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Legge Regionale 29 settembre 1993, n. 47


Copertura di disavanzi annui 1987-1988-1989-1990 delle Aziende di trasporto pubbliche e private.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto - legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, è autorizzata a contrarre mutui decennali per il ripiano dei disavanzi di esercizio per gli anni 1987-1988-1989-1990 delle aziende di trasporto pubbliche e private concessionarie di servizi pubblici di linea per viaggiatori, per un ammontare complessivo di 60 miliardi di spesa.
2. I mutui, finalizzati al ripiano delle perdite derivanti dai bilanci societari approvati, sono concessi nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare complessivo delle perdite accumulate negli anni 1987-1988-1989-1990.
3. La misura massima di cui al precedente comma non si applica all'Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.).
4. Sono considerati disavanzi di esercizio le posti che non hanno trovato copertura con i contributi regionali di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, modificata con legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, attuativa dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1991, n. 151.1. Alla copertura dei disavanzi si provvede con assunzione di mutui con Istituti di credito, i cui oneri di ammortamento sono a carico del bilancio della Regione.
2. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione.
3. La stipulazione dei mutui autorizzati è subordinata all'accertamento, da parte dell'Assessorato regionale dei trasporti, della effettiva consistenza dei disavanzi aziendali.
4. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 14 per cento annuo e per la durata massima dell'ammortamento di 10 anni.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci regionali di previsione delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, per tutto il periodo di durata dei mutui.
6. L'onere relativo alla rata di ammortamento dei mutui comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali è valutato in lire 11.695.000.000.1. Al fine di pervenire al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1998, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti deve presentare un piano di risanamento economico-finanziario, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il piano di risanamento deve contenere:
a) l'adeguamento dei proventi del traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16;
b) la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione delle economie conseguibili;
c) il contenimento programmato delle spese di personale.
3. Il piano di risanamento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei trasporti.
4. La mancata presentazione del piano di risanamento o la mancata osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni contenute nel piano, costituisce motivo di scioglimento del Consiglio di amministrazione.
1. Gli oneri derivanti dalla contrazione del mutuo di cui all'articolo 1 sono valutati in lire 570.000.000 per l'anno finanziario 1993, quelli relativi all'ammortamento in lire 11.125.000.000 per gli anni dal 1994 al 2003.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 e per gli anni 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Capitolo 51013 - (Nuova istituzione) 5.1.0 - Ricavo dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1990
1993 lire 60.000.000.000
1994 lire ……………….
1995 lire ……………….

03 PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17)
1993 lire 570.000.000
1994 lire 11.125.000.000
1995 lire 11.125.000.000
mediante riduzione delle seguenti riserve della Tabella A allegata alla legge finanziaria 1993:
voce 3:
1993 lire .…………..
1994 lire 125.000.000
1995 lire 125.000.000
voce 11
1993 lire 570.000.000
1994 lire 10.000.000.000
1995 lire 10.000.000.000
voce 14
1993 lire .…………….
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 1.000.000.000

In aumento
Categoria 11 - Mutui
Sottocat. 11- 03 (Nuova istituzione) Copertura disavanzi aziende trasporto
Capitolo 03130 (Nuova istituzione) 1.1.1.4.1.2.12.31 (08.01) - Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1990 (art. 2 della presente legge)
1993 lire 570.000.000
1994 lire ……………
1995 lire ……………

Capitolo 03131 - (Nuova istituzione) 1.1.1.7.3.2.12.31 (08.01) - Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1990 (art. 2 della presente legge)
1993 lire ……………..
1994 lire 8.023.000.000
1995 lire 7.588.000.000

Capitolo 03132 - (Nuova istituzione) 1.1.3.1.0.5.5.12.31 (08.01) - Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi d'esercizio delle zone di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1990 (art. 2 della presente legge)
1993 lire ..……………
1994 lire 3.102.000.000
1995 lire 3.537.000.000

13 - TRASPORTI
In aumento
Capitolo 13005 - (Nuova istituzione) 1.1.1.5.5.2.09.18 (02.06) Cat. progr. 01 - Copertura dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1990
1993 lire 60.000.000.000
1994 lire ……………….
1995 lire ……………….

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli dei bilanci della Regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni dal 1994 al 2003.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 settembre 1993

Cabras

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