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Legge Regionale 5 dicembre 1995, n. 33


Interventi vari in agricoltura
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

1. Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 06025 del bilancio 1995, pari a lire 4.000.000.000, è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I, lettera c), del Programma di intervento per gli anni 1982-84 della predetta Legge n. 268/74.
2. Al tal fine lo stanziamento dello stesso capitolo è incrementato per l'anno 1995 di lire 3.000.000.0001. L'intervento previsto dall'articolo 20 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 7, è attuato nel settore agricolo secondo le norme contenute nei commi che seguono.
2. Gli istituti di credito possono concedere - a favore dei soggetti di cui alla citata legge regionale n. 28 del 1984, e successive modificazioni ed integrazioni - prestiti agrari di durata massima quadriennale ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per prefinanziamento dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione statale a titolo di imposta sul valore aggiunto.
3. I crediti di cui al precedente comma 2 saranno regolati ai tassi globali di riferimento previsti dalla vigente legislazione per i crediti agrari di esercizio di durata superiore ai diciotto mesi. Previa emissione di apposito nullaosta da parte del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura saranno assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi, nella misura prevista dalla legislazione vigente per i prestiti agrari.
4. L'onere relativo al pagamento del concorso regionale negli interessi fa carico al fondo di rotazione per la cooperazione agricola, di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, nei limiti di disponibilità dello stesso fondo.
5. Alla liquidazione e al pagamento del concorso negli interessi, che avverrà con cadenza semestrale o annuale, l'Amministrazione regionale provvede secondo le modalità e procedure previste dal regolamento di attuazione della citata legge regionale n. 40 del 1973. Per le operazioni che prevedono un rimborso in semestralità costanti e posticipate, il pagamento del concorso potrà avvenire anche in un'unica soluzione, previa attualizzazione delle relative rate, ai sensi della legislazione vigente.
6. I prestiti di cui alla presente norma, erogati previa cessione del credito a titolo di imposta sul valore aggiunto, potranno essere assistiti dalla garanzia regionale a' termini degli articoli 1 e 3 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44.
7. E' autorizzato il versamento al "Fondo di rotazione per la cooperazione agricola" degli stanziamenti disposti per l'anno 1995, in conto del capitolo 06213 dello stato della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale.
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30, concernente "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura" è inserito il seguente:
"Art. 3 bis.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la creazione di servizi di ricerca, di analisi, di controllo e di assistenza a favore degli apicoltori, singoli o associati, anche attraverso convenzioni con enti, istituti ed associazioni che si prefiggono lo sviluppo ed il potenziamento dell'apicoltura.
2. Le relative spese sono valutate in lire 100.000.000 per l'anno 1995 (cap.06200/03).".1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di agevolare la vendita delle aziende agricole a prevalente indirizzo serricolo da parte degli imprenditori in stato di crisi, possono essere concessi i mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni. Beneficiari del mutuo possono essere anche gli imprenditori che non siano lavoratori manuali della terra".
2. Agli interventi di cui al prcedente comma 1 non si applica l'articolo 9 della citata legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma sperimentale di coltivazione e trasformazione del mirto, di altri frutti minori e di essenze aromatiche tipiche della Sardegna.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione stipula apposita convenzione con l'Università degli studi di Sassari.
3. La spesa per l'attuazione del suddetto programma è determinata in lire 300.000.000 per l'anno 1995 (capitolo 06346).1. Al fine di consentire al Consorzio vini a denominazione di origine controllata di Sardegna, di perseguire gli scopi istituzionali fissati dall'articolo 14 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata, con mezzi propri della Regione, la concessione al medesimo Consorzio, per l'anno 1995, di un contributo di lire 250.000.000, sulla base di un programma di spesa da approvare preventivamente dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale; è altresì autorizzata l'anticipazione di detto contributo nella misura del 60 per cento; al saldo si provvede previa approvazione del rendiconto di spesa (cap. 06022/00).1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una compensazione alle cantine sociali o altre associazioni di viticoltori che - ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento CE 1442/88 - dimostrino di avere dovuto ridurre la propria attività in seguito alla diminuzione dei conferimenti dei propri soci in conseguenza della concessione ai medesimi del premio di abbandono definitivo della viticoltura. La riduzione della superficie dovrà essere pari o superiore al 10 per cento rispetto a quella coltivata nella campagna 1987/1988. La compensazione non può eccedere le perdite connesse con la riduzione di attività.
2. La compensazione è concessa prioritariamente alle cantine sociali che predispongono idonei programmi di fusione, rilancio aziendale e di diversificazione.
3. L'onere derivante dall'applicazione della presente norma è determinato in lire 2.000.000.000 per l'anno 1995 (capitolo 06344).1. Al fine di concorrere a sostenere gli oneri derivanti dalla distillazione obbligatoria di cui al Regolamento CE 343/94, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, ai soggetti produttori obbligati, l'integrazione di lire 2.798,16 a grado/ettolitro. Detto importo dovrà essere proporzionalmente ridotto in caso di intervento da parte dell'E.I.M.A..
2. L'onere derivante dalla applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 1995 in lire 650.000.000 (cap. 06229-03).1. L'intervento di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è esteso alle produzioni ottenute negli anni 1994 e 1995.
2. L'onere per l'attuazione del presente articolo è valutato in lire 750.000.000 per l'anno 1995 e grava sul Fondo di solidarietà in agricoltura (cap. 06120).1. Al fine di definire le istanze pervenute entro il 31 dicembre 1992, le abrogazioni previste dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 20 aprile 1993,n. 17 sono rinviate al 1° giugno 1996.1. A favore delle aziende pastorali colpite nel periodo 1993-1994 da "agalassia contagiosa" che abbia determinato una diminuzione della produzione complessiva di latte del 25 per cento è concesso, a titolo di indennizzo dei danni subiti, un contributo di lire 40.000 per capo adulto in produzione infetto presente in allevamento al momento dell'accertamento della malattia.
2. Il contributo è concesso per quegli allevamenti che siano stati sottoposti a sequestro con ordinanza del Sindaco, in applicazione dell'articolo 10 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
3. Il contributo è concesso, a richiesta dell'allevatore, i cui capi siano colpiti dalla malattia, una volta soltanto durante la vita del gregge.
4. Le relative spese sono valutate per il 1995 in lire 1.000.000.000 (capitolo 06154).1. Gli stanziamenti del titolo II della contabilità speciale istituito ai sensi della Legge n.268/74 destinati ai miglioramenti e trasformazione del monte pascoli e dei terreni comunali e privati possono essere utilizzati anche per l'attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 27 della Legge n. 142/90, compresa l'attuazione di progetti sperimentali.1. Gli stanziamenti del titolo di spesa p/1.01 "Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale" di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, fatti salvi gli interventi in essere ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1988 n. 44, possono essere utilizzati anche per realizzare programmi di viabilità e acquedotti rurali di interesse comunale ed extracomunale in aree esterne alle zone di sviluppo agropastorale di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.
2. I programmi di cui al comma 1 sono proposti dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale e approvati dalla Giunta regionale. Le opere di viabilità e gli acquedotti rurali, compresi in detti programmi e nei piani di valorizzazione ai sensi della legge regionale n. 44 del 1976, sono di competenza dei Comuni e delle Comunità montane e vengono realizzati direttamente da detti enti, mediante l'istituto della delega.1. Ai fini dell'attuazione del Piano annuale della divulgazione agricola e del cofinanziamento regionale del progetto di cartografia pedologica del territorio delle Unità operative territoriali (U.O.T.) costituite ai sensi del Reg. CE 2052/88, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ERSAT nell'anno 1995 la somma di lire 1.500.000.000. La relativa spesa grava per lire 1.485.000.000 sul capitolo 06281 e per lire 15.000.000 sul capitolo 06409.1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1995 al , di nuova istituzione, un contributo straordinario per far fronte alle spese di funzionamento e per quanto necessario alla costituzione della pianta organica dell'ente, del catasto consortile, dell'accertamento del patrimonio consortile e degli organi di amministrazione ordinaria.
2. L'onere per l'attuazione del presente articolo è valutato in lire 420.000.000 (cap. 06345).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Buddusò, per l'anno 1995, la somma di lire 250.000.000 quale contributo sulle spese di gestione del proprio patrimonio silvopastorale, amministrato ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (cap. 06307).1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, è sostituito dal seguente:
"3. I membri di diritto sono nominati con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, previa deliberazione assunta dalla Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore e su designazione degli organi, enti ed organizzazioni sotto indicati:
un rappresentante dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale;
tre rappresentanti dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile eletti dall'Amministrazione provinciale;
quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede nazionale.".
2. Il comma 4 dell'articolo 22 della medesima legge regionale, e il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, sono abrogati.
3. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 1984, è sostituito dal seguente:
"Ai componenti del Consiglio dei delegati, della deputazione amministrativa e del collegio dei revisori dei conti è corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi collegiali, il cui ammontare deve essere contenuto nei limiti dell'uguale indennità spettante per lo stesso titolo agli amministratori della Provincia in cui opera il Consorzio di bonifica. Per gli amministratori e per i componenti del collegio dei revisori che risiedono in sede diversa da quella in cui si svolgono le sedute degli organi collegiali, oltre al gettone di presenza compete l'indennità di trasferta nelle misure indicate per gli amministratori degli enti regionali dal decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1967, n. 26 e successive modificazioni.".
4. In caso di calamità naturale il contributo di cui all'articolo 11, comma 7, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 è corrisposto, nell'ambito delle zone danneggiate, fino alla misura massima del 75 per cento, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio (cap. 06261/01).
1. Le disponibilità esistenti sul titolo di spesa P/1.06 del "Piano di intervento nelle zone interne" di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, comprese quelle provenienti da provvedimenti di revoca di impegni in essere, sono utilizzate dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale nell'ambito delle attività previste dal paragrafo 6.6 del Piano medesimo.1. Il paragrafo 6.6 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato dalla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, è sostituito dal seguente:
"6.6.1. Possono essere concessi contributi, pari al 50 per cento della spesa prevista, a favore di consorzi di cooperative, consorzi di tutela a rilevanza nazionale di produzioni sarde e di consorzi misti di cooperative e privati di cui le cooperative detengano la maggioranza, per l'organizzazione delle vendite, compresa la realizzazione di punti di vendita, campagne pubblicitarie, programmi di sperimentazione di nuovi prodotti agroalimentari, ed ogni altra attività utile a favorire, nelle migliori condizioni per i produttori, il marketing ed il collocamento dei prodotti sul mercato.
2. In assenza di iniziative da parte dei consorzi indicati al comma 1, nell'ipotesi in cui per uno specifico comparto venga accertato lo stato di crisi, l'Amministrazione regionale potrà provvedervi direttamente ovvero avvalendosi dei propri enti strumentali o con il ricorso ad organizzazioni di produttori particolarmente qualificate.
3. L'Amministrazione regionale provvede direttamente allo svolgimento dell'attività di promozione a carattere istituzionale nonché di immagine della produzione agroalimentare sarda. Tale attività può essere realizzata anche attraverso l'erogazione di premi agli operatori che realizzino le finalità e gli obiettivi previsti da programmi specifici.".1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 è sostituito dal seguente:
"1. L'anticipazione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44,
per le realizzazioni di opere di miglioramento agrario e fondiario e di strutture cooperative, è concedibile nei limiti degli stanziamenti scritti in bilancio, sull'intera spesa ammessa a sussidio per la realizzazione di investimenti inerenti la raccolta, la trasformazione, la lavorazione e la conservazione, il confezionamento, il condizionamento, la movimentazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici comunque finanziabili.".1. Gli impegni e i pagamenti gravanti sui capitoli compresi nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale e relativi alla liquidazione del concorso statale sugli interessi, sono trasferiti d'ufficio dalla ragioneria regionale sui corrispondenti capitoli di stanziamento regionale, nei casi in cui vengano a mancare, parzialmente o totalmente, gli stanziamenti statali.
2. Gli impegni assunti sullo stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale, per la concessione di un concorso pluriennale sugli interessi, sono mantenuti in bilancio fino all'esaurimento dei pagamenti previsti dai relativi piani di ammortamento.1. Al fondo per l'anticipazione del concorso interessi, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, possono essere versate anche le quote non ancora pagate, anche se impegnate, delle prime cinque annualità dei limiti di impegno di cui alle leggi:
legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, articolo 40;
legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, articolo 37/a;
legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, articolo 25/b;
legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, articolo 11, comma 7;
legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, articolo 25;
legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, articolo 14, commi 1 e 2, articolo 16, comma 5;
legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, articolo 11, comma 3;
legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, articolo 20, commi 1 e 4.1. Il concorso sugli interessi relativi al credito di esercizio posto in essere secondo le direttive regionali, può essere accreditato anticipatamente a ciascun istituto o banca, nel periodo compreso tra l'erogazione del prestito e la scadenza del medesimo, nella misura del 50 per cento degli importi risultanti dagli elenchi di liquidazione trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura.1. Ai fini della concessione delle provvidenze recate dalla legge regionale 17 novembre 1986, n.62, il requisito della "destinazione agricola", di cui al comma 1 dell'articolo 3, nelle zone suburbane ed in quelle ad elevata parcellizzazione è da ritenere presente solo quando i terreni presentino i requisiti oggettivi richiesti per l'applicazione della Legge 6 agosto 1954, n. 604 recante "Agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina" e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per l'erogazione delle medesime provvidenze è autorizzato l'utilizzo delle disponibilità residue del fondo istituito dall'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.1. I proprietari interessati dai piani particellari di espropriazione, relativi ai progetti di opere infrastrutturali ai sensi del "Programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agropastorale" possono convenire, mediante gli "accordi amichevoli" previsti dall'articolo 26 della Legge 2359/1865, la cessione degli immobili nei limiti fissati dalla Legge n.10/1977.
2. Gli immobili saranno acquisiti, a titolo originario, con decreto di esproprio e saranno volturati al patrimonio del Comune nel cui agro è prevista la costruzione dell'opera infra-strutturale.1. Al fine di assicurare un ottimale funzionamento dell'Ufficio di statistica agraria e per la sua implementazione è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 150.000.000 (capitolo 06010/01).
2. Le procedure relative all'acquisizione degli strumenti informatici occorrenti nonché quelle relative al ricorso ad assistenza esterna per le attività specifiche e di addestramento dei tecnici del centro grafico ed elaborazione dati, sono curate dal competente Assessorato regionale degli enti locali.1. L'Amministrazione regionale è autorizzata al versamento in una unica rata delle somme necessarie per l'attuazione del programma per il miglioramento della fertilità del bestiame e contro la mortalità neonatale (programma ipofecondità) su apposito conto corrente istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17.1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1995, la somma di lire 450.000.000 in favore del Consorzio di bonifica del Cixerri per l'abbattimento parziale dei costi di esercizio derivanti dalla mancata erogazione dell'acqua irrigua e per gli studi di natura idrogeologica relativi all'accertamento delle cause che hanno determinato il prosciugamento del bacino di Punta Gennarta (cap. 06253).1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1995, la somma di lire 3.000.000.000 al per l'abbattimento dei costi di esercizio relativi all'anno 1991 (cap. 06263).1. La misura massima dell'indennizzo, prevista dall'articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16, per le mancate coltivazioni nelle zone irrigue, è estesa alle colture ortofrutticole, cerealicole e foraggere ed è elevata, relativamente alle medesime, fino a 40.000.000 per azienda.
2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo grava sulle disponibilità apportate al fondo di solidarietà regionale in agricoltura - di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 - dalla legge regionale 21 giugno 1995, n. 16.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende e cooperative che provvedono alla raccolta, conservazione, manipolazione, lavorazione, confezionamento e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici che, a causa dell'evento siccità 1994/1995, abbiano registrato un aggravio di oneri derivante da una riduzione dei conferimenti non inferiore rispettivamente del 20 o 30 per cento a seconda che siano o no in zone svantaggiate, rispetto alla media dell'ultimo triennio, un contributo non superiore alle perdite connesse con la riduzione dei conferimenti.
4. L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 3 grava sulle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in agricoltura (06120), di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.
5. Al solo fine di consentire la riconversione produttiva delle imprese agricole già destinatarie di interventi volti alla realizzazione di opere di trasformazione aziendale che nell'ultimo quadriennio non abbiano potuto dar corso alle produzioni previste, possono essere concessi indennizzi rapportati alla mancata produzione; la misura del beneficio per l'investimento non può essere superiore al 50 per cento della produzione lorda vendibile che si sarebbe potuta realizzare in un normale processo produttivo come previsto nel piano di trasformazione aziendale.
6. L'onere previsto per l'attuazione del precedente comma 5, è valutato per l'anno 1995 in lire 500.000.000 e fa carico nei limiti della disponibilità di bilancio al capitolo 06026-00 dello stato di previsione dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale.1. Alle aziende agricole ad indirizzo agrumicolo che in conseguenza dei danni subiti dalla presenza del lepidottero minatore "phyllocnistis citrella" abbiano avuto una diminuzione di almeno il 30 per cento della produzione lorda vendibile, riferita all'ultimo triennio, è concesso un contributo pari al 50 per cento dei danni effettivamente subiti.
2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo grava sulle disponibilità apportate al fondo di solidarietà regionale in agricoltura - di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 - dalla legge regionale 21 giugno 1995, n. 16 (cap. 06120).
1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16, sono estese al trasporto di paglia destinata alla produzione di funghi nonché al trasporto di sementi, qualora l'importazione in Sardegna si sia resa necessaria a causa delle carenze determinate dalla siccità dell'annata agraria 1994/95. Le medesime provvidenze sono estese al trasporto di semente certificato di grano duro, la cui importazione in Sardegna si è resa necessaria a causa della carenza di produzione lorda determinata dalla siccità.
2. I quantitativi ammissibili alla concessione delle provvidenze non possono superare, per azienda, quelli utilizzabili nella precedente campagna.
3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo grava sulle disponibilità apportate al fondo di solidarietà regionale in agricoltura - di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n, 12 - dalla legge regionale 21 giugno 1995, n. 16 (cap. 06120).1. Al fine di consentire i collaudi funzionali degli impianti di mungitura meccanica delle aziende ovicaprine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare le relative spese alle associazioni provinciali degli allevatori.
2. La relativa spesa è determinata in lire 300.000.000 per l'anno 1995 (cap.06173).1. Per effetto della mancata attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 è autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 800.000.000 per l'adeguamento strutturale del Centro regionale di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, ubicato a Macomer (cap. 06244).1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1995, ai Comuni interessati un contributo straordinario di lire 2.500.000.000 per la ristrutturazione, la realizzazione dei locali e la sistemazione delle aree delle (cap. 06340-00).1. Sono abrogate le seguenti norme: articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14; articolo 4 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38; articolo 57 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44; articoli 1, 3, 4, 6 e 8 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17; articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6; articoli 24 e 32 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18.
2. Il fondo istituito ai sensi del citato articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, continuerà a essere utilizzato per la concessione di mutui decennali di assestamento a favore delle cooperative agricole, nel rispetto dei criteri adottati in materia dalla Unione Europea.
3. Le disponibilità del fondo di dotazione del COLVAS, di cui all'abrogato articolo 8 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, saranno riversate in conto entrate (cap. 36202-00) per essere destinate a incrementare il capitolo 06098-00 del bilancio.
4. Il concorso degli interessi sui mutui di assestamento di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, potrà essere concesso a favore delle aziende agricole in difficoltà, nel rispetto dei criteri adottati in materia dalla Unione Europea.1. Nell'anno 1995 sono disposti i seguenti versamenti al bilancio regionale dai fondi di rotazione appresso indicati (Cap.36125):
lire 8.000.000.000 dal fondo di rotazione costituito ai sensi del paragrafo 6 del Programma straordinario per la riforma e il riassetto del settore agro pastorale di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n.44;
lire 3.000.000.000 dal fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n.4;
lire 4.000.000.000 dal fondo di rotazione per i prestiti alle cooperative lattiero-casearie di cui all'articolo 27 della legge regionale 13 luglio 1962, n.9.
2. E' iscritta nel bilancio regionale in conto del capitolo 06343-01, la somma di complessive lire 3.000.000.000, che sarà trasferita nel conto dell'entrata della contabilità speciale di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuita al titolo di spesa 10.5.01/II del programma di intervento per gli anni 1986-1987, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
3. E' iscritta nel bilancio regionale, in conto del capitolo 06285-00, la somma di complessive lire10.500.000.000, per essere destinata al titolo di spesa P/1.01 del "Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale" di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n.39.1. Il limite di impegno di lire 19.640.000.000, autorizzato dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n.6, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 21 giugno 1995, n.16, è rideterminato in lire 12.5000.000.000, ferme restando le relative annualità.
2. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 6 del 1995, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 7.140.000.000, le cui annualità sono iscritte nei bilanci della regione dall'anno 1996 al 2010.1. Gli stanziamenti iscritti nel 1995 in conto dei capitoli 06074 e 06233 sono ulteriormente ridotti di lire 1.000.000.000 ciascuno.1. Ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo 43 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è autorizzato nel 1995 a favore del capitolo 06026 l'ulteriore stanziamento di lire 900.000.000.1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 31.820.000.000 per l'anno 1995.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA
In aumento
Cap. 36125 –
Recupero di somme, costituite presso gli Istituti di credito, per l'erogazione di provvidenze in agricoltura (artt. 38 e 39, commi 1 e 2, legge regionale 29 aprile 1994, n.18, e art 37 della presente legge)
1995 lire 15.000.000.000
Cap. 36202 –
Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto capitale del bilancio (art. 36, comma 3, della presente legge)
1995 p.m.

SPESA
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03009 –
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 23, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 104, L.R. 28 maggio 1985, n. 12 e art. 8 della legge regonale 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire 3.000.000.000
Cap. 03017 –
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 8) mediante riduzione della riserva di cui alla voce 11) della tab. B allegata alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6
1995 lire 2.680.000.000

06 - AGRICOLTURA
Cap. 06073 –
Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 28, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 20, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38, comma 2, della presente legge)
1995 lire 7.140.000.000
Cap. 06074 –
Somma da versare al fondo di rotazione per la riforma e il riassetto del settore agropastorale (art. 17, L. 24 giugno 1974, n. 268, L.R. 6 settembre 1976, n. 44, art. 25, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 14, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, artt. 4, comma 3, e 20, comma 5, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6)
1995 lire 1.000.000.000
Cap. 06095 –
Concorsi nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli
1995 lire 2.000.000.000
Cap. 06223 –
Somma da versare al fondo regionale per la trasformazione della passività delle cooperative agricole
1995 lire 1.000.000.000

In aumento
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06010/01 –
(N.I.) 1.1.1.4.0.2.10.10 (01.03) - Spese per il funzionamento e l'implementazione dell'Ufficio statistica agraria (art. 26 della presente legge)
1995 lire 150.000.000
Cap. 06022/00 –
Contributi per l'attività del Consorzio regionale dei vini D.O.C. della Sardegna (artt. 14 e 17, L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 1, L.R. 3 febbraio 1981, n. 5, art. 29, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 24, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 9, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 2, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 6 della presente legge)
1995 lire 250.000.000
Cap. 06025/00 –
Contributi anche integrativi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi
(art. 2, L.R. 26 ottobre 1950, n. 46, L.R. 15 giugno 1954, n. 12, art. 2, L.R. 19 ottobre 1962, n. 22, art. 9 , comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, commi 1 e 3, L.R. 7 aprile 1995, n.6 e art. 1 della presente legge)
1995 lire 3.000.000.000
Cap. 06026 –
Contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse (art. 1, L.R. 13 luglio 1962, n. 9, sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 novembre 1977, n. 42, art. 3, lett. d), L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 43, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, artt. 30, comma 5, e 40 della presente legge)
1995 lire 900.000.000
Cap. 06098 –
(D.V.) Concorsi per il pagamento degli interessi per i prestiti di credito agrario contratti da pastori e da allevatori associati in cooperative, in gruppi, in latterie sociali e loro consorzi (art. 16, L.R. 13 luglio 1962, n. 9 e L.R. 16 aprile 1993, n. 13 e art. 36, comma 3, della presente legge)
1995 lire p.m.
Capitolo 06120/00 –
Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3, art. 20, L.R. 10 giugno 1974, n. 12, L.R. 10 aprile 1978, n. 28, L.R. 28 febbraio 1981, n.12, L.R. 29 settembre 1982, n. 24, art. 17, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, L.R. 7 giugno 1984, n. 29, L.R. 23 gennaio 1976, n. 18, L.R. 17 novembre 1986, n. 61, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 1, 2 e 7, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n .13, e L.R. 6 maggio 1991, n.15) e contributo a favore dei consorzi di difesa delle colture intensive (L.R. 23 gennaio 1983, n. 18, art. 35, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 24, comma 5, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 5, commi 2 e 3, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 15 e 19, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 3 e 42, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e artt. 9, 30, commi 1 e 3, 31 e 32 della presente legge)
1995 lire 750.000.000
Cap. 06154 –
Contributi ed indennità agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da agalassia contagiosa (art. 1, lett. d), art. 2, lett. a) e b), art. 4, L.R. 30 ottobre 1986, n. 57 e art. 21, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 11 della presente legge)
1995 lire 1.000.000.000
Cap. 06173-
(N.I.) (2.1.1.6.2.2.10.10) (02-01) - Rimborso spese alle Associazioni Provinciali degli Allevatori per i collaudi funzionali degli impianti di mungitura meccanica (art. 33 della presente legge)
1995 lire 300.000.000
Cap. 06200/03 –
(N.I.) 2.1.1.4.1.2.10.10 (06.06) - Spese per la creazione di servizi di ricerca, di analisi, di controllo e di assistenza a favore degli apicoltori (articolo 3 della presente legge)
1995 lire 100.000.000
Capitolo 06229/03
(N.I.) 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01) - Contributi per la distillazione obbligatoria di cui al regolamento CE 343/94 (art. 8 della presente legge)
1995 lire 650.000.000
Cap. 06244-
Contributo straordinario al Consorzio delle Latterie Sociali della Sardegna di Macomer
(art. 34 della presente legge)
1995 lire 800.000.000
Cap. 06253 –
Contributo straordinario al Consorzio di bonifica del Cixerri per il parziale abbattimento dei costi di esercizio (art. 7, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 28 della presente legge)
1995 lire 450.000.000
Cap. 06261 –
(D.V.) Contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica (L.R. 14 maggio 1984, n. 21, art. 9, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 4 e 5, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art. 11, comma 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 11, comma 7, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 43, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 17, comma 4, della presente legge)
Cap. 06263 –
(D.V.) Concorso della Regione nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, centrale e del Cixerri (art. 1,L.R. 26 gennaio 1984, n. 7, art. 9, comma 6, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 10, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 29 della presente legge)
1995 lire 3.000.000.000
Cap. 06281 –
Contributo annuo all'ERSAT, Ente Regionale di Sviluppo ed Assistenza Tecnica in Agricoltura, quota per spese correnti (art. 23, L.R. 19 gennaio 1984, n. 5, art. 58, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 52, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, L.R. 13 agosto 1993, n. 34, art. 11, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 9, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 14 della presente legge)
1995 lire 1.485.000.000
Cap. 06285/00 –
Somme da versarsi al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale (L.R. 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 55, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 22, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 11, comma 6, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 18, L.R. 15 gennaio 1991, n. 4, art. 27, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 1, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 18 e 55, comma 4, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 11, comma 5, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 33, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 83 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e articolo 37 della presente legge)
1995 lire 10.500.000.000
Cap. 06307 –
Contributi per la gestione di patrimoni silvopastorali di comuni e di altri enti per la compilazione dei relativi piani economici (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, L. 25 luglio 1952, n. 991, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, art. 24, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 55, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 6, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, L.R. 1 giugno 1993, n. 25 e art. 16 della presente legge)
1995 lire 250.000.000
Cap. 06340 –
(D.V.) Contributi ai Comuni per l'adeguamento e la ristrutturazione del padiglione fiera-mostra-mercato zootecnico (art. 10, L.R. 27 agosto 1992, n. 17 e art. 35 della presente legge)
1995 lire 2.500.000.000
Cap. 06343/01 –
Somma da versare alla contabilità speciale di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, per le riforme ed il riassetto del settore agropastorale (art. 14, comma 2, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e articolo 37 della presente legge)
1995 lire 3.000.000.000
Cap. 06344 –
(N.I.) 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01) - Compensazione per l'estirpazione dei vigneti effettuata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento CE 1448/88 (art. 7 della presente legge)
1995 lire 2.000.000.000
Cap. 06345 –
(N.I.) 1.1.1.6.3.2.10.10 (02.01) - Contributo per l'attività di gestione del Consorzio di bonifica della Gallura (art. 15 della presente legge)
1995 lire 420.000.000
Cap. 06346 –
(N.I.) 1.1.1.4.2.2.10.10 (08.02) - Spese per l'attuazione del programma sperimentale di coltivazione e trasformazione del mirto, di altri frutti minori e piante aromatiche (art. 5 della presente legge)
1995 lire 300.000.000
Cap. 06409 –
(Denominazione variata) - Quota regionale per la realizzazione di programmi speciali da parte delle unità operative territoriali finalizzate al collaudo, al trasferimento ed alla valutazione delle innovazioni e per la cartografia pedologica del territorio delle unità operative territoriali, previste dalla misura 4 del quadro comunitario di sostegno per l'Italia, Programma operativo "Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse" (Reg. CE 2052/88, art. 21, L.R. 27 agosto 1992, n. 17, art. 4, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 14 della presente legge)
1995 lire 15.000.000
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio regionale per l'anno 1995.1. Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non impegnati entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnati entro l'esercizio successivo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1995
Palomba

Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1995

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