a 30 giorni l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza aver dato avviso al Sindaco o non venga ripresa l’attività decorso il periodo di chiusura comunicato. Tale periodo non può essere superiore a 90 giorni nell’anno. Il Sindaco autorizza la chiusura per un periodo superiore a quello sopra indicato in caso di comprovata necessità o in via facoltativa quando il servizio nella zona risulta assicurato da un preciso piano di turnazione predisposto dal Sindaco, sentite le organizzazioni locali degli esercenti e dei lavoratori, nonchè quelle turistiche;
c) il titolare venga cancellato dal registro esercenti il commercio.
2. Nei casi di cui all’articolo 26 l’autorizzazione è revocata qualora il titolare effettui la somministrazione al pubblico.1. Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche annessi ad esercizi alberghieri, deve essere esposta, in modo chiaro e ben visibile all’interno dell’esercizio, l’autorizzazione di cui al precedente articolo 25. La tabella dei prezzi praticati va esposta in modo chiaro e ben visibile anche dall’esterno dell’esercizio; per gli esercizi di somministrazione al pubblico dei soli alimenti, la tabella va esposta all’interno ed all’esterno dell’esercizio.1. Il Sindaco può , sentita la Commissione comunale, rilasciare autorizzazioni stagionali sulla base dei punti vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico previsti dal piano commerciale, a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui al precedente articolo 17.
2. Per autorizzazione stagionale si intende una autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 210 giorni, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio.1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell’autorizzazione, sempre che sia provato l’effettivo trapasso dell’esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.
2. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell’azienda può continuare l’attività del dante causa solo dopo aver chiesto l’iscrizione nel registro stesso e l’autorizzazione prevista.
3. Qualora il subentrante non ottenga l’iscrizione entro il termine di un anno dalla data predetta, egli decade dal diritto di continuare l’attività del dante causa. Tale termine è prorogato dall’autorità competente quando il ritardo non risulti imputabile all’interessato.1. I limiti temporali di svolgimento dell’attività di vendita sono stabiliti dal Sindaco in conformità ai criteri segnalati nell’atto di indirizzo regionale sulla politica commerciale ed in conformità alla legislazione nazionale vigente in materia.TITOLO VI1. L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso non è soggetto ad autorizzazione e può svolgersi anche fuori dei mercati all’ingrosso e dei centri commerciali all’ingrosso da parte dei soggetti che sono iscritti al registro degli esercenti il commercio, nel rispetto degli indirizzi sulla politica regionale per il commercio.1. Per mercato all’ingrosso di prodotti agro - alimentari si intende un’area delimitata ed attrezzata per lo svolgimento, da parte di una pluralità di compratori e venditori, di operazioni commerciali all’ingrosso relativamente a:
- prodotti agro - alimentari, conservati e/o trasformati, ivi comprese le bevande;
- prodotti dell’allevamento (zootecnico, avicunicolo e ittico);
- prodotti della pesca;
- fiori, sementi e piante;
- attrezzature e articoli necessari alla produzione agricola, zootecnica ed ittica.
2. Nell’ambito del mercato possono essere presenti anche impianti, pubblici o privati, per la lavorazione, la conservazione, la refrigerazione e lo stoccaggio dei prodotti agro - alimentari. Può essere, altresì , presente un centro servizi per il trasporto e possono essere attivati servizi connessi con l’attività di commercializzazione, quali, ad esempio, reti di collegamento con altri mercati locali, nazionali ed esteri, servizi bancari, postali, assicurativi, di esposizione.
3. la Regione è autorizzata a partecipare a società consortili, a prevalente partecipazione pubblica, aventi per oggetto l’istituzione o la gestione di mercati agro - alimentari all’ingrosso, con Comuni, Camere di commercio e soggetti pubblici o privati.
4. I mercati all’ingrosso di prodotti agro - alimentari non possono essere creati senza la specifica autorizzazione della Giunta regionale, che viene rilasciata su motivata proposta dell’Assessore regionale competente in materia di commercio, sentito il comitato per i problemi del commercio di cui all’articolo 7.
5. Il comitato esprime il proprio parere, in merito all’istituzione dei mercati di cui al comma precedente, sulla scorta di un analitico progetto contenente un’analisi tecnico economica ed un’analisi urbanistica che tenga conto della normativa vigente e delle implicazioni che ne derivano.
6. Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 38 della presente legge, non possono essere annoverati quali mercati all’ingrosso i centri di raccolta per la conservazione, lavorazione e trasformazione appartenenti a produttori singoli o associati.
7. La Giunta regionale autorizza, su proposta dell’Assessore competente in materia di commercio, sentito il comitato per i problemi del commercio, l’istituzione di nuovi mercati all’ingrosso di prodotti agro - alimentari, il trasferimento, la ristrutturazione e l’ampliamento dei mercati esistenti in conformità all’atto di indirizzo regionale in tema di politica commerciale.1. La Regione promuove il rinnovamento e concorre allo sviluppo del settore del commercio all’ingrosso agro - alimentare mirando a:
a) favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni locali sulla base delle esigenze del mercato sardo, nazionale e internazionale;
b) predisporre congrui strumenti per una trasparenza del sistema di formazione dei prezzi, per consentire la rilevazione delle quantità delle merci immesse e vendute nell’ambito della struttura e per realizzare una maggiore tutela dei consumatori;
c) incentivare i controlli igienico - sanitari al fine della effettiva tutela della salute pubblica.
1. La gestione dei mercati all’ingrosso di prodotti agro - alimentari, a prevalente partecipazione pubblica, fatto salvo quanto consentito dal quarto comma dell’articolo 33 della presente legge, deve essere affidata a società , previa autorizzazione da parte della Giunta regionale.
2. Lo svolgimento dell’attività di gestione è disciplinato da un regolamento - tipo approvato dalla Giunta regionale.
3. I rapporti tra ente di gestione, operatori alle vendite ed operatori ai servizi connessi sono regolati da concessione amministrativa. L’assegnazione degli spazi di vendita e dei magazzini spetterà all’ente di gestione, sulla base dei criteri previsti dal regolamento del mercato.
4. Con il provvedimento istitutivo sono determinatele zone finitime al mercato e funzionalmente collegate alle esigenze di questo, nelle quali non possono insediarsi i commercianti all’ingrosso degli stessi prodotti trattati nel mercato.1. Il funzionamento e la gestione dei mercati all’ingrosso di prodotti agro - alimentari sono regolati dai seguenti principi:
a) il libero svolgimento della concorrenza deve essere assicurato dalla compresenza di una pluralità di operatori alle vendite ed agli acquisti;
b) l’assegnazione dei posteggi, magazzini, uffici deve essere effettuata a tempo determinato: per quanto riguarda i posteggi, la loro assegnazione deve essere condizionata ad una adeguata capacità operativa degli assegnatari, prevedendo la revoca della concessione, qualora per due anni consecutivi venga commercializzato un quantitativo inferiore al minimo richiesto. La concessione e l’autorizzazione ad operare nel mercato non possono essere trasferite a nessun titolo, salvo che per cause di morte o di invalidità , al coniuge o a parenti entro il primo grado. Alle assegnazioni di posteggi e di magazzini non si applicano le disposizioni vigenti in materia di avviamento commerciale. Le concessioni e le autorizzazioni non possono avere durata superiore a 6 anni;
c) deve essere garantito il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie economiche e delle organizzazioni sociali interessate alla formazione delle decisioni relative alla politica dei mercati. I regolamenti dei mercati devono coerentemente prevedere le forme e le procedure con le quali si attua tale principio;
d) i corrispettivi per l’uso dei posteggi e le tariffe dei servizi devono essere stabiliti in misura tale da consentire il pareggio di bilancio di ogni singola struttura mercantile e dell’ente di gestione;
e) le cooperative di servizi devono essere preferite, a parità di condizioni, nell’eventuale affidamento in concessione della gestione dei servizi di mercato;
f) non è ammesso il trasferimento delle merci tra gli operatori addetti alle vendite, salvo che gli stessi abbiano costituito un gruppo di acquisto, oppure si tratti di forniture ad enti pubblici. In tutti gli altri casi è necessaria l’autorizzazione della direzione del mercato;
g) gli astatori ed i commissionari non possono esercitare per conto proprio, anche fuori mercato, il commercio dei prodotti compresi nei settori di attività di mercato, salvo che siano iscritti anche all’Albo dei grossisti;
h) la rilevazione dei prezzi e delle quantità delle merci immesse e vendute nel mercato e la diffusione dei dati relativi devono essere effettuate in aderenza all’effettivo andamento delle transazioni e comunque nel rispetto delle istruzioni impartite dall’ISTAT;
i) sono demandati all’ente di gestione i controlli sull’applicazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti;
l) i controlli igienico - sanitari devono essere assicurati dalla Unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Alla direzione del mercato è preposto un direttore, il quale vigila sull’applicazione delle leggi e del regolamento all’interno del mercato stesso.
3. Il direttore del mercato è nominato dall’ente di gestione tra persone dotate dei requisiti professionali necessari.TITOLO VII1. Per centro commerciale al dettaglio si intende una struttura funzionale progettata unitariamente, di nuova costruzione o realizzata mediante ristrutturazione anche parziale di immobili esistenti, costituita da un insieme di esercizi commerciali al dettaglio anche di differenti tipologie, dotata delle necessarie infrastrutture e di servizi comuni e con l’eventuale presenza di altre attività economiche e di servizio.
2. Non più del 30 per cento della superficie di vendita complessiva può essere destinata ad un unico esercizio o a più esercizi della stessa impresa.
3. Il rilascio da parte del Sindaco della autorizzazione all’apertura di un centro commerciale è sottoposto al nulla osta della Regione, rilasciato dall’Assessore regionale competente in materia di commercio, qualora la superficie di vendita nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, e superiore a 500 metri quadrati negli altri Comuni (indipendentemente dai settori commerciali e dalla dimensione del Comune) o nel caso di esercizi relativi a settori di largo e generale consumo da insediare nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, la superficie di vendita sia superiore ai 500 metri quadrati. Tale autorizzazione viene rilasciata a società o gruppi commerciali in conformità ai piani di cui ai precedenti articoli 3 e 19 e sulla base di un progetto di massima.
4. Il progetto di massima, in ottemperanza alla normativa urbanistica vigente e tenendo conto delle implicazioni da questa derivanti, indica la superficie di vendita complessiva del centro, le caratteristiche degli esercizi soggetti a criteri di programmazione, la planimetria della localizzazione con l’indicazione dei parcheggi e degli accessi e gli spazi destinati ad altre attività economiche.
5. Chi ha ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione di un centro commerciale al dettaglio deve, entro 6 mesi ed a pena di decadenza dell’autorizzazione medesima, presentare all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione, un progetto esecutivo dettagliato con ogni elemento utile relativo all’organizzazione del centro, al numero ed alle caratteristiche degli esercizi ed ai servizi previsti.
6. Contemporaneamente a tale progetto devono essere presentate le domande per il rilascio della concessione edilizia in base alle normative vigenti e delle autorizzazioni amministrative necessarie. L’autorità amministrativa, nell’approvare il progetto, indica un limite di tempo per la realizzazione dell’iniziativa commerciale oltre il quale l’autorizzazione può essere revocata e provvede al rilascio delle previste autorizzazioni amministrative ai titolari degli esercizi del centro commerciale.
7. I piani intercomunali potranno stabilire un incremento tra il 2 per cento ed il 5 per cento dei contributi, di cui alle lettere a), b) e c) del successivo articolo 52, quando le iniziative sono collocate all’interno di un centro commerciale al dettaglio.
8. Resta fermo, in ogni caso, il limite massimo di cui all’ultimo comma dello stesso articolo 52.1. La Giunta regionale può autorizzare l’istituzione di mercati all’ingrosso nei quali non sia presente l’attività di intermediazione in aree caratterizzate da un’offerta esclusiva o prevalente di prodotti agro - alimentari. Tali mercati vengono definiti "mercati alla produzione dei centri agroalimentari" e ad essi si applicano le norme previste per i mercati all’ingrosso dei prodotti agro - alimentari.1. Il piano commerciale della Regione determina le agevolazioni da destinare al fine della costituzione di gruppi di acquisto, di unioni volontarie o consorzi di cooperative, attraverso i quali gli operatori dettaglianti possono perseguire l’obiettivo di una più elevata efficienza.
2. Tali agevolazioni consistono in un contributo non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese amministrative necessarie a creare e a mantenere in funzione, a livello regionale, un organismo per la definizione della strategia del "gruppo" o dell’"unione" e, a livello provinciale e/o intermedio, una società cooperativa per lo svolgimento di funzioni commerciali all’ingrosso.
3. Il contributo potrà essere erogato per non più di cinque anni dalla costituzione e non potrà essere superiore annualmente a 100.000.000 di lire a livello regionale ed a 50.000.000 di lire a livello provinciale e/o intermedio.1. La Regione può erogare ad enti, imprese o consorzi, contributi non inferiori al 50 per cento e non superiori all’80 per cento delle spese per studi e ricerche necessari alla predisposizione dei progetti speciali che vengano concretamente realizzati.TITOLO VIII1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità , attrezzate o meno, scoperte o coperte.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;
b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall’interessato;
c) su aree date in concessione per un periodo di tempo limitato al giorno o ai giorni in cui siano assenti i soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.
3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all’esercizio quotidiano del commercio di cui al primo comma.1. Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all’articolo 41, è subordinato all’iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. L’autorizzazione per esercitare l’attività di cui al precedente articolo 41, secondo comma, lettera a), è efficace per il solo territorio del Comune nel quale il richiedente intenda esercitarla ed è rilasciata dal Sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.
3. L’autorizzazione per esercitare l’attività di cui all’articolo 41, secondo comma, lettere b) e c), è rilasciata dall’Assessore regionale competente in materia di commercio, nei limiti della disponibilità complessiva delle aree destinate nel territorio regionale all’esercizio dell’attività stessa indicate dai Comuni alla Regione.
4. L’autorizzazione per esercitare l’attività di cui all’articolo 41, secondo comma, lettera d), abilita anche alla vendita al domicilio di consumatori ed è rilasciata dall’Assessore regionale competente in materia di commercio, sentito il comitato di cui all’articolo 7, in rapporto alle esigenze dei consumatori.
5. L’autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alla tabella merceologiche stabilite per l’esercizio del commercio al dettaglio, ai sensi dell’articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondole norme vigenti.
6. L’autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistono i requisiti soggettivi richiesti per l’una e per l’altra attività .
7. Ai mercati o alle fiere locali che svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal Comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Comune nel cui territorio viene applicato.
2. I Sindaci, nell’ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, determinano l’orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell’art. 36 terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 41, secondo comma, lettera d), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni Comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.
4. L’ampiezza complessiva delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al precedente articolo 41, secondo comma, lettera a), b) e c), nonchè i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita, ai sensi dell’articolo 14, la commissione competente, integrata da due rappresentanti delle associazioni degli ambulanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base della caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
5. I comuni sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quattro anni, a comunicare alla Regione la superficie delle aree destinate al commercio ambulante di cui all’articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), con l’indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’articolo 41, terzo comma.
6. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere - mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di concessioni di cui all’articolo 42, secondo comma, lettera c).
7. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, salvo al coniuge o a parenti, entro il primo grado, nel caso di morte o invalidità del titolare.
8. La concessione del posteggio ha una durata di 10 anni e può essere rinnovata.
9. L’operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
10. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all’articolo 41, secondo comma, lettera a), l’interessato ha dirittoad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.
11. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. L’operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività , fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie.
12. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle Regioni, sentita la Commissione competente ai sensi dell’articolo 14.
13. Con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di beni culturali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico o storico, in cui l’esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l’esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta dell’Assessore regionale competente in materia di beni culturali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.
14. L’esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime è subordinato anche alle disposizioni emanate dalle competenti autorità marittime ai sensi dell’articolo 68 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. L’esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall’articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e 5 e seguenti del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
15. Senza permesso del soggetto proprietario o concessionario è vietato l’esercizio del commercio di cui al presente titolo nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni.1. L’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l’attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell’avvenuto rilascio.
2. L’autorizzazione è altresì revocata:
a) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività ;
b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui al precedente articolo 43, nono comma.
1. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce:
a) chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall’autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza il permesso di cui all’articolo 43, quindicesimo comma;
b) chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
2. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l’esplosione e la vendita di prodotti non compresi nell’autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dal primo comma e con la confisca di tali prodotti.
3. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.
4. Per le violazioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 5897 è l’UPICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione i casi di particolare gravità e di recidiva ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente, di sospensione dell’autorizzazione, per un massimo di 60 giorni, e di revoca della stessa.1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purchè non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolati dell’autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398 hanno diritto a continuare l’attività commerciale nei posteggi indicati nell’autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all’articolo 41, primo comma, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.
4. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
5. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcooliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, primo comma, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall’articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.TITOLO IX1. Con le agevolazioni al commercio di cui al presente titolo si perseguono le seguenti finalità:
a) ammodernare e migliorare le strutture aziendali per renderle economicamente efficienti al fine di aumentare la produttività degli esercizi di vendita, assicurare la realizzazione degli obiettivi dei programmi e dei piani di politica commerciale regionale, sovracomunale e comunale e rapportare il numero delle unità locali esercenti ai parametri individuati dai piani;
b) stimolare i processi di ristrutturazione e riconversione della struttura distributiva, compresa la ristrutturazione finanziaria dell’impresa;
c) promuovere l’associazionismo economico tra piccole e medie imprese commerciali e orientare lo sviluppo della cooperazione per la distribuzione, la somministrazione e l’approvvigionamento delle merci;
d) favorire gli investimenti nei mercati all’ingrosso, nei centri commerciali all’ingrosso ed al dettaglio ed in tutte le iniziative tendenti a incoraggiare la razionalizzazione, l’innovazione e lo sviluppo della struttura distributiva;
e) incentivare la realizzazione di servizi reali e finanziari delle imprese, nonchè l’informatizzazione del settore commerciale;
f) contribuire ad un accrescimento del livello di professionalità degli operatori del commercio.
1. Al fine di promuovere la formazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita; l’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio è autorizzato a concedere contributi:
a) ai Comuni che realizzano il piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita;
b) ai Comuni già in possesso del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e che intendono adeguarlo alle nuove indicazioni urbanistiche e/o commerciali.
2. Il contributo da attribuire ai Comuni per le spese inerenti alla realizzazione degli studi relativi alla redazione del piano si sviluppo e adeguamento della rete di vendita è pari a un massimo di lire 2.000 per abitante per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ad un massimo di lire 4.000 per abitante per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 5.000 abitanti e ad un massimo di lire 5.000 per abitante per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3. Contributi integrativi potranno essere erogati ai Comuni riconosciuti ad economia turistica ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.
4. Il parametro da utilizzare in concreto viene determinato tenendo conto degli elementi indicati nella domanda di contributo compreso il preventivo di spesa per gli studi e la predisposizione del piano.
5. Per i Comuni che si consorziano per la redazione del piano commerciale, i contributi sono aumentati del 50 per cento.1. La Regione concede le agevolazioni previstedal presente titolo alle iniziative imprenditoriali nel settore del commercio, attivate esclusivamente dalle seguenti imprese aventi sede ed operanti in Sardegna, che realizzino interventi nel rispetto degli indici qualitativi e quantitativi stabiliti nel piano comunale commerciale;
a) piccole e medie imprese esercenti il commercio;
b) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio che trasferiscano l’attività nelle zone indicate dai piani comunali;
c) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio, in numero non inferiore a 9, ed all’ingrosso, in numero non inferiore a 3, che si associno con l’impegno di rinunciare alle autorizzazioni amministrative relative ai preesistenti esercizi di vendita;
d) consorzi di imprese, gruppi di acquisto, società consortili promotrici di centri commerciali ed altre forme di commercio associate, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici;
e) cooperative di consumo fornite di regolare autorizzazione amministrativa per la vendita alla generalità dei consumatori.
2. Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono quelle che hanno un volume di affari annuo dichiarato nell’ultimo esercizio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a 1.500.000.000, ovvero le imprese commerciali di nuova costituzione che abbiano conseguito nel primo trimestre di attività un volume di affari, sempre ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a lire 240.000.0001. Le iniziative ammesse alle agevolazionifinanziarie riguardano:
a) la costruzione e l’acquisizione di immobili, ivi incluse le relative aree, di impianti e di attrezzature fisse e mobili;
b) L’ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili e di impianti;
c) l’utilizzazione di beni di cui alle precedenti lettere a) o b), mediante operazioni di locazione finanziaria;
d) la diffusione e l’utilizzazione, tra le imprese commerciali associate, delle moderne tecnologie in campo gestionale ed organizzativo aziendale.
2. Sono ammesse alle agevolazioni finanziarie le spese sostenute per interventi attuali dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione.1. Non sono ammesse alle agevolazioni:
a) le imprese esercenti la vendita e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quando le strutture destinate a tale attività sono ammesse a strutture ricettive;
b) le imprese che attuino iniziative all’ingrosso situate nei centri storici delle città così come individuati dai Comuni interessati;
c) le iniziative che non siano conformi agli obiettivi e alle prescrizioni dei piani di politica commerciale e dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita;
d) gli spacci interni e le attività destinata a particolari limitate categorie di utenti;
e) le cooperative di consumo non aperte al pubblico e qualsiasi forma di vendita o somministrazione di alimenti e bevande che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico.
1. Alle imprese ed agli enti che realizzano le iniziative previste dall’articolo 50, la Regione è autorizzata a concedere le agevolazioni di seguito indicate, commisurate all’ammontare della spesa ammissibile:
a) un contributo annuo il cui totale sia pari al 4 per cento della spesa ammessa per la costruzione e l’acquisizione di immobili, ivi comprese le relative aree, e di impianti e attrezzature fisse e mobili, nonchè per l’ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili, di impianti e di attrezzature fisse e mobili. Tale contributo è concesso per la durata massima di 10 anni;
b) contributi annui costanti posticipati per la durata massima di 10 anni e comunque non superiore alla durata dell’operazione, il cui ammontare totale sia pari al 40 per cento del valore originario degli investimenti ammessi, per le operazioni di locazione finanziaria di cui alla lettera c) dell’articolo 50;
c) contributi in conto capitale nella misura massima del 10 per cento delle spese ammesse per le iniziative di cui alla lettera d) dell’articolo 50;
d) prestiti di esercizio;
e) garanzie sussidiarie;
f) garanzie integrative.
2. Le agevolazioni previste dal presente titolo, poste a carico del bilancio della Regione, possono sommarsi con le agevolazioni contributive e finanziarie previste dalle leggi dello Stato, purchè non vengano superati i limiti del 75 per cento della spesa ammissibile per quanto riguarda i contributi ed il limite del 50 per cento della spesa ammissibile per quanto riguarda i prestiti di esercizio.1. Per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge, le agevolazioni previste ai precedenti articoli 49, 50 e 52 possono essere erogate soltanto a favore delle iniziative rivolte al miglioramento, ristrutturazione e riorganizzazione delle strutture commerciali già esistenti.
2. Successivamente a tale periodo, il piano regionale commerciale fisserà le priorità dei finanziamenti anche in relazione agli esercizi commerciali di nuova istituzione.1. Al fine di proporzionare il finanziamento alla possibilità di ammortamento delle imprese, il limite massimo di spesa ammissibile per le iniziative di cui alla lettere a), b) e c) dell’articolo 50 non può superare, comunque, le seguenti percentuali del volume di affari realizzato dall’impresa nel territorio della Regione autonoma della Sardegna:
a) per il commercio all’ingrosso: il 50 per cento;
b) per il commercio al dettaglio in sede diffusa ed ambulante e per i pubblici esercizi: il 75 per cento;
c) per le cooperative di consumo il 50 per cento e comunque non oltre 500.000.000 di lire.
2. Il volume d’affari preso a base per la determinazione della spesa massima ammissibile è quello risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell’IVA riferita all’anno precedente la domanda e, nel caso di nuove aziende, da quella presunta.
3. Nei casi particolari disciplinati dalle legge, in cui il volume d’affari determinato ai sensi del precedente comma non corrisponde all’entità complessiva dei corrispettivi derivanti dalle operazioni effettuate, si fa riferimento all’ammontare dei ricavati risultanti dai bilanci allegati alla dichiarazione annuale o della stessa dichiarazione ai fini dell’IVA relativa all’anno precedente la domanda.1. I prestiti per il credito d’esercizio di cui alla lettera d) del precedente articolo 52 sono concessi sulla base di accertate esigenze, con il limite di 100.000.000 di lire, in misura non superiore al 10 per cento del volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, anche in aggiunta alle altre agevolazioni previste dal citato articolo.
2. Alle imprese commerciali di cui al precedente articolo 49, lettera d), i prestiti per il credito di esercizio possono essere concessi, sulla base di accertate esigenze, sino ad un importo massimo del 15 per cento del volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
3. I prestiti di esercizio a favore dei consorzi si cumulano con i prestiti di esercizio a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.
4. I prestiti di esercizio di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono rinnovabili, anche parzialmente, entro i limiti massimi previsti in applicazione della presente legge, a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla precedente concessione.
5. I prestiti sono ammortizzabili in 5 anni e sono estinguibili anticipatamente.
6. Il prestito di esercizio è commisurato fino al 30 per cento del volume di affari quando trattasi di aziende o imprese commerciali che non hanno usufruito dei benefici regionali previsti dal presente titolo.1. Per i prestiti di cui all’articolo 55, il tasso di interesse a carico del mutuatario graverà in misura pari al tasso di interesse fissato, per i mutui concessi alle imprese commerciali delle ragioni meridionali, dalla legge n. 517 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni.1. La Regione è autorizzata a concedere garanzie sussidiarie, nei limiti dell’articolo 55, a favore delle imprese commerciali aventi i requisiti di cui al precedente articolo 49 per i piani di investimento e di ristrutturazione che non usufruiscono delle agevolazioni di cui al presente titolo.1. La Regione è autorizzata a concedere, a valere sul fondo di cui al successivo articolo 59, garanzia sussidiaria ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti fra imprese operanti in Sardegna nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, a fronte delle obbligazioni degli stessi assunte in relazione alle garanzie concesse ai soggetti associati di cui all’articolo 49 della presente legge.
2. La garanzia del fondo è di natura integrativa ed è cumulabile con le garanzie concesse dai consorzi e cooperative di garanzia fidi e/o altre forme di garanzia.
3. La garanzia del fondo può essere accordata fino all’80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti di credito e/o aziende finanziarie su richiesta del medesimi, dei beneficiari e dei consorzi e cooperative di garanzia.
4. La garanzia si esplica d’intesa con gli istituti di credito convenzionati, nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti e di altri eventuali garanti.1. E’ autorizzata, presso uno o più istituti di credito, la costituzione di un fondo speciale a gestione autonoma per l’erogazione delle agevolazioni previste dagli articoli 52, 55, 57 e 58 della presente legge.
2. Sulle singole concessioni decide, in base alle direttive generali deliberate dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, un comitato operante presso ciascun istituto di credito composto ai sensi dell’articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, ed integrato da due rappresentanti designati dalle federazioni regionalidei commercianti, aventi i requisiti di accessibilità previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il comitato di cui al precedente secondo comma, delibera anche sulla concessione delle provvidenze previste dall’articolo 67 della legge regionale 4 giugno 1989, n. 11, a carico dell’apposito fondo costituito ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.
4. Le convenzioni con gli istituti di credito sono stipulate dall’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di commercio.
5. Gli oneri conseguenti alla gestione dei fondi di cui al presente articolo sono addebitati agli stessi.
6. Gli interessi attivi maturati nei predetti fondi sono versati annualmente in conto entrate del bilancio regionale.1. La Regione favorisce la partecipazione delle imprese commerciali, industriali e artigianali, singole o consorziate anche tramite associazioni di categoria o enti pubblici, che presentino produzioni delle imprese agricole ed industriali locali, ad iniziative di promozione commerciale, quali mostre, fiere, esposizioni. E’ autorizzata, a tal fine, la concessione di contributi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili.
2. Sono ammissibili le spese relative alla quota di iscrizione all’iniziativa, all’affitto e all’allestimento dell’area espositiva, all’inserzione nel catalogo, alla pubblicità , ai trasporti, ai pernottamenti, al vitto ed agli altri servizi di interpretariato e di assistenza fornita da personale dipendente e non dipendente delle imprese beneficiarie.
3. La Regione, inoltre, secondo le previsioni del piano di cui al precedente articolo 3, può svolgere direttamente interventi a sostegno della commercializzazione per i prodotti della Sardegna o che, comunque, siano attinenti a scambi di rilevante interesse regionale. A tal fine, può partecipare a manifestazioni nazionali pubblicitarie, alla stampa di materiali vari ed all’assunzione di iniziative similari previste nel suddetto piano regionale.1. L’Assessore regionale competente in materia di commercio è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto per un ammontare massino del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta a favore di consorzi, società consortili di servizi comuni tra imprese commerciali al dettaglio ed altre associazioni di categoria, che predispongano studi e ricerche atti alla realizzazione di servizi reali a favore delle imprese partecipanti con riferimento alle seguenti funzioni d’impresa:
a) individuazione dei fabbisogni finanziari, delle fonti di finanziamento e delle tecniche per la gestione delle risorse finanziarie;
b) accesso in condizioni di efficienza ai mercati di approvvigionamento;
c) introduzione di moderne tecnologie di conservazione, presentazione e consegna delle merci vendute;
d) programmazione e controllo della gestione;
e) informatizzazione della gestione.
2. Il contributo massimo per ciascuna iniziativa non può superare i 50.000.000 di lire.1. Per l’individuazione dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento di attività commerciali e, segnatamente, per l’iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, si rinvia a quanto indicato nella legge 11 giugno 1971, n. 426, e nelle relative norme di attuazione.
2. Per la formazione e la riqualificazione professionale degli operatori di commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, l’Assessore regionale competente in materia di commercio promuove la realizzazione di attività formative.
3. Per il raggiungimento di tale obiettivo, sentite le proposte del comitato per i problemi del commercio di cui all’articolo 7 della presente legge, e delle organizzazioni rappresentative delle categorie commerciali, l’Assessore regionale competente in materia di commercio elabora un piano formativo entro il mese di gennaio di ogni anno. Per i fini di cui al presente articolo, l’Assessore regionale competente in materia di commercio si avvale delle competenze dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione, il quale, con le proprie strutture operative e con apposite convenzioni stipulate con enti o istituti specializzati nel settore della formazione professionale, ne cura la realizzazione, facendone gravare la spesa sul fondo per l’addestramento professionale di cui alla legge regionale 1o giugno 1979, n. 47.TITOLO X1. Le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, i saldi, le vendite di fine stagione, di realizzo, le vendite con sconti o ribassi e tutte le altre forme di vendita che vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, effettuate nel territorio della Regione, anche in corrispondenza o tramite qualsiasi altro mezzo, da chiunque esercitate, a qualunque titolo, sono regolate dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, integrata dalle presenti norme.1. La circostanza di cui all’articolo 2, primo comma, punto 4) della legge 19 marzo 1980, n. 80, consiste nell’esecuzione di lavori concernenti la trasformazione, il rinnovo o la ristrutturazione dei locali adibiti alla vendita, ovvero il rinnovo delle attrezzature, tali, in ogni caso, da comportare la sospensione dell’attività , con chiusura dell’esercizio per almeno dieci giorni lavorativi.
2. Qualora per l’esecuzione dei lavori indicati nel precedente comma non sia richiesta la concessione della licenza edilizia, la comunicazione prevista dall’articolo 2 della legge n. 80 del 1980 deve essere corredata da idonea documentazione fotografica antecedente i lavori e da una relazione tecnica recante il preventivo di spesa e la descrizione analitica degli interventi da eseguire.
3. Il sindaco ha facoltà di impedire o sospendere lo svolgimento delle vendite di cui al presente articolo, qualora gli interventi da eseguire siano di scarsa rilevanza e tali, in ogni caso, da non giustificare la liquidazione delle merci giacenti nei locali adibiti alla vendita.1. Le vendite promozionali con sconti, ribassi ed omaggi di cui all’articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, non possono essere effettuate contemporaneamente per tutte le merci poste in vendita ma solo per un numero limitato di articoli, non superiore a 5, salvo diversa previsione del piano comunali o intercomunale.
2. Le vendite di cui al primo comma del presente articolo devono avere una durata massima di 3 settimane e non potranno svolgersi nei 50 giorni antecedenti i periodi determinati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della legge n. 80 del 1980 - per l’effettuazione delle vendite di fine stagione.
3. Nella comunicazione da dare al Comune 5 giorni prima della effettuazione delle vendite promozionali, l’interessato deve indicare:
a) la data di inizio della vendita e la sua durata;
b) le merci poste in vendita a prezzi scontati o corredate da omaggi, distinti per voci merceologiche;
c) la natura e il valore commerciale dell’eventuale omaggio.
4. Il sindaco ha facoltà di impedire o di sospendere lo svolgimento delle vendite contemplate nel presente articolo quando dalle asserzioni pubblicitarie o da controlli effettuati risulti palesemente che dette vendite sono di natura diversa da quella dichiarata nella comunicazione inviata al Comune.1. Qualora le vendite promozionali vengano effettuate per corrispondenza, tramite televisione o tramite qualsiasi altro mezzo consentito, la preventiva comunicazione prevista dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, deve essere data all’Assessore regionale competente in materia di commercio.
2. L’Assessore regionale competente in materia di commercio ha facoltà di impedire o sospendere lo svolgimento delle vendite indicate nel precedente comma quando le stesse vengano effettuate in maniera non conforme alla legge n. 80 del 1980 ed alle presenti disposizioni.
3. La comunicazione da dare al comune o all’Assessore regionale competente in materia di commercio deve essere inviata per lettera raccomandata A.R.
4. E’ fatto obbligo di indicare con la massima chiarezza in calce alle asserzioni pubblicitarie o, per le vendite televisive, in sovrimpressione, oltre agli estremi della comunicazione di cui al precedente comma, la data di inizio della vendita e la sua durata, nonché la tipologia della vendita stessa, utilizzando esclusivamente una delle seguenti dizioni:
a) vendita promozionale;
b) vendita di liquidazione;
c) vendita di fine stagione.1. E’ tassativamente vietato lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio nelle unità commerciali all’ingrosso di cui agli articoli 34 e 38 della presente legge.1. E’ fatto divieto dell’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante da parte di soggetti non provvisti dei requisiti stabiliti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. La Regione promuove specifici corsi di formazione per consentire la preparazione necessaria per l’esame di idoneità per l’iscrizione al Registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per coloro i quali prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno esercitato l’attività di cui al comma precedente privi dell’iscrizione. La relativa spesa graverà sul fondo per l’addestramento professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.1. Le trasgressioni alle norme sulle attività commerciali e in particolare su quelle concernenti il settore della somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni alla disciplina del commercio sono colpite dalle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale, integrate da quanto disposto dai successivi commi, e dall’articolo 70 della presente legge.
2. In aggiunta alle sanzioni richiamate nel precedente comma, sono assoggettate a sanzione, in quanto violazioni amministrative gravi alla disciplina del commercio:
a) l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione comunale;
b) l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio nello stesso locale;
c) esercizio di qualsiasi attività commerciale senza l’iscrizione al Registro degli esercenti il commercio;
d) l’inosservanza ripetuta degli orari di apertura e chiusura stabiliti a livello regionale, sovracomunale e comunale.
3. Tali sanzioni, previo accertamento delle violazioni a mezzo di apposito verbale redatto dalle autorità competenti, sono stabilite in un ammontare variante da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, in relazione alla persistenza della violazione medesima, sono applicate dai Comuni nei quali le violazioni si verificano e gli introiti sono percepiti dai medesimi.
4. Per la vendita per televisione è competente il Comune nel quale ha sede la stazione trasmittente.
5. Nei casi di recidiva, il Sindaco, oltre alle sanzioni di cui al terzo comma, dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 20 giorni lavorativi.
6. In caso di pubblicità non veritiera o ingannevole per il consumatore, il Sindaco in aggiunta alle sanzioni indicate nei precedenti commi, può disporre che le asserzioni pubblicitarie vengano rimosse, corrette o rettificate a spese ed a cura del trasgressore.1. I soggetti trasgressori delle norme contenute nel precedente articolo 69, lettera a), b), e c) non possono accedere alle provvidenze di cui agli articoli precedenti per un periodo di 5 anni dalla data di accertamento delle trasgressioni.TITOLO XI1. Le norme della presente legge che prevedono l’autorizzazione di spese o la concessione di incentivi entrano in vigore il 1° gennaio 1992.
2. Per la concessione delle agevolazioni previste dalle lettere a) e b) dell’articolo 52 della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti d’impegno (cap. 07055):
- anno 1992 - lire 9.000.000.000 con annualità da iscriversi dal 1992 al 2001;
- anno 1993 - lire 6.000.000.000 con annualità da iscriversi dal 1993 al 2002.
3. Le spese derivanti dalla concessione delle provvidenze di cui alle lettere c), d), e) e f) dell’articolo 52, degli articoli 55, 57 e 58 nonché le spese previste dall’articolo 59 sono valutate in annue lire 1.200.000.000 (cap. 07055).
4. Le spese derivanti dall’applicazione degli articoli 7 (cap. 02102), 10 (capp. 02016 e 02023), 33 (cap. 07049), 39, 40 e 61 (cap. 07053), 48 (cap. 07054), 60 (capp. 07045 e 07046) e 61 (cap. 07045/01) sono valutate in complessive annue lire 800.000.000.
5. Alle spese derivanti dallo svolgimento delle iniziative di formazione professionale di cui agli articoli 62 e 68 si fa fronte con le risorse destinate al fondo di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (cap. 10001).
6. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1991-1993 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria) e art. 51 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 14 (legge di bilancio)
- 1992 lire 11.000.000.000
- 1993 lire 17.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria).
In aumento
02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI
Capitolo 02016
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1o giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 24 ottobre 1988, n. 35) (spesa obbligatoria)
- 1992 lire 31.000.000
- 1993 lire 31.000.000
Capitolo 02023
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)
- 1992 lire 3.000.000
- 1993 lire 3.000.000
Capitolo 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell’Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, LR 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13, e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
- 1992 lire 30.000.000
- 1993 lire 30.000.000
07 - ASSESSORATO TURISMO
Capitolo 07045
(Denominazione variata) - (1992) - Spese per la promozione e l’organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nazionali o regionali e per agevolare la partecipazione di enti e privati a tali manifestazioni, nazionali ed estere - spese dirette a favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti il commercio, l’artigianato ed il turismo (artt. 1, 2 e 4, L.R. 6 aprile 1954, n. 5, e art. 70, L.R. 27 giugno 1986, n. 44); spese per partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali, per lo svolgimento di campagne pubblicitarie ed iniziative similari (art. 60, terzo comma, della presente legge)
Capitolo 07045-01 -
(Nuova istituzione)
2.1.1.6.3.2.10.25 - (02.05) - Cat. progr. 06 - Contributi a favore di consorzi, società consortili per lo svolgimento di studi e ricerche dirette all’attuazione di servizi reali a favore delle imprese commerciali (art. 61 della presente legge)
- 1992 lire 136.000.000
- 1993 lire 136.000.000
Capitolo 07046 -
(Denominazione variata) - (1992) - Contributi agli enti promotori ed organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni nazionali e regionali e per agevolare la partecipazione di enti e privati a tali manifestazioni nazionali ed estere (L.R. 21 giugno 1950. n. 16); contributi per la partecipazione delle imprese commerciali industriali e commerciali ad iniziative di promozione commerciale all’estero (art. 60, primo comma, della presente legge)
Capitolo 07049 -
Partecipazioni a società consortili che realizzano e gestiscono mercati agro - alimentari all’ingrosso (art. 56, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 77, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 117, primo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 4, secondo comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 33 della presente legge)
- 1992 lire 100.000.000
- 1993 lire 100.000.000
Capitolo 07053 -
(Nuova istituzione) -
2.1.1.6.3.2.10.25 - (02.05) - Cat. Progr. 06 - Contributi per agevolare la costituzione e il funzionamento di gruppi di acquisto e unioni volontarie (art. 39 della presente legge) contributi nelle spese per studi e ricerche necessari alla predisposizione di progetti speciali (art. 40 della presente legge): contributi per studi e ricerche atti alla realizzazione di servizi reali (art. 61 della presente legge)
- 1992 lire 300.000.000
- 1993 lire 300.000.000
6. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1991- 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento
Capitolo 07054 -
(Nuova istituzione) -
2.1.2.3.2.3.10.25 - (08.02) - Cat. Progr. 06 - Contributi ai Comuni nelle spese sostenute nella realizzazione degli studi relativi alla redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita (art. 48 della presente legge)
- 1992 lire 200.000.00
- 1993 lire 200.000.000
Capitolo 07055 -
(Nuova istituzione) -
2.1.2.4.3.3.10.25 - (02.05) - Cat. Progr. 06 - Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali; oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58 e 59 della presente legge)
- 1992 lire 10.200.000.000
- 1993 lire 16.200.000.000
7. Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 60, primo e terzo comma fanno carico agli stanziamenti dei capitoli 07045 e 07046 dei bilanci per gli anni 1992 e 1993.
8. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico ai capitolo 02016, 02023, 02102, 07045, 07046-01, 07046, 07049, 07053, 07054, 07055 e 10001 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1992 - ed ai capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi.TITOLO XII1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 31 ottobre 1991
Floris