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Legge Regionale 1 giugno 1999, n. 21


Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

l. A decorrere dal 11 gennaio 2000 le funzioni concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante sono trasferite alle Province, le quali possono avvalersi della collaborazione della Regione, dei Comuni, delle Università ed altri istituti scientifici, delle Aziende sanitarie locali.
2. Ai fini del coordinamento dell'attività svolta dalle Province, l'Assessore regionale competente in materia di tutela dell'ambiente convoca almeno una volta all'anno una conferenza programmatica. per la formulazione degli indirizzi comuni.
3. A decorrere dal 11 gennaio 2000 sono abrogate le norme della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante), in contrasto con il trasferimento di funzioni disposto dalla presente legge.
l. La Regione contribuisce alle spese per l'esercizio delle funzioni, trasferite alle Province, concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante con erogazioni annuali che affluiscono al bilancio delle Province.
2. La ripartizione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa dell'ambiente, sulla base dei seguenti criteri, da definirsi sentite in conferenza le Province:
esigenze di natura igienico - sanitaria conseguenti alla presenza di insetti nocivi e parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante;
dimensione territoriale;
situazione geo-morfologica del territorio e climatica delle singole zone;
entità del personale comandato o trasferito dalla Regione, i cui costi devono comunque essere interamente coperti dal contributo regionale.
3. I contributi, così determinati, in deroga ai criteri di ripartizione previsti dalla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, fanno carico alle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferiti in proprietà alle Province gli immobili, gli arredi, i materiali ed i mezzi operativi di proprietà della Regione adibiti alla medesima data alle funzioni trasferite con la presente legge.
l. Il ruolo speciale ad esaurimento istituito con l'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 1985 è soppresso e il relativo personale è trasferito nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale, conservando la qualifica funzionale e il profilo professionale del ruolo di provenienza, con il riconoscimento dell'anzianità e del trattamento economico maturati.
2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
12 unità nella terza qualifica funzionale;
141 unità nella quarta qualifica funzionale;
86 unità nella quinta qualifica funzionale;
58 unità nella sesta qualifica funzionale;
27 unità nella settima qualifica funzionale.
3. Il personale del soppresso ruolo speciale che, alla data del 31 dicembre 1998, prestava servizio in posizione di distacco presso le Province è mantenuto in servizio presso le medesime in posizione di comando, in deroga alle disposizioni di legge che stabiliscono limiti temporali e numerici per il comando di personale regionale. Il comando non può essere revocato in data antecedente al 1° gennaio 2002.
4. Il personale del soppresso ruolo speciale che ne faccia domanda entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla Provincia o ad altra pubblica amministrazione indicata nella domanda, con il consenso della medesima. Al fine di favorire i trasferimenti di cui al presente comma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale competente in materia di personale verifica e rende nota al personale interessato la disponibilità delle Province e delle altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento agli enti strumentali della Regione, ai Comuni ed alle Aziende sanitarie locali, ad inquadrare nei propri organici personale del soppresso ruolo speciale. Ai trasferimenti di cui al presente comma si applica l'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
5. Al personale del soppresso ruolo speciale trasferito alle Province e ad alle altre pubbliche amministrazioni di comparto contrattuale diverso da quello regionale spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all'eventuale differenza tra la retribuzione già spettante nell'Amministrazione regionale e quella spettante nell'amministrazione alla quale il dipendente è trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte alla generalità del personale. Il corrispondente onere che ne deriva è rimborsato dall'Amministrazione regionale.
6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale trasferito nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale ai sensi del presente articolo.
l. Il ruolo speciale ad esaurimento istituito con l'articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, è soppresso e il relativo personale è trasferito nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale, conservando la qualifica funzionale e il profilo professionale del ruolo di provenienza, con il riconoscimento dell'anzianità e del trattamento economico maturati.
2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
33 unità nella terza qualifica funzionale;
44 unità nella quarta qualifica funzionale;
32 unità nella quinta qualifica funzionale;
25 unità nella sesta qualifica funzionale;
19 unità nella settima qualifica funzionale;
2 unità nella ottava qualifica funzionale.
3. Il personale del soppresso ruolo speciale che, alla data del 31 dicembre 1998, prestava servizio in posizione ai distacco presso i comuni di Alghero, Iglesias e Sassari è mantenuto in servizio presso i medesimi in posizione di comando, in deroga alle disposizioni di legge che stabiliscono limiti temporali e numerici per il comando di personale regionale. Il comando non può essere revocato in data antecedente al l° gennaio 2002.
4. Il personale del soppresso ruolo speciale che ne faccia domanda entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla pubblica amministrazione indicata nella domanda, con il consenso della medesima. Al fine di favorire i trasferimenti di cui al presente comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale competente in materia di personale verifica e rende nota al personale interessato la disponibilità delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai comuni di Alghero, Iglesias e Sassari, agli altri Comuni, alle Province ed alle Aziende sanitarie locali, ad inquadrare nei propri organici personale del soppresso ruolo speciale. Ai trasferimenti di cui al presente comma si applica l'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
5. Al personale del soppresso ruolo speciale trasferito alle Province e ad alle altre pubbliche amministrazioni di comparto contrattuale diverso da quello regionale spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all'eventuale differenza tra la retribuzione già spettante nell'Amministrazione regionale e quella spettante nell'amministrazione alla quale il dipendente è trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte alla generalità del personale. Il corrispondente onere che ne deriva è rimborsato dall'Amministrazione regionale.
6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale trasferito nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale ai sensi del presente articolo.
l. La Regione contribuisce al funzionamento delle case per anziani dei comuni di Alghero, Iglesias e Sassari con erogazioni annuali che affluiscono al bilancio dei medesimi comuni.
2. La ripartizione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di assistenza, sulla base dei seguenti criteri, da definirsi sentiti in conferenza i comuni di Alghero, Iglesias e Sassari:
numero degli ospiti delle case per anziani;
entità del personale comandato o trasferito dalla Regione, i cui costi devono comunque essere interamente coperti dal contributo regionale.
l. Il trattamento di fine rapporto a carico dell'Amministrazione regionale, maturato dal personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 13 del 1986, per il periodo di appartenenza al soppresso Centro regionale antimalarico ed antinsetti (CRAAI) e dal personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 4 del 1990, per il periodo di appartenenza al centro residenziale per anziani di Alghero, anteriormente al passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, è corrisposto:
a) d'ufficio al personale che sarà trasferito ad altre pubbliche amministrazioni;
b) a domanda, da presentarsi entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, al personale che sarà inquadrato nei ruoli ordinari dell'Amministrazione o negli enti regionali.
2. Al personale che non presenta domanda continua ad applicarsi la normativa vigente.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono valutati in lire 18.170.000.000 per l'anno 2000 e in lire 14.870.000.000 per gli anni successivi e gravano sui sottocitati capitoli del bilancio della Regione per gli stessi anni.
2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con proprio decreto provvede a dotare degli stanziamenti necessari all'applicazione degli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, il capitolo 02155 mediante storno dai capitoli 02016, 02022 e 02023.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999 - 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
01 - PRESIDENZA
Cap. 01007 -
Fondo a disposizione dei Presidente della Giunta regionale per spese di rappresentanza e per il cerimoniale, anche in occasione di manifestazioni promosse da terzi; iniziative finalizzate all'esplicazione del ruolo dell'Istituzione Presidenziale nel contesto sociale come rappresentante della comunità regionale, anche attraverso l'erogazione di contributi straordinari in favore di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di manifestazioni e celebrazioni pubbliche o di interesse collettivo; spese inerenti lo svolgimento delle sedute di Giunta
1999 lire --------------
2000 lire 300.000.000
2001 lire --------------
Cap. 01090 -
Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna (art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 59 e 65, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 28 e 29, L.R. 3 luglio 1998, 22 e art. 24, comma 4, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
1999 lire -----------------
2000 lire 1.000.000.000
2001 lire -----------------
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02016 -
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L. R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. l° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)
1999 lire ------------------
2000 lire 10.540.000.000
2001 lire 10.540.000.000
Cap. 02022 -
Versamento contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)
1999 lire -----------------
2000 lire 3.355.000.000
2001 lire 3.355.000.000
Cap. 02023 -
Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)
1999 lire --------------
2000 lire 975.000.000
2001 lire 975.000.000
Cap. 02104 -
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 57, L.R. 15 aprile 1998, n. 11)
1999 lire --------------
2000 lire 200.000.000
2001 lire --------------
Cap. 02159 -
Spese per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonché per pubblicazioni e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)
1999 lire --------------
2000 lire 300.000.000
2001 lire --------------
Cap. 02159/01 -
Contributi per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 14, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, L.R., 9 giugno 1994, n. 29 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1999 lire --------------
2000 lire 200.000.000
2001 lire --------------
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03057 -
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 70, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 50, comma 5, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1999 lire --------------
2000 lire 100.000.000
2001 lire --------------
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04004 -
Spese per l'attività di ricerca, consulenza e assistenza a favore degli enti locali (art. 54, L.R. 23 ottobre 1978, n. 62, art. 46, L.R. 13 dicembre 1994, n. 38 e L.R. 13 gennaio 1995, n. 4)
1999 lire --------------
2000 lire 200.000.000
2001 lire --------------
Cap. 04161 -
Spese per oneri derivanti dalla stipula di convenzioni con imprese specializzate per provvedere alla demolizione di opere eseguite in violazione delle norme urbanistiche (artt. 6, comma 13 e 20 , comma 10, L.R. 11 ottobre 1985, n. 23 e art. 15, ultimo comma, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45)
1999 lire --------------
2000 lire 100.000.000
2001 lire --------------
05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05109/01 -
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1999 lire --------------
2000 lire 100.000.000
2001 lire --------------
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06304 -
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1999 lire --------------
2000 lire 100.000.000
2001 lire --------------
07 - TURISMO
Cap. 07061 -
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1999 lire --------------
2000 lire 100.000.000
2001 lire --------------
08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08234 -
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1999 lire --------------
2000 lire 100.000.000
2001 lire --------------
09 - INDUSTRIA
Cap. 09144 -
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1999 lire --------------
2000 lire 100.000.000
2001 lire --------------
10 - LAVORO
Cap. 10209 -
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1999 lire --------------
2000 lire 100.000.000
2001 lire --------------
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11130 -
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1999 lire --------------
2000 lire 100.000.000
2001 lire --------------
12 - SANITA'
Cap. 12211 -
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1999 lire --------------
2000 lire 100.000.000
2001 lire --------------
13 - TRASPORTI
Cap. 13059 -
Spese per studi, progetti, ricerche, e collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 35, L.R. 15 aprile 1998, n. 11)
1999 lire --------------
2000 lire 100.000.000
2001 lire --------------
In aumento
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02026 - (D.V.) -
Spese per il trattamento di fine rapporto del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 13 del 1986, per il periodo di appartenenza al soppresso Centro regionale antimalarico ed antinsetti (CRAAI), e del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 4 del 1990, per il periodo di appartenenza al centro residenziale per anziani di Alghero, anteriormente al passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale (art. 6 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1999 lire ---------------
2000 lire 3.300.000.000
2001 lire ---------------
Cap. 02155 (NA.) (1.1.1.4.1.1.01.01)(01.03) -
Rimborso alle pubbliche amministrazioni dell'assegno personale spettante ai dipendenti regionali ad esse trasferiti (art. 3, comma 5, e art. 4, comma 5, della. presente legge)
1999 -----
2000 P.M.
2001 P.M.
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04019 -
Fondo per gli investimenti degli enti locali (L.R. l° giugno 1993, n. 25, L.R. 9 giugno 1993, n.. 26, art. 75, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 16, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 9, commi 1 e 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
1999 lire -----------------
2000 lire 9.970.000.000
2001 lire 9.970.000.000
12 - SANITA'
Cap. 12001/14 (N.I.) (l.l.l.5.31.08.29) (08.02) -
Contributo ai comuni di Alghero, Iglesias e Sassari per il funzionamento delle case per anziani ivi ubicate (art. 5 della presente legge)
1999 lire -----------------
2000 lire 4.900.000.000
2001 lire 4.900.000.000
3. La denominazione della categoria 5 dello stato di previsione dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è mutata in "Attività fitosanitaria e di lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti ".
4. Agli oneri derivanti dal l'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 2001 si fa fronte con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nei Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1 giugno 1999

Palomba

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