Modifiche ed integrazioni delle norme in materia di intervento della Regione a favore dei Consorzi di garanzia fidi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
1. Ai fini dell’ottenimento del beneficio di cui agli articoli 66, 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, integrata dall’articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, e dell’articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, la misura della garanzia del Consorzio di garanzia fidi sui prestiti concessi da istituti e aziende di credito non può essere inferiore al venti per cento.1. L’Assessore regionale dell’industria individua con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, gli istituti e le aziende di credito con i quali i Consorzi di garanzia fidi, costituiti fra imprese operanti prevalentemente nel settore dell’industria e quelli fra imprese cooperative operanti in tutti i settori produttivi, hanno sottoscritto specifiche convenzioni, ai quali la Regione può affidare mediante convenzione l’istruttoria e l’erogazione dei contributi in conto interessi previsti dall’articolo 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive integrazioni, con conseguente costituzione presso le aziende medesime di appositi fondi regionali, mediante il versamento negli stessi degli stanziamenti esistenti sul capitolo 09042/01 del bilancio regionale per l’anno finanziario 1992 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; gli interessi attivi maturati sono versati in conto entrate del bilancio regionale.
2. Il contributo di cui al comma precedente viene erogato attraverso gli istituti e aziende di credito concedenti con i quali l’Amministrazione regionale stipula apposita convenzione. Gli istituti e le aziende di credito in questione effettuano, a favore delle imprese aventi diritto, l’accredito del contributo regionale in conto interessi contestualmente all’addebito periodico degli interessi a loro favore.
3. La gestione dei predetti fondi avviene sotto le direttive, il coordinamento ed il controllo dell’Assessorato regionale dell’industria.1. Il terzo comma dell’articolo 44 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è sostituito dal seguente:
"3. La gestione degli interventi di cui i precedenti commi avviene sotto le direttive, il coordinamento ed il controllo dell’Assessorato regionale dell’industria e dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio."1. Gli interessi attivi maturati dai fondi rischi costituiti con i contributi regionali possono essere utilizzati per sostenere i costi della gestione dei consorzi stessi e per la partecipazione al capitale delle "società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo" di cui all’articolo 2 della Legge n. 317 del 1991.1. I benefici di cui agli articoli 66, 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, nella misura stabilita dall’articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, sono estesi alle operazioni di leasing ordinario e di factoring.
2. Tale beneficio viene erogato tramite gli istituti operanti nel settore con i quali l’Amministrazione regionale stipula apposita convenzione.
3. I benefici di cui al presente articolo fanno carico allo stanziamento esistente sul capitolo 09042- 01 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’industria, per quanto attiene alle imprese previste dall’articolo 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, ed allo stanziamento esistente sul capitolo 07064 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio per quanto attiene alle imprese previste dagli articoli 67 e 68 della medesima legge regionale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 3 novembre 1992
Cabras