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Legge Regionale 29 dicembre 1992, n. 23


Provvidenze diverse a favore dell’industria ed altre iniziative.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

1. Per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna, nonchè per l’aggiornamento e la effettuazione di studi illustrativi della medesima, è autorizzata l’ulteriore spesa complessiva di Lire 600.000.000 (Cap. 09004) in regione di Lire 200.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.1. Per la realizzazione del "Progetto Montevecchio" comprendente un centro di ricerca storico - antropologico sull’attività mineraria nell’Isola è autorizzato lo stanziamento complessivo di Lire 15.000.000.000 (Cap. 09009) ripartito nel seguente modo:
- anno finanziario 1993 Lire 7.500.000.000
- anno finanziario 1994 Lire 7.500.000.000
2. Con carico allo stanziamento previsto nel Capitolo 09001 del bilancio regionale per l’anno 1993, è autorizzata la spesa di Lire 1.000.000.000 quale quota della Regione nella spesa sostenuta per lo studio di fattibilità del "Progetto Ingurtosu" previsto nel Relativo protocollo d’intesa Regione - ENI1. L’amministrazione regionale è autorizzata aconcedere la garanzia di cui all’articolo 6 bis della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, anche a valere sul fondo costituito presso il Credito Industriale Sardo ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge.
2. E’ autorizzata, nell’anno 1993, una spesa di Lire 1.000.000.000 (cap. 09037-01) ad incremento del fondo costituito presso il Credito Industriale Sardo ai sensi della predetta legge regionale 7 maggio 1953, n. 22. Tale disponibilità è riservata all’attuazione degli interventi di cui al comma precedente.1. L’intervento contributivo straordinario di cui all’articolo 48 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è esteso alle cooperative di produzione del settore tessile.
2. E’ autorizzata a tal fine nell’anno 1993 la spesa di Lire 2.500.000.000 (cap. 09045/01).
3. Per gli interventi di cui al primo comma è predisposto un apposito programma sottoposto all’approvazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.1. La disposizione di cui all’articolo 48 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, si interpreta nel senso che il contributo previsto è concedibile anche alle imprese cooperative operanti nel comparto petrolchimico con produzioni prevalentemente destinate al ciclo produttivo del medesimo.1. L’amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nell’anno 1993 nella misura del cinquanta per cento alla realizzazione di laboratori per il contributo e la certificazione di qualità di cui al programma comunitario Prisma (Sottoprogramma 1 - Misura 1.1 - Regioni obiettivo 1).
2. La relativa spesa è quantificata in Lire 2.000 milioni (cap. 09010).1. Le spese derivanti dalla presente legge sono quantificate in Lire 13.200.000.000 per l’anno finanziario 1993, in LIre 7.700.000.000 per l’anno finanziario 1994 e in Lire 200.000.000 per l’anno finanziario 1995.
2. Nel Bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993-1994 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (artº 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6)
1993 lire 200.000.000
1994 lire 200.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 8 - altri provvedimenti per interventi nel territorio e nei settori produttivi - della tabella A, allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.
Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e art. 42 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 7)
1993 lire 13.000.000.000
1994 lire 7.500.000.000
mediante riduzione delle seguenti riserve previste dalla tabella B allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6:
voce 8
1993 lire 5.500.000.000
1994 lire 7.500.000.000
voce 15
1993 lire 7.500.000.000
In aumento
09 - INDUSTRIA
Capitolo 09004
(Denominazione variata) - Spese per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna nonchè per l’aggiornamento e l’effettuazione di studi illustrativi della stessa (art. 37, LR 10 maggio 1983, n. 12, art. 73, LR 31 maggio 1984, nº 26, art. 36, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 36, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e art. 1 della presente legge)
1993 lire 200.000.000
1994 lire 200.000.000
1995 lire 200.000.000
Capitolo 09009
(NI) 2.1.1.4.2.2.10.28. (08.02) - Spese per la realizzazione del "Progetto Montevecchio" compreso il centro di ricerca storico antropologico sull’attività mineraria dell’Isola (art. 2 della presente legge)
1993 lire 7.500.000.000
1994 lire 7.500.000.000
Capitolo 09010
(NI) - Contributi per la realizzazione di laboratori per il controllo e la certificazione di qualità di cui al Programma comunitario PRISMA (art. 6 della presente legge)
1993 lire 2.000.000.000
Capitolo 09037-01
Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie sulle operazioni di finanziamento contratte per la realizzazione di attività industriali (artt. 4 e 6, LR 7 maggio 1953, n. 22, art. 12, LR 20 luglio 1954, n. 17, art. 10, terzo comma, LR 19 dicembre 1962, n. 27, LR 8 maggio 1968, n. 24 e art. 2, LR 10 febbraio 1978, n. 5 e art. 3 della presente legge)
1993 lire 1.000.000.000
Capitolo 09045-01
(Denominazione variata) - Contributi straordinari a favore delle cooperative di trasformazione dei derivanti petrolchimici e delle cooperative di produzione e trasformazione del settore tessile (Art. 64, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 48, LR 30 aprile 1991, n. 13 e art. 4 della presente legge)
1993 lire 2.500.000.0001. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 dicembre 1992

Cabras

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