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Legge Regionale 29 dicembre 2003, n. 14


Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2004 e altre disposizioni varie.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

1. Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, e fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il bilancio della Regione per l’anno 2004, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 29 aprile 2003, n. 4, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna unità previsionale di base degli stati di previsione della spesa.
3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell’intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a’ termini del comma 2.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Sulla UPB S03.053 (cap. 03209) è autorizzata l’assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per la stessa UPB nella proposta di bilancio di cui al comma 1.
1. Il comma 9 dell’articolo 9 della legge Regionale 5 luglio 2000, n. 7 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22), è sostituito dal seguente:
“9. Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), prorogato dall’articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 17 (Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici ed il reimpiego delle entrate finanziarie), dall’articolo 4, comma 9, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22 (Abrogazione della L.R. 10 giugno 1991, n. 17, concernente il “Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici e il reimpiego delle entrate finanziarie” e attuazione della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Disposizioni eccezionali concernenti il programma di cessione del patrimonio ex S.M.C.S. del Comune di Carbonia) e dall’articolo 7, comma 1, della presente legge, è ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2004.”.
1. Agli oneri relativi al personale assunto ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 22, e successive modificazioni, e comunque al personale assunto a tempo determinato secondo la disciplina del contratto collettivo di lavoro, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base relative al personale a tempo indeterminato.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 dicembre 2003

Masala

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