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Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 28


Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

1. Al fine di concorrere alla diffusione sull' intero territorio regionale dell' istruzione musicale, quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, l' Amministrazione regionale provvede alla istituzione di un fondo finalizzato al finanziamento dei Comuni, singoli o associati, che:
a) intendono costituire scuole civiche di musica;
b) hanno già provveduto a costituire scuole civichedi musica o abbiano in corso le procedure necessarie per la costituzione delle scuole stesse;
c) presentano un progetto, da attuarsi nell' ambito delle scuole civiche di musica, mirato alla prevenzione del disagio minorile e comprendente almeno cinque discipline strumentali.
1. I finanziamenti sono concessi nella misura del 90 per cento per il primo anno scolastico e dell' 80 percento per gli anni scolastici successivi, delle spese effettivamente sostenute dai Comuni, singoli o associati, per le iniziative di cui all' articolo 1.
2. Sul finanziamento concesso è assegnata un' anticipazione dell' 80 per cento; il saldo sarà liquidato a seguito di presentazione all' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività didattiche dell' anno scolastico di riferimento, del consuntivo finanziario comprovante l' avvenuto sostenimento delle spese.
3. I finanziamenti sono erogati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.1. I finanziamenti sono destinati a sostenere le seguenti spese:
a) acquisto dell' arredamento dell' attrezzatura tecnico - didattica, fino ad un massimo del 30 per cento del contributo assegnato per il primo anno scolastico e fino ad un massimo del 10 percento per gli anni scolastici successivi;
b) funzionamento e gestione dei corsi;
c) manifestazioni collaterali ed integrative, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato;
d) altri oneri di gestione ordinaria e straordinaria, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato.
1. I Comuni, singoli o associati, che intendono beneficiare dei finanziamenti di cui alla presente legge devono presentare all' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro il mese di marzo precedente all' anno scolastico di riferimento, apposita domanda di contributo a sostegno delle attività che intendono realizzare, corredata dalla documentazione dimostrativa delle spese programmate e, ove costituite o in via di costituzione, dallo statuto e dal regolamento attuativo della civica scuola di musica.
2. Alla domanda deve essere altresì allegata la delibera della Giunta comunale attestante l' assunzione dell'impegno di spesa a carico del Comune, determinato nella misura minima del 10 per cento per il primo anno scolastico e del 20 per cento per gli anni scolastici successivi.
3. In sede di prima applicazione, la domanda e la documentazione di cui ai precedenti commi 1e 2 devono essere presentate entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
1. I criteri di valutazione per l' assegnazione dei finanziamenti di cui alla presente legge sono i seguenti:
a) numero degli allievi frequentanti le scuole civiche di musica o le attività didattiche musicali;
b) numero delle classi;
c) numero delle licenze, dei componimenti e dei diplomi conseguiti presso i Conservatori.
2. I finanziamenti sono assegnati ai Comuni, singoli o associati, che abbiano già in atto da almeno un biennio esperienze didattiche musicali collegate ad istituzioni pubbliche, comprendenti l' insegnamento di almeno tre discipline strumentali, o che abbiano una popolazione non inferiore a 15.000 abitanti.1. E' istituito un fondo speciale di lire 10.000.000, destinato a ciascun Comune o associazione di Comuni ospitante una scuola civica di musica, finalizzato alla concessione di borse di studio a favore degli allievi meritevoli.
2. Le borse di studio sono assegnate dal Comune o dalla associazione di Comuni a seguito di graduatoria elaborata, previa audizione, da una commissione di tre membri nominata e presieduta dal direttore della scuola civica di musica, secondo le seguenti priorità :
a) provenienza da corsi sperimentali di musica del triennio di scuola media inferiore;
b) fascia di reddito;
c) sede disagiata.
1. Le spese per l' attuazione della presente legge sono determinate in lire 1.000.000.000 per l' anno1997; alla determinazione delle stesse spese per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.
2. Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario1997 sono apportate le seguenti variazioni:
03 - Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
In diminuzione:
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art.30, LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 LR 8 marzo1997, n. 8 e art. 34, comma 2, LR 8 marzo1997, n. 9)
1997 lire 1.000.000.000
mediante riduzione della voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
11 - Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
In aumento
Cap. 11104/ 01 -
(NI) 1.1.1.5.2.2.06.06 (05.04) Contributo ai Comuni, singoli o associati, per l' istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica(artt. 1, 2, 3 e 4 della presente legge)
1997 lire 950.000.000
Cap. 11104/ 02 -
(NI) 1.1.1.5.2.06.06 (05.02) Fondospeciale per la concessione di borse di studio a favore degli allievi meritevoli delle scuole civichedi musica (art. 6 della presente legge)
1997 lire 50.000.000
3. Gli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997 - 1998- 1999 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 ottobre 1997

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