Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Direttiva al decreto n° 10/05 del 12 aprile 2005
Sistema regionale di accreditamento delle agenzie e delle sedi formative
Con Decreto assessoriale n° 2/80/2009 del 16.01.2009, è stata emanata una direttiva relativa ai contratti di assunzione e ai contratti di collaborazione professionale inerenti alle risorse designate per ricoprire le figure professionali obbligatorie nonché alla sede di svolgimento dell'attività lavorativa di queste ultime.

In particolare:
- la durata dei contratti di collaborazione professionale stipulati tra le Agenzie formative e le risorse umane individuate per ricoprire le funzioni di sistema non può essere inferiore al periodo per il quale è previsto l’inserimento nell’elenco (due anni);
- il parametro minimo richiesto per le ipotesi di contratti di assunzione a tempo indeterminato con orario di lavoro ridotto prevede che l’articolazione del part-time venga assicurata almeno per 80 giornate lavorative nell’arco dell’anno e che il monte ore di ciascuna giornata lavorativa debba essere quello risultante dalla ripartizione dell’orario settimanale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dalla contrattazione aziendale applicati. Conseguentemente il part-time ciclico, in cui l’attività lavorativa viene prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno, non è ammesso in quanto non soddisfa le esigenze di garantire lo svolgimento delle funzioni senza soluzione di continuità;
- la sede di svolgimento dell’attività lavorativa delle figure professionali su richiamate deve essere quella dove, generalmente, l’Agenzia formativa svolge le sue attività, comprese quelle relative alle funzioni di governo (direzione, amministrazione e coordinamento) e di processo (analisi, progettazione e valutazione), ovverosia la sede legale o, nel caso in cui non fossero coincidenti, quella amministrativa.