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Legge Regionale 22 luglio 1996, n. 30


Norme di modifica dell' art. 7 della LR 1 ottobre 1993, n. 50 (Modifiche alla legge finanziaria 1993) e dell' art. 13 della LR 29 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria 1994), in materia di mattatoi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all' articolo13 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e all' articolo 7, comma 6, della legge regionale 1 ottobre 1993, n. 50, sono destinate, oltrechè alla ristrutturazione e al completamento di mattatoi esistenti al fine di adeguarli alla vigente normativa comunitaria, anche alla realizzazione di nuovi mattatoi.
2. I finanziamenti concessi ai comuni ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati, in caso di realizzazione di mattatoi consortili, mediante il convenzionamento con altri comuni realizzatori delle opere, ai sensi dell' articolo 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Per i finanziamenti concessi ai comuni, ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 e utilizzati per la realizzazione di nuovi mattatoi, il termine di impegnabilità fissato dall' articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997.1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 luglio 1996

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