Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1997 sulla tassa regionale per il diritto allo studio universitario; interventi a favore delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari; modifica alla legge regionale n. 16 del 2002 su sport e spettacolo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 21 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b bis) gli studenti il cui reddito complessivo lordo del nucleo familiare di appartenenza è compreso da 0 a 25.000 euro e non godano di altri benefici connessi ai rispettivi corsi universitari.”.
2. A seguito delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1 è autorizzata la concessione a favore dell’ERSU, per le finalità di cui alla legge regionale n. 21 del 1997, un contributo pari al minor gettito; la relativa spesa è valutata in euro 2.000.000 annui (UPB S11.038 - Cap. 11162).
3. L’esenzione di cui al comma 1 è riferita a decorrere dall’anno accademico 2002-2003.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per gli anni 2003, 2004 e 2005 alle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari un contributo di euro 2.000.000, destinato a finanziare i programmi comunitari Erasmus, Socrates, Leonardo, nonché il fondo per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto ai due atenei in proporzione agli studenti iscritti ai programmi comunitari presso i medesimi attivati
1. Le somme stanziate in conto UPB S11.069 dall’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 16 (Interventi a favore dello sport e dello spettacolo e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio), sono destinate alle attività previste dall’articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.
2. Le disponibilità sussistenti in conto del capitolo 11334-00 (UPB S11.069), alla chiusura dell’esercizio 2002, possono essere impegnate entro il 31 marzo 2003.
1. Nel bilancio della Regione per l’anno 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
04 - ENTI LOCALI
In aumento
UPB S04.033
Acquisizione di beni e servizi
2002 euro 4.541.000
In diminuzione
UPB S04.016
Trasferimenti agli EE.LL. - Parte corrente
2002 euro 223.000
UPB S04.017
Trasferimenti agli EE.LL. - Investimenti
2002 euro 52.000
UPB S04.026
Gestione del patrimonio e del demanio
2002 euro 258.000
UPB S04.027
Acquisizione di beni immobili
2002 euro 3.488.000
UPB S04.036
Spese funzionamento
2002 euro 520.000
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.000.000 per l’anno 2002, in euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed in euro 2.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.036
Formazione Universitaria
2002 euro
2003 euro 2.000.000
2004 euro 2.000.000
UPB S11.038
Diritto allo studio universitario - Spese correnti
2002 euro 2.000.000
2003 euro 2.000.000
2004 euro 2.000.000
In diminuzione
03 - BILANCIO
UPB S03.006
Fondi nuovi oneri legislativi - Spese correnti
2002 euro 2.000.000
2003 euro 4.000.000
2004 euro 4.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.
3. Le spese per l’attuazione della presente legge sulle suddette UUPPBB del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 ed in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 20 dicembre 2002
Pili