Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9
Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro.
LEGGE REGIONALE 17 maggio 2016, n. 9
Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 24 del 19 maggio 2016
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Capo I
Oggetto e finalità
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, sulla base dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, disciplina le competenze della Regione, conferite dallo Stato con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), in materia di servizi e politiche attive del lavoro.
2. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro e misure di politica attiva finalizzati a:
a) promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) assicurare i livelli essenziali delle prestazioni a tutti i cittadini con standard minimi di servizi e un adeguato tasso di copertura territoriale dei servizi per il lavoro ai quali accedere gratuitamente;
c) realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta;
d) garantire la presa in carico dei lavoratori e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo anche attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;
e) affiancare le misure di sostegno al reddito con politiche attive che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati utili all'acquisizione di nuove competenze;
f) stabilire l'obbligo dei soggetti alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro e individuare meccanismi che prevedano una condizionalità tra le misure di sostegno al reddito o di fruizione dei servizi per il lavoro e l'effettiva disponibilità ad accettare offerte di lavoro o misure di politica attiva;
g) promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo;
h) prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;
i) creare nel territorio integrazione e coordinamento tra i servizi e le politiche attive del lavoro, quelle formative e le altre misure di tipo socio-assistenziale;
j) assicurare alle imprese servizi finalizzati a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e alle misure di politica attiva e ad anticipare e gestire le situazioni di crisi;
k) individuare, a livello nazionale e internazionale, le imprese attrattive dal punto di vista della domanda di lavoro;
l) sostenere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro;
m) promuovere la parità di genere nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera, nella formazione e nell'orientamento scolastico, nonché la parità salariale e l'incremento del numero delle donne nei livelli e nei settori ove sono sottorappresentate, e garantire politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;
n) realizzare programmi mirati alla lotta al lavoro nero, al contrasto del lavoro precario e al miglioramento della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;
o) garantire la partecipazione delle parti sociali e dei datori di lavoro alla programmazione e definizione delle politiche del lavoro di competenza regionale;
p) prevedere la massima semplificazione amministrativa anche con l'impiego di tecnologie informatiche;
q) rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive e dei servizi del lavoro.
Capo II
Funzioni e compiti della Regione
Art. 2
Sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro
1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo di indirizzo politico e programmazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi realizzato dai soggetti pubblici e privati che svolgono i loro compiti in modo integrato e coordinato secondo le modalità previste dalla presente legge, in raccordo con la rete dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. Il sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro è costituito dai soggetti istituzionali disciplinati dalla presente legge e dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni, accreditati o autorizzati sulla base della normativa vigente.
3. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro promuove l'effettività del diritto al lavoro e alla formazione e assicura, attraverso la propria attività, ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o reinserimento lavorativo e ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze.
4. L'accesso al sistema regionale dei servizi per il lavoro è gratuito ed è assicurato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità.
Art. 3
Accreditamento dei servizi per il lavoro
1. La Regione svolge le attività previste dalla presente legge direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati che, con le limitazioni previste dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro e all'erogazione dei servizi.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, secondo le modalità di cui all'articolo 34, una deliberazione con la quale, sulla base della normativa vigente, definisce il proprio regime di accreditamento dei servizi per il lavoro e disciplina l'istituzione dell'albo regionale dei soggetti accreditati.
3. La Giunta regionale, inoltre, provvede, con le medesime modalità previste nel comma 2, all'accreditamento degli enti di formazione nell'ambito delle linee guida definite in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Art. 4
Compiti della Regione
1. La Regione esercita le competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001, e attua gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. In particolare:
a) definisce la strategia regionale per il lavoro e la programmazione regionale in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e individua gli obiettivi annuali e le priorità che identificano la politica regionale in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
b) assicura in ambito regionale i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'articolo 5 e verifica il rispetto degli standard di servizio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
c) garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale di uffici aperti al pubblico specificamente dedicati ai servizi per il lavoro e alle politiche attive;
d) individua criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità dei servizi e adotta misure di semplificazione amministrativa anche attraverso l'impiego di tecnologie informatiche;
e) svolge le funzioni di monitoraggio e rafforza la valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate nella Regione;
f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel proprio territorio;
g) esercita le funzioni di indirizzo e controllo sull'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) di cui all'articolo 10.
2. La Regione, sulla base della normativa vigente, inoltre:
a) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli;
b) effettua l'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;
c) realizza gli interventi in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
d) effettua l'analisi tecnica e approva l'inserimento nella lista di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ad aziende e unità produttive in ambito regionale.
Art. 5
Sistema regionale dei livelli essenziali delle prestazioni
dei servizi e delle politiche attive del lavoro
1. La Regione garantisce nel proprio territorio i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori e delle imprese come definiti ai sensi della normativa vigente.
2. La Regione assicura:
a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che assicurano la presenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;
b) la garanzia di adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;
c) la previsione di misure di attivazione al lavoro dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione attraverso meccanismi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;
d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche ed integrazioni;
e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e successive modifiche ed integrazioni;
f) la presa in carico delle diverse categorie di utenti e la previsione, attraverso opportuni margini di adeguamento, di tempi certi entro i quali devono essere convocati ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015;
g) l'erogazione dei servizi del lavoro quali la profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato;
h) la fornitura di servizi di assistenza alla ricollocazione anche attraverso l'erogazione di un assegno individuale, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati;
i) la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, con tecniche di interoperabilità e scambio di dati, secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali, statali e degli enti locali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), una convenzione che, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente, regola, tenendo conto della situazione di fatto e delle peculiarità territoriali sarde, i rapporti e gli obblighi con lo Stato in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive nel territorio regionale.
Art. 6
Programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel Programma regionale di sviluppo e negli atti di programmazione europea, e in coerenza con gli indirizzi previsti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, definisce, con propria deliberazione, le linee di intervento nelle materie disciplinate dalla presente legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, stabilisce gli obiettivi annuali dell'azione regionale con particolare riguardo agli interventi di politica attiva del lavoro, agli strumenti, ai destinatari, agli indicatori e alle modalità di valutazione dei risultati definiti all'interno di un quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie disponibili regionali, statali ed europee, prevedendo anche eventuali forme di integrazione programmatica con altre politiche regionali.
3. La Giunta regionale, inoltre, può definire ulteriori livelli essenziali delle prestazioni rispetto a quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 5 e individuarne le relative modalità di attuazione.
4. La deliberazione di cui al comma 1 è elaborata anche tenendo conto delle risultanze della conferenza di cui all'articolo 8 e dei dati e delle elaborazioni prodotti dall'osservatorio di cui all'articolo 18.
Art. 7
Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla definizione degli indirizzi e delle scelte programmatiche della Regione e alla determinazione delle politiche attive per il lavoro è istituita, presso l'Assessorato competente in materia di lavoro, la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
2. La commissione supporta la Regione nella programmazione e definizione delle politiche del lavoro di competenza regionale esprimendo il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge.
3. La commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro che la presiede o da un suo delegato;
b) da quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
c) da quattro componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale nei settori dell'industria, commercio e turismo, servizi, agricoltura, artigianato e cooperazione;
d) da un rappresentante designato dal forum del terzo settore;
e) da tre componenti designati rispettivamente, uno dall'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, uno dalle organizzazioni della formazione professionale comparativamente più rappresentative e uno dalle università della Sardegna;
f) dalla consigliera o dal consigliere regionale di parità;
g) da quattro componenti designati dall'ANCI;
i) da due rappresentanti designati dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative;
j) da un rappresentante designato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro.
4. Per ogni componente effettivo della commissione è indicato un supplente.
5. La commissione è istituita con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 3, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine, e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste. La durata in carica della commissione è pari a quella della legislatura regionale. Ai componenti non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti dei comitati, commissione ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).
6. La commissione costituisce, al suo interno, un comitato ristretto composto dall'Assessore, che lo presiede, da un rappresentante dei datori di lavoro, uno delle organizzazioni sindacali e un rappresentante delle autonomie locali. Il comitato, in relazione a singole questioni da discutere, è integrato da uno o più rappresentanti di ciascuna delle categorie rappresentate nella commissione.
7. Le modalità di funzionamento della commissione e del comitato sono definite in apposito regolamento approvato dalla commissione stessa. Alle riunioni della commissione e del comitato partecipa di diritto il direttore dell'ASPAL o un suo delegato.
Art. 8
Conferenza regionale per le politiche del lavoro
1. La Regione promuove una volta all'anno la Conferenza regionale per le politiche del lavoro, quale momento di confronto e partecipazione delle rappresentanze istituzionali ed economico-sociali alla formulazione di orientamenti e proposte in merito alla strategia regionale in materia di lavoro.
2. La conferenza è indetta e presieduta dall'Assessore competente in materia di lavoro o da un suo delegato. Le funzioni di segreteria organizzativa della conferenza sono svolte dall'ASPAL.
Art. 9
Sistema informativo regionale delle politiche del lavoro
1. La Regione, nelle more dell'implementazione del sistema informativo unico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, realizza, per le parti di competenza, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti, il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale.
2. Il sistema informativo regionale delle politiche del lavoro rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro.
3. Il sistema è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e degli enti locali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.
4. L'Assessorato competente in materia di lavoro, in stretto coordinamento con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), definisce il sistema informativo regionale e ne garantisce la funzionalità; in relazione all'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, si avvale dell'ASPAL che provvede alla gestione operativa, per le parti di competenza.
Capo III
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e centri per l'impiego - Agentzia sarda pro su traballu e tzentros pro s'impreu
Art. 10
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu
1. È istituita l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
2. All'ASPAL è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale.
3. L'ASPAL svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e alla vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali), e successive modifiche ed integrazioni.
4. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 3, l'Assessore competente in materia di lavoro assegna all'Agenzia, con proprio decreto, gli obiettivi e le risorse e definisce le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati.
5. L'Agenzia è articolata in uffici territoriali aperti al pubblico denominati Centri per l'impiego (Tzentros pro s'impreu) nei quali confluiscono i Centri dei servizi per il lavoro(CSL), già istituiti presso le province, i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL), già istituiti presso i comuni e le agenzie di sviluppo locale. Essi erogano i servizi per il lavoro e le misure di politica attiva e rappresentano poli territoriali nei quali possono convergere una pluralità di servizi anche di natura socio-assistenziale e previdenziale.
6. L'ASPAL svolge, nell'ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le funzioni di collegamento con l'Agenzia nazionale ANPAL.
7. L'ASPAL, nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti.
Art. 11
Struttura organizzativa dell'ASPAL e personale
1. L'ASPAL è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, e dal proprio statuto.
2. Lo statuto, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ASPAL, è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.
3. L'ASPAL individua, nella sua struttura organizzativa, tra gli altri, non più di quattro servizi con funzioni di coordinamento territoriale dei centri per l'impiego; di questi ultimi lo statuto definisce l'articolazione territoriale, il numero e le modalità organizzative e di funzionamento.
4. La dotazione organica dell'Agenzia, definita ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è approvata dalla Giunta regionale.
5. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti.
Art. 12
Funzioni dei centri per l'impiego
1. L'ASPAL, attraverso i centri per l'impiego, eroga i servizi per l'inserimento o reinserimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e delle imprese. In particolare, i centri per l'impiego svolgono le seguenti attività:
a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;
b) stipula del patto di servizio personalizzato;
c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;
e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;
f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;
g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;
h) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilità nazionale e transnazionale;
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
k) promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 30;
l) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;
m) fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
n) individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire servizi individualizzati;
o) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'Agenzia.
2. I centri per l'impiego inoltre:
a) svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità secondo le modalità previste dall'articolo 19;
b) provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modifiche ed integrazioni, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale da adibire a qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), che possono prevedere, tra l'altro, il superamento del criterio di anzianità a favore delle condizioni reddituali ed eventuali riserve e diritti di precedenza destinati a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio o per far fronte a esigenze temporalmente definite.
3. I servizi e le misure di politica attiva di cui al presente articolo sono erogati sulla base degli standard di servizio definiti dall'ANPAL.
4. I centri per l'impiego possono essere ubicati anche nelle sedi dei centri regionali di formazione professionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 56 del 1987.
Art. 13
Organi dell'ASPAL
1. Sono organi dell'ASPAL:
a) il direttore dell'Agenzia;
b) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 14
Direttore generale dell'Agenzia
1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia e nei limiti stabiliti dallo statuto ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Egli svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e dell'atto di cui all'articolo 10, rispettivamente comma 3 e 4. In particolare:
a) predispone il programma annuale di attività;
b) alloca le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per l'attuazione del programma e ne definisce le responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
c) conferisce gli incarichi ai dirigenti, ne dirige, coordina e valuta l'attività;
d) propone alla Giunta regionale l'adozione della dotazione organica e del bilancio;
e) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, e ne dà comunicazione all'Assessore competente.
2. Il direttore generale è scelto, con procedura a evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea di comprovata esperienza e competenza in materia di servizi per il lavoro e politiche attive che abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche o private.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e che si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa. In caso di vacanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.
5. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa secondo le modalità previste dall'amministrazione di appartenenza.
Art. 15
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori legali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.
2. Al presidente e ai componenti del collegio competono i compensi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 4 bis, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).
Art. 16
Entrate
1. L'ASPAL dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) contributo annuo per il funzionamento dell'Agenzia e lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
b) contributi derivanti da normative europee, statali e regionali per lo svolgimento di specifiche attività;
c) proventi derivanti da attività e servizi effettuati nell'esercizio delle funzioni proprie;
d) ogni altro introito.
Art. 17
Bilancio di previsione e rendiconto generale
1. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, adottati dal direttore, corredati dei pareri del collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.
2. All'Agenzia si applica la normativa contabile prevista per la Regione.
Art. 18
Osservatorio regionale del mercato del lavoro
1. L'ASPAL svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro, in collegamento con il Servizio della statistica regionale, e avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
b) monitorare l'attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge;
c) acquisire i dati sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese per la promozione delle politiche attive e dell'offerta formativa;
d) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali.
2. L'osservatorio può effettuare indagini su tematiche specifiche e può condurre, per conto di soggetti diversi dalla Regione e dagli enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche, con oneri a carico dei richiedenti, in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.
3. L'osservatorio assicura la fruibilità dei dati relativi al mercato del lavoro di cui dispone, nel formato open data, ed elabora rapporti trimestrali sulla propria attività, dei quali garantisce la massima diffusione.
Capo IV
Misure in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità
Art. 19
Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
1. La Regione esercita i compiti in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Al collocamento delle persone con disabilità, inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di servizi e misure per il lavoro di cui alla presente legge.
2. L'ASPAL è la struttura che gestisce la materia dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e i centri per l'impiego sono individuati quali uffici competenti per l'erogazione dei servizi.
3. I centri per l'impiego attuano gli interventi a favore delle persone disoccupate e che aspirano a un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi. In particolare, i centri per l'impiego provvedono a:
a) tenere gli elenchi e predisporre le graduatorie compilate secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
b) avviare al lavoro ed effettuare, qualora richiesta, la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla lettera a);
c) stipulare le convenzioni finalizzate all'inserimento mirato;
d) raccogliere in maniera sistematica i dati relativi al collocamento mirato che confluiscono nel sistema informativo;
e) verificare gli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone con disabilità.
4. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui al comma 3, lettera a), nel rispetto di quanto indicato nell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'ASPAL individua i centri per l'impiego che, oltre alle funzioni previste al comma 3, svolgono i seguenti compiti:
a) rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali;
b) trasmissione delle comunicazioni, anche in via telematica, previste nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
c) promozione e stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
d) stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni-quadro su base territoriale secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni.
6. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, i criteri e le modalità omogenee per la stipula delle convenzioni di cui al comma 5, lettera c), prevedendo specifiche forme di semplificazione e tempi certi per quelle che riguardano le persone con disabilità psichica e i presupposti per la validazione delle convenzioni-quadro di cui al comma 5, lettera d). La deliberazione, inoltre, stabilisce:
a) il limite massimo coperto dal conferimento di commesse alle cooperative sociali, in misura tale da non superare comunque un quinto del totale della quota d'obbligo;
b) il coefficiente minimo per il calcolo del valore unitario delle commesse, parametrato alla congruità del costo del lavoro derivante dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e ai costi di accompagnamento e tutoraggio sostenuti dalla cooperativa sociale.
7. Presso i centri per l'impiego di cui al comma 5 opera un comitato tecnico con compiti di:
a) valutazione delle capacità lavorative delle persone con disabilità;
b) definizione degli strumenti e delle prestazioni utili all'inserimento mirato;
c) predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità;
d) ogni altro compito a esso espressamente attribuito dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
8. Il comitato tecnico è costituito da:
a) il dirigente dell'ASPAL territorialmente competente o un suo delegato;
b) un esperto del settore sociale;
c) un medico legale designato dall'ASL.
9. I componenti del comitato tecnico sono nominati dal direttore dell'ASPAL. A essi non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 27 del 1987.
10. L'ASPAL coordina le attività previste dal presente articolo e svolge direttamente le funzioni che richiedono una gestione di dimensione regionale.
Art. 20
Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità
1. La Regione promuove e sostiene l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e al rafforzamento del collocamento mirato.
3. A valere sul fondo sono erogati:
a) contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, e per l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità del presente capo.
4. Il fondo è alimentato dalle risorse assegnate annualmente dallo Stato, dai proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai versamenti obbligatori effettuati dai datori di lavoro e non versati al fondo di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e da risorse regionali.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il comitato di cui al comma 6, approva un programma annuale con il quale sono individuati gli interventi finalizzati all'inserimento e all'integrazione lavorativa, le misure volte a rendere le modalità lavorative adeguate rispetto alle esigenze delle persone con disabilità, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alle diverse finalità e infine i criteri e le modalità di gestione del fondo e di verifica dei risultati.
6. È istituito il Comitato regionale del fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il fondo, alle modalità di gestione e alla verifica dei risultati.
7. Il comitato regionale del fondo è costituito da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un componente designato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
c) un componente designato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
d) un componente designato dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello regionale.
8. Il comitato regionale del fondo è istituito con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 7, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; la durata in carica del comitato è pari a quella della legislatura regionale. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27 del 1987.
9. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite in apposito regolamento approvato dal comitato stesso. Alle riunioni del comitato partecipa di diritto il direttore dell'ASPAL o un suo delegato.
10. Presso l'Assessorato competente in materia di lavoro è istituito l'albo regionale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'accesso e la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 19, comma 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ne definisce le modalità di tenuta, revisione e aggiornamento e i requisiti di iscrizione in conformità alla normativa vigente.
Capo V
Strumenti e misure di politica attiva
Art. 21
Definizione e misure di politica attiva del lavoro
1. La Regione promuove le misure di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e al mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la formazione, l'orientamento, l'inserimento e il reinserimento lavorativo, il sostegno all'impresa e l'autoimpiego. Nella formulazione delle misure tiene conto dei seguenti indirizzi:
a) garanzia della presa in carico, profilazione e orientamento degli utenti;
b) stipula del patto di servizio personalizzato che definisce gli obblighi dei soggetti che erogano i servizi per l'impiego e dei lavoratori che ne beneficiano;
c) attivazione al lavoro da parte del disoccupato;
d) inserimento di meccanismi di condizionalità tra il mantenimento della condizione di disoccupazione, la fruizione dei servizi per l'impiego e il beneficio dei sussidi previsti dalla normativa nazionale e regionale;
e) proposta agli utenti di un'offerta di lavoro congrua, che tiene conto, tra l'altro, del grado di vicinanza della proposta di lavoro alla professionalità posseduta dal soggetto;
f) affiancamento alle misure di sostegno al reddito di politiche attive dirette a un'effettiva ricollocazione dei lavoratori;
g) obbligo di prestazione di attività di pubblica utilità a favore delle comunità locali da parte dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito.
2. La Regione coordina le misure di politica del lavoro con i programmi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea e quelli a regia nazionale promuovendo l'uso integrato delle risorse europee, nazionali e regionali ai sensi dell'articolo 6.
Art. 22
Presa in carico e patto di servizio personalizzato
1. La Regione, per favorire l'occupazione, adotta misure di attivazione al lavoro e meccanismi di condizionalità per l'erogazione delle prestazioni nei confronti dei disoccupati.
2. A tal fine i centri per l'impiego convocano i lavoratori per la profilazione, ossia, per la quantificazione, attraverso idonei strumenti, del livello di occupabilità e, in accordo con i richiedenti, stipulano un patto di servizio personalizzato.
3. Le modalità e i tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti per la stipula del patto di servizio sono definiti secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. La Regione prevede margini di adeguamento delle modalità e dei tempi di convocazione degli utenti definiti ai sensi del comma 3.
5. Il patto di servizio personalizzato, che comporta il rispetto di obblighi e condizioni, contiene gli elementi previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, e un piano di ricerca del lavoro e riporta la disponibilità del richiedente allo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione al lavoro;
c) svolgimento di tirocini extracurriculari;
d) accettazione di congrue offerte di lavoro;
e) partecipazione ad attività di pubblica utilità.
6. L'offerta di lavoro di cui al comma 5, lettera d), definita secondo le modalità previste dagli articoli 3, comma 3, lettera a) e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, tiene conto del grado di vicinanza dell'offerta alla specifica professionalità posseduta dal lavoratore, della distanza dal domicilio, dei tempi di trasporto con i mezzi pubblici e della durata della disoccupazione.
7. I centri per l'impiego rilasciano al lavoratore, in conformità alla normativa vigente, il fascicolo elettronico, la cui base informativa è costituita dal sistema informativo regionale delle politiche del lavoro, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Ai soggetti interessati è garantito, secondo modalità telematiche, l'accesso gratuito al fascicolo elettronico.
Art. 23
Assegno di ricollocazione
1. La Regione adotta l'assegno individuale di ricollocazione quale strumento di politica attiva con il quale il lavoratore può richiedere un servizio di accompagnamento al lavoro. L'importo dell'assegno varia in funzione del profilo personale di occupabilità del lavoratore.
2. L'assegno è rilasciato a favore dei disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ed è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati.
3. Il servizio di assistenza erogato dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati garantisce al richiedente che ricerca occupazione un'assistenza appropriata, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore.
4. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati conferiscono le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite secondo le modalità previste dagli articoli 3, comma 2, lettera b), e 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
6. La Regione, con proprie risorse, può estendere o sviluppare gli interventi di cui al presente articolo anche a favore di altre categorie di lavoratori.
Art. 24
Tirocinio extracurriculare
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale, promuove il tirocinio quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, definisce la regolamentazione della misura del tirocinio, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), con particolare riguardo alle seguenti tipologie:
a) tirocinio formativo e di orientamento;
b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro;
c) tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate e soggetti disabili;
d) tirocinio atipico;
e) tirocinio estivo d'orientamento.
3. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono l'utilizzo dei tirocini extracurriculari e li inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22 finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.
4. La Regione può intervenire anche con propri fondi per promuovere i tirocini extracurriculari presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo.
Art. 25
Apprendistato
1. La Regione attribuisce primaria importanza al sistema duale formazione e lavoro e promuove l'apprendistato quale strumento privilegiato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, e ne sostiene la diffusione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, definisce la regolamentazione dell'apprendistato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con specifico riferimento a:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono l'utilizzo dell'apprendistato e lo inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22, finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.
Art. 26
Formazione professionale
1. La Regione persegue l'integrazione tra le politiche in materia di lavoro e la formazione professionale quale strumento di politica attiva volto a migliorare il profilo di occupabilità dei lavoratori garantendo un'equa ripartizione delle sedi di formazione professionale in tutto il territorio regionale.
2. La Regione promuove gli interventi di formazione volti a favorire l'apprendimento lungo l'arco della vita della persona e a migliorare le conoscenze e le competenze tecnico-professionali.
3. Nella definizione dell'offerta formativa la Giunta regionale individua i criteri per la riserva di una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono la formazione e la inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22, finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge contenente una nuova disciplina della formazione professionale e prevede le modalità di integrazione degli interventi con le misure previste dalla presente legge e con il sistema dell'istruzione.
Art. 27
Misure di inserimento lavorativo
1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro attraverso specifici programmi mirati all'inserimento o reinserimento lavorativo a favore di particolari categorie di soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro attraverso l'erogazione dei servizi per il lavoro e l'attivazione degli strumenti e delle misure previste dalla presente legge.
2. I programmi di cui al comma 1, partendo dalla ricognizione del fabbisogno formativo e occupazionale delle imprese, assicurano un accompagnamento individualizzato all'inserimento lavorativo e prevedono la combinazione di diversi strumenti e misure di politica attiva tra cui:
a) tirocini extracurriculari;
b) voucher formativi per la formazione mirata, la specializzazione, la riqualificazione o la riconversione professionale;
c) assegno di ricollocazione o bonus occupazionali definiti anche in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati;
d) misure di accompagnamento alla pensione.
3. Tutte le misure previste dai programmi cui al presente articolo sono inserite nel patto di servizio, hanno tempi definiti e sono vincolate al principio di condizionalità.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, disciplina l'applicazione delle misure di cui al presente articolo a favore di specifiche categorie di soggetti svantaggiati, quali i lavoratori stranieri, gli ex detenuti e, nell'ambito della disciplina prevista nel capo IV, le persone con disabilità psichica. La deliberazione definisce gli specifici destinatari dell'intervento, il contenuto e le modalità di attuazione dei programmi previsti dal presente articolo e le relative risorse nell'ambito degli stanziamenti individuati nel bilancio regionale.
Art. 28
Misure per favorire l'autoimpiego
1. La Regione promuove e sostiene l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo capaci di reggersi nel mercato di medio e lungo termine con particolare riguardo ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o da altre categorie di soggetti svantaggiati.
2. Alle iniziative di cui al comma 1, finalizzate alla creazione di impresa, è garantito il sostegno attraverso servizi di orientamento e consulenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che di avvio delle attività.
3. A tal fine la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, le modalità di attuazione e di finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, anche mediante l'utilizzo di specifici strumenti di accesso al credito, secondo le modalità dei fondi di rotazione.
4. Le misure previste dal presente articolo sono erogate nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza e della disciplina sugli aiuti di Stato.
Art. 29
Interventi di politica locale per l'occupazione
1. I criteri e le procedure di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), e di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata secondo le modalità previste dall'articolo 34.
2. I cantieri di cui al comma 1 sono rivolti alle persone prive di una occupazione e di qualsiasi forma di sostegno al reddito e sono finalizzati a migliorare il profilo di occupabilità dei destinatari.
3. La deliberazione di cui al comma 1, tiene conto dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia di pari opportunità di accesso ai cantieri e previsione di meccanismi di rotazione dei destinatari;
b) durata della disoccupazione;
c) reddito dei lavoratori desunto dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
d) carico di famiglia;
e) residenza dei lavoratori nei comuni titolari dell'intervento;
f) limiti alla durata massima e alla replicabilità a favore degli stessi destinatari.
4. Ai fini della partecipazione ai cantieri di cui al presente articolo i destinatari non devono aver rifiutato misure di politica attiva negli ultimi diciotto mesi, salvo giustificato motivo.
Art. 30
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito
1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
2. L'ASPAL, per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, stipula apposite convenzioni con le amministrazioni interessate sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.
3. Le convenzioni possono prevedere l'estensione delle misure di cui al comma 1 a favore di lavoratori disoccupati con più di sessanta anni che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata secondo le prescrizioni indicate nell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, l'estensione delle misure di cui al comma 1 a tutti i soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e di sostegno del reddito di cui alla normativa vigente prevedendo l'obbligo dello svolgimento delle attività ai fini di pubblica utilità.
5. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al presente articolo non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
6. Gli oneri delle convenzioni di cui al comma 3 restano a carico dell'Amministrazione regionale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).
7. La Regione, ai fini della qualificazione professionale e dell'inserimento o reinserimento lavorativo, riconosce e certifica, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, le competenze acquisite dalle persone a seguito delle attività svolte nell'ambito del servizio civile regionale, in ambito ambientale e dei lavori di pubblica utilità.
Art. 31
Parità di genere e conciliazione dei tempi di lavoro e cura
1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro secondo le modalità previste dalla presente legge e lo sviluppo di servizi e azioni volti ad assicurare la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e la cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sperimenta misure innovative di welfare aziendale e pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro e incentiva progetti sperimentali proposti da altri enti pubblici o imprese private.
3. La Regione individua azioni di sistema per la parità di genere, comprese le campagne di informazione finalizzate al superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella progressione di carriera e nella retribuzione, nonché azioni positive finalizzate alla promozione delle donne nei livelli e nei settori ove sono sottorappresentate.
4. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro sono assicurati spazi, personale, strumentazione e attrezzature idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere o della consigliera di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 32
Sicurezza nel lavoro
1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando in tal senso funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, programma azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:
a) alla realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro;
b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici;
c) alla promozione di incentivi e misure premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento e alla diffusione di buone prassi applicative;
d) all'inserimento, nell'ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere e all'età dei lavoratori e delle lavoratrici, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro e alle sue modalità di organizzazione.
3. La Regione favorisce la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:
a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici, caratteristiche delle imprese e dei territori;
b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;
c) accordi con i soggetti autorizzati alla somministrazione e all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla istituzione di unità formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;
d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire "in melius" le condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.
Art. 33
Promozione della regolarità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese
1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:
a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi a oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
b) il supporto a progetti diretti a raccordare e a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;
d) iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare.
3. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese, nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza, quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.
Capo VI
Norme attuative, transitorie e finali
Art. 34
Modalità attuative
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui alla presente legge sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro che si esprime entro quindici giorni. Le deliberazioni sono approvate previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorsi tali termini si prescinde dal parere.
Art. 35
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel favorire la crescita dell'occupazione sul territorio della Regione.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta:
a) lo stato di avanzamento e le modalità di realizzazione delle misure previste nella presente legge, specificando, per ogni singola misura, l'ammontare delle risorse stanziate e spese, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di utilizzo delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti a seguito dell'attivazione delle singole misure.
3. La Giunta regionale, inoltre, a partire dal 2018, integra la relazione di cui al comma 2 con i risultati delle analisi condotte per valutare gli effetti delle misure adottate mediante la conduzione di studi sperimentali con un gruppo di controllo, qualora vi siano le condizioni di fattibilità.
4. Al fine di dare attuazione al comma 3, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente in materia di lavoro, che si esprime entro venti giorni, il programma triennale di valutazione nel quale propone l'elenco delle misure oggetto di analisi e definisce i tempi e le modalità di realizzazione degli studi.
5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge e pubblicano i documenti relativi all'attività di cui al presente articolo.
Art. 36
Trasferimento delle funzioni
1. A far data dal 1° luglio 2016 la Regione subentra nelle funzioni e nei compiti attribuiti alle province dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il termine previsto al comma 1, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore competente in materia di enti locali e l'Assessore competente in materia di personale, delibera un piano di subentro nel quale sono evidenziate:
a) le modalità di trasferimento delle funzioni;
b) il personale di cui all'articolo 37;
c) le risorse finanziarie correlate alle funzioni;
d) le risorse strumentali, ivi compresi i beni mobili e immobili; al trasferimento dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni);
e) i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il contenzioso e i procedimenti in corso.
3. La deliberazione di cui al comma 2 disciplina inoltre le modalità di inquadramento del personale trasferito, nonché le eventuali misure perequative.
Art. 37
Personale
1. È trasferito all'ASPAL il personale impiegato per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2005; in particolare:
a) il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, già trasferito alle province ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 180 del 2001, dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il personale di ruolo delle province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro, alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, e continuativamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale appartenente al ruolo dirigenziale.
2. È escluso dal trasferimento il personale di cui al comma 1, lettere a) e b) che, avendo i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), è collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016. Tale personale, nelle more del collocamento a riposo e comunque con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, rimane in servizio presso le province e la Regione, tramite l'ASPAL, attiva forme di avvalimento ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
3. L'ASPAL subentra, fino alla scadenza naturale del contratto, nei rapporti di lavoro del personale delle province a tempo determinato che, alla data del trasferimento delle funzioni, è impiegato, in via esclusiva, nelle funzioni di cui al comma 1. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni trasferite dalla presente legge.
4. L'ASPAL, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, dispone inoltre del personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006 operante presso i CSL, i CESIL e le agenzie di sviluppo locale e assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e attualmente in servizio, presso l'Agenzia regionale per il lavoro, in forza dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2014, n. 17 (Misure urgenti per il funzionamento dei centri servizi per il lavoro, dei centri servizi inserimento lavorativo e delle agenzie di sviluppo locale).
5. Ferma restando la necessità di assicurare la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, la Regione, in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e dell'esigenza di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate nelle attività di cui alla presente legge, dà attuazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni, per il superamento del precariato del personale di cui al comma 4, a condizione che il personale sia stato assunto con procedure selettive a evidenza pubblica e che abbia maturato almeno trentasei mesi di lavoro nei servizi oggetto della presente legge.
6. Ai fini delle procedure per il superamento del precariato di cui al comma 5, per la maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro svolti nei CSL, CESIL e agenzie di sviluppo locale presso le province, i comuni, le unioni di comuni e i consorzi di comuni, nell'ambito dei servizi per il lavoro, sia con contratti a tempo determinato che con forme contrattuali flessibili o atipiche.
7. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, l'ASPAL, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 9, è autorizzata a stipulare contratti di lavoro con la previsione di premialità a favore di coloro che abbiano già maturato competenze ed esperienze nell'ambito delle politiche del lavoro presso l'Agenzia per il lavoro e le province. L'attivazione di tali procedure è subordinata alla verifica prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125 del 2013.
8. A decorrere dal termine di cui all'articolo 36, comma 1, cessa il comando a favore delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013, nei confronti del personale di cui al comma 4.
9. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo e in sede di prima applicazione della presente legge la dotazione organica dell'ASPAL è determinata fino a un massimo di ottocento unità. A regime, le modalità di quantificazione della dotazione organica sono quelle previste dall'articolo 11, comma 4.
10. La Regione, nel rispetto delle norme sul collocamento mirato delle persone con disabilità previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 35, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), adotta uno specifico programma di inclusione lavorativa e per il superamento della situazione di precarietà, al fine di valorizzare l'esperienza maturata nei servizi per l'impiego, delle persone con disabilità occupate con contratto a termine nell'ambito del Progetto Lavor@bile.
Art. 38
Piano straordinario di formazione
1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi per il lavoro e di innalzare gli standard qualitativi e quantitativi di gestione ed erogazione delle prestazioni, gli Assessorati competenti in materia di lavoro e di personale, in collaborazione con l'ASPAL, adottano un piano straordinario di formazione per la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze degli operatori dei servizi per il lavoro rispetto alle nuove funzioni previste dalla presente legge. Il piano è adottato in coerenza con gli obiettivi e a valere sulle risorse del Programma operativo FSE, obiettivo 8, azione 7.1 (Rafforzamento dei servizi per il lavoro).
Art. 39
Previdenza complementare
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge di disciplina della previdenza complementare dei dipendenti del sistema Regione.
Art. 40
Sostituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia sarda
per le politiche attive del lavoro
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 10 assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005.
Art. 41
Lavoratori socialmente utili
1. Per le finalità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e dell'articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125 del 2013 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, è approvato un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili inseriti nell'elenco regionale istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 44/14 del 7 novembre 2014.
Capo VII
Norme di coordinamento e manutenzione legislativa
Art. 42
Interventi a favore dei comuni per lo sviluppo delle cooperative sociali
1. Dopo il punto 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2005, è aggiunto il seguente:
"1 bis) alla concessione di contributi ai comuni per la gestione di servizi comunali da parte di cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);".
Art. 43
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 2005
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. L'attività svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di interventi di sostegno economico, erogati per finalità sociali dalle amministrazioni comunali ai sensi della presente legge, non costituisce rapporto di lavoro.
3 ter. L'amministrazione comunale provvede alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi, per i cittadini di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).".
Art. 44
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1995
1. Nella legge regionale n. 14 del 1995, alla tabella A), n. 13, le parole "Agenzia regionale per il lavoro" sono sostituite con "Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro".
Capo VIII
Abrogazioni e disposizioni finanziarie
Art. 45
Abrogazioni e disposizioni finanziarie
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili);
b) legge regionale n. 20 del 2005;
c) comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2012.
Art. 46
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in euro 29.752.000 per l'anno 2016 e in euro 30.598.000 a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte con le risorse stanziate nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2018, e nei corrispondenti bilanci per gli anni successivi, come di seguito specificato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del dell'articolo 7, comma 5, dell'articolo 19, comma 9 e dell'articolo 20, comma 8, pari ad euro 10.000 annui si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziate in bilancio alla missione 15 - programma 01 - titolo 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si provvede nei limiti delle risorse annualmente a ciò destinate con legge di bilancio.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo III, valutati in euro 4.750.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziate in bilancio alla missione 15 - programma 01 - titolo 1 a favore dell'Agenzia regionale per il lavoro per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 si provvede rispettivamente:
a) quanto a euro 11.270.000 annui per il personale di cui all'articolo 37, comma 1, mediante utilizzo delle risorse già stanziate in bilancio alla missione 15 - programma 01 - titolo 1;
b) quanto a euro 13.222.000 per l'anno 2016 e a euro 14.068.000 a decorrere dall'anno 2017, per il personale di cui ai commi 3, 4 e 5 mediante utilizzo delle risorse già stanziate in bilancio alla missione 15 - programma 01 - titolo 1 incrementate, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.222.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 15 - programma 03 - titolo 1, di cui euro 1.000.000 attingendo dal capitolo SC06.1608 ed euro 222.000 dal capitolo SC06.1567.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 41, valutati in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si fa fronte con le risorse iscritte in bilancio nella missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC06.1587, e con quelle corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo IV e del capo V si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio.
Art. 47
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 17 maggio 2016
Pigliaru
Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 24 del 19 maggio 2016
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Capo I
Oggetto e finalità
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, sulla base dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, disciplina le competenze della Regione, conferite dallo Stato con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), in materia di servizi e politiche attive del lavoro.
2. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro e misure di politica attiva finalizzati a:
a) promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) assicurare i livelli essenziali delle prestazioni a tutti i cittadini con standard minimi di servizi e un adeguato tasso di copertura territoriale dei servizi per il lavoro ai quali accedere gratuitamente;
c) realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta;
d) garantire la presa in carico dei lavoratori e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo anche attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;
e) affiancare le misure di sostegno al reddito con politiche attive che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati utili all'acquisizione di nuove competenze;
f) stabilire l'obbligo dei soggetti alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro e individuare meccanismi che prevedano una condizionalità tra le misure di sostegno al reddito o di fruizione dei servizi per il lavoro e l'effettiva disponibilità ad accettare offerte di lavoro o misure di politica attiva;
g) promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo;
h) prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;
i) creare nel territorio integrazione e coordinamento tra i servizi e le politiche attive del lavoro, quelle formative e le altre misure di tipo socio-assistenziale;
j) assicurare alle imprese servizi finalizzati a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e alle misure di politica attiva e ad anticipare e gestire le situazioni di crisi;
k) individuare, a livello nazionale e internazionale, le imprese attrattive dal punto di vista della domanda di lavoro;
l) sostenere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro;
m) promuovere la parità di genere nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera, nella formazione e nell'orientamento scolastico, nonché la parità salariale e l'incremento del numero delle donne nei livelli e nei settori ove sono sottorappresentate, e garantire politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;
n) realizzare programmi mirati alla lotta al lavoro nero, al contrasto del lavoro precario e al miglioramento della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;
o) garantire la partecipazione delle parti sociali e dei datori di lavoro alla programmazione e definizione delle politiche del lavoro di competenza regionale;
p) prevedere la massima semplificazione amministrativa anche con l'impiego di tecnologie informatiche;
q) rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive e dei servizi del lavoro.
Capo II
Funzioni e compiti della Regione
Art. 2
Sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro
1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo di indirizzo politico e programmazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi realizzato dai soggetti pubblici e privati che svolgono i loro compiti in modo integrato e coordinato secondo le modalità previste dalla presente legge, in raccordo con la rete dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. Il sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro è costituito dai soggetti istituzionali disciplinati dalla presente legge e dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni, accreditati o autorizzati sulla base della normativa vigente.
3. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro promuove l'effettività del diritto al lavoro e alla formazione e assicura, attraverso la propria attività, ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o reinserimento lavorativo e ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze.
4. L'accesso al sistema regionale dei servizi per il lavoro è gratuito ed è assicurato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità.
Art. 3
Accreditamento dei servizi per il lavoro
1. La Regione svolge le attività previste dalla presente legge direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati che, con le limitazioni previste dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro e all'erogazione dei servizi.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, secondo le modalità di cui all'articolo 34, una deliberazione con la quale, sulla base della normativa vigente, definisce il proprio regime di accreditamento dei servizi per il lavoro e disciplina l'istituzione dell'albo regionale dei soggetti accreditati.
3. La Giunta regionale, inoltre, provvede, con le medesime modalità previste nel comma 2, all'accreditamento degli enti di formazione nell'ambito delle linee guida definite in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Art. 4
Compiti della Regione
1. La Regione esercita le competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001, e attua gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. In particolare:
a) definisce la strategia regionale per il lavoro e la programmazione regionale in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e individua gli obiettivi annuali e le priorità che identificano la politica regionale in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
b) assicura in ambito regionale i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'articolo 5 e verifica il rispetto degli standard di servizio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
c) garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale di uffici aperti al pubblico specificamente dedicati ai servizi per il lavoro e alle politiche attive;
d) individua criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità dei servizi e adotta misure di semplificazione amministrativa anche attraverso l'impiego di tecnologie informatiche;
e) svolge le funzioni di monitoraggio e rafforza la valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate nella Regione;
f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel proprio territorio;
g) esercita le funzioni di indirizzo e controllo sull'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) di cui all'articolo 10.
2. La Regione, sulla base della normativa vigente, inoltre:
a) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli;
b) effettua l'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;
c) realizza gli interventi in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
d) effettua l'analisi tecnica e approva l'inserimento nella lista di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ad aziende e unità produttive in ambito regionale.
Art. 5
Sistema regionale dei livelli essenziali delle prestazioni
dei servizi e delle politiche attive del lavoro
1. La Regione garantisce nel proprio territorio i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori e delle imprese come definiti ai sensi della normativa vigente.
2. La Regione assicura:
a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che assicurano la presenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;
b) la garanzia di adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;
c) la previsione di misure di attivazione al lavoro dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione attraverso meccanismi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;
d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche ed integrazioni;
e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e successive modifiche ed integrazioni;
f) la presa in carico delle diverse categorie di utenti e la previsione, attraverso opportuni margini di adeguamento, di tempi certi entro i quali devono essere convocati ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015;
g) l'erogazione dei servizi del lavoro quali la profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato;
h) la fornitura di servizi di assistenza alla ricollocazione anche attraverso l'erogazione di un assegno individuale, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati;
i) la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, con tecniche di interoperabilità e scambio di dati, secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali, statali e degli enti locali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), una convenzione che, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente, regola, tenendo conto della situazione di fatto e delle peculiarità territoriali sarde, i rapporti e gli obblighi con lo Stato in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive nel territorio regionale.
Art. 6
Programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel Programma regionale di sviluppo e negli atti di programmazione europea, e in coerenza con gli indirizzi previsti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, definisce, con propria deliberazione, le linee di intervento nelle materie disciplinate dalla presente legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, stabilisce gli obiettivi annuali dell'azione regionale con particolare riguardo agli interventi di politica attiva del lavoro, agli strumenti, ai destinatari, agli indicatori e alle modalità di valutazione dei risultati definiti all'interno di un quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie disponibili regionali, statali ed europee, prevedendo anche eventuali forme di integrazione programmatica con altre politiche regionali.
3. La Giunta regionale, inoltre, può definire ulteriori livelli essenziali delle prestazioni rispetto a quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 5 e individuarne le relative modalità di attuazione.
4. La deliberazione di cui al comma 1 è elaborata anche tenendo conto delle risultanze della conferenza di cui all'articolo 8 e dei dati e delle elaborazioni prodotti dall'osservatorio di cui all'articolo 18.
Art. 7
Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla definizione degli indirizzi e delle scelte programmatiche della Regione e alla determinazione delle politiche attive per il lavoro è istituita, presso l'Assessorato competente in materia di lavoro, la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
2. La commissione supporta la Regione nella programmazione e definizione delle politiche del lavoro di competenza regionale esprimendo il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge.
3. La commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro che la presiede o da un suo delegato;
b) da quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
c) da quattro componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale nei settori dell'industria, commercio e turismo, servizi, agricoltura, artigianato e cooperazione;
d) da un rappresentante designato dal forum del terzo settore;
e) da tre componenti designati rispettivamente, uno dall'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, uno dalle organizzazioni della formazione professionale comparativamente più rappresentative e uno dalle università della Sardegna;
f) dalla consigliera o dal consigliere regionale di parità;
g) da quattro componenti designati dall'ANCI;
i) da due rappresentanti designati dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative;
j) da un rappresentante designato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro.
4. Per ogni componente effettivo della commissione è indicato un supplente.
5. La commissione è istituita con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 3, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine, e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste. La durata in carica della commissione è pari a quella della legislatura regionale. Ai componenti non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti dei comitati, commissione ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).
6. La commissione costituisce, al suo interno, un comitato ristretto composto dall'Assessore, che lo presiede, da un rappresentante dei datori di lavoro, uno delle organizzazioni sindacali e un rappresentante delle autonomie locali. Il comitato, in relazione a singole questioni da discutere, è integrato da uno o più rappresentanti di ciascuna delle categorie rappresentate nella commissione.
7. Le modalità di funzionamento della commissione e del comitato sono definite in apposito regolamento approvato dalla commissione stessa. Alle riunioni della commissione e del comitato partecipa di diritto il direttore dell'ASPAL o un suo delegato.
Art. 8
Conferenza regionale per le politiche del lavoro
1. La Regione promuove una volta all'anno la Conferenza regionale per le politiche del lavoro, quale momento di confronto e partecipazione delle rappresentanze istituzionali ed economico-sociali alla formulazione di orientamenti e proposte in merito alla strategia regionale in materia di lavoro.
2. La conferenza è indetta e presieduta dall'Assessore competente in materia di lavoro o da un suo delegato. Le funzioni di segreteria organizzativa della conferenza sono svolte dall'ASPAL.
Art. 9
Sistema informativo regionale delle politiche del lavoro
1. La Regione, nelle more dell'implementazione del sistema informativo unico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, realizza, per le parti di competenza, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti, il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale.
2. Il sistema informativo regionale delle politiche del lavoro rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro.
3. Il sistema è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e degli enti locali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.
4. L'Assessorato competente in materia di lavoro, in stretto coordinamento con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), definisce il sistema informativo regionale e ne garantisce la funzionalità; in relazione all'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, si avvale dell'ASPAL che provvede alla gestione operativa, per le parti di competenza.
Capo III
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e centri per l'impiego - Agentzia sarda pro su traballu e tzentros pro s'impreu
Art. 10
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu
1. È istituita l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
2. All'ASPAL è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale.
3. L'ASPAL svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e alla vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali), e successive modifiche ed integrazioni.
4. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 3, l'Assessore competente in materia di lavoro assegna all'Agenzia, con proprio decreto, gli obiettivi e le risorse e definisce le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati.
5. L'Agenzia è articolata in uffici territoriali aperti al pubblico denominati Centri per l'impiego (Tzentros pro s'impreu) nei quali confluiscono i Centri dei servizi per il lavoro(CSL), già istituiti presso le province, i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL), già istituiti presso i comuni e le agenzie di sviluppo locale. Essi erogano i servizi per il lavoro e le misure di politica attiva e rappresentano poli territoriali nei quali possono convergere una pluralità di servizi anche di natura socio-assistenziale e previdenziale.
6. L'ASPAL svolge, nell'ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le funzioni di collegamento con l'Agenzia nazionale ANPAL.
7. L'ASPAL, nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti.
Art. 11
Struttura organizzativa dell'ASPAL e personale
1. L'ASPAL è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, e dal proprio statuto.
2. Lo statuto, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ASPAL, è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.
3. L'ASPAL individua, nella sua struttura organizzativa, tra gli altri, non più di quattro servizi con funzioni di coordinamento territoriale dei centri per l'impiego; di questi ultimi lo statuto definisce l'articolazione territoriale, il numero e le modalità organizzative e di funzionamento.
4. La dotazione organica dell'Agenzia, definita ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è approvata dalla Giunta regionale.
5. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti.
Art. 12
Funzioni dei centri per l'impiego
1. L'ASPAL, attraverso i centri per l'impiego, eroga i servizi per l'inserimento o reinserimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e delle imprese. In particolare, i centri per l'impiego svolgono le seguenti attività:
a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;
b) stipula del patto di servizio personalizzato;
c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;
e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;
f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;
g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;
h) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilità nazionale e transnazionale;
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
k) promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 30;
l) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;
m) fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
n) individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire servizi individualizzati;
o) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'Agenzia.
2. I centri per l'impiego inoltre:
a) svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità secondo le modalità previste dall'articolo 19;
b) provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modifiche ed integrazioni, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale da adibire a qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), che possono prevedere, tra l'altro, il superamento del criterio di anzianità a favore delle condizioni reddituali ed eventuali riserve e diritti di precedenza destinati a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio o per far fronte a esigenze temporalmente definite.
3. I servizi e le misure di politica attiva di cui al presente articolo sono erogati sulla base degli standard di servizio definiti dall'ANPAL.
4. I centri per l'impiego possono essere ubicati anche nelle sedi dei centri regionali di formazione professionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 56 del 1987.
Art. 13
Organi dell'ASPAL
1. Sono organi dell'ASPAL:
a) il direttore dell'Agenzia;
b) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 14
Direttore generale dell'Agenzia
1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia e nei limiti stabiliti dallo statuto ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Egli svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e dell'atto di cui all'articolo 10, rispettivamente comma 3 e 4. In particolare:
a) predispone il programma annuale di attività;
b) alloca le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per l'attuazione del programma e ne definisce le responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
c) conferisce gli incarichi ai dirigenti, ne dirige, coordina e valuta l'attività;
d) propone alla Giunta regionale l'adozione della dotazione organica e del bilancio;
e) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, e ne dà comunicazione all'Assessore competente.
2. Il direttore generale è scelto, con procedura a evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea di comprovata esperienza e competenza in materia di servizi per il lavoro e politiche attive che abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche o private.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e che si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa. In caso di vacanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.
5. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa secondo le modalità previste dall'amministrazione di appartenenza.
Art. 15
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori legali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.
2. Al presidente e ai componenti del collegio competono i compensi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 4 bis, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).
Art. 16
Entrate
1. L'ASPAL dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) contributo annuo per il funzionamento dell'Agenzia e lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
b) contributi derivanti da normative europee, statali e regionali per lo svolgimento di specifiche attività;
c) proventi derivanti da attività e servizi effettuati nell'esercizio delle funzioni proprie;
d) ogni altro introito.
Art. 17
Bilancio di previsione e rendiconto generale
1. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, adottati dal direttore, corredati dei pareri del collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.
2. All'Agenzia si applica la normativa contabile prevista per la Regione.
Art. 18
Osservatorio regionale del mercato del lavoro
1. L'ASPAL svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro, in collegamento con il Servizio della statistica regionale, e avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
b) monitorare l'attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge;
c) acquisire i dati sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese per la promozione delle politiche attive e dell'offerta formativa;
d) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali.
2. L'osservatorio può effettuare indagini su tematiche specifiche e può condurre, per conto di soggetti diversi dalla Regione e dagli enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche, con oneri a carico dei richiedenti, in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.
3. L'osservatorio assicura la fruibilità dei dati relativi al mercato del lavoro di cui dispone, nel formato open data, ed elabora rapporti trimestrali sulla propria attività, dei quali garantisce la massima diffusione.
Capo IV
Misure in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità
Art. 19
Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
1. La Regione esercita i compiti in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Al collocamento delle persone con disabilità, inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di servizi e misure per il lavoro di cui alla presente legge.
2. L'ASPAL è la struttura che gestisce la materia dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e i centri per l'impiego sono individuati quali uffici competenti per l'erogazione dei servizi.
3. I centri per l'impiego attuano gli interventi a favore delle persone disoccupate e che aspirano a un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi. In particolare, i centri per l'impiego provvedono a:
a) tenere gli elenchi e predisporre le graduatorie compilate secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
b) avviare al lavoro ed effettuare, qualora richiesta, la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla lettera a);
c) stipulare le convenzioni finalizzate all'inserimento mirato;
d) raccogliere in maniera sistematica i dati relativi al collocamento mirato che confluiscono nel sistema informativo;
e) verificare gli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone con disabilità.
4. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui al comma 3, lettera a), nel rispetto di quanto indicato nell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'ASPAL individua i centri per l'impiego che, oltre alle funzioni previste al comma 3, svolgono i seguenti compiti:
a) rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali;
b) trasmissione delle comunicazioni, anche in via telematica, previste nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
c) promozione e stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
d) stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni-quadro su base territoriale secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni.
6. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, i criteri e le modalità omogenee per la stipula delle convenzioni di cui al comma 5, lettera c), prevedendo specifiche forme di semplificazione e tempi certi per quelle che riguardano le persone con disabilità psichica e i presupposti per la validazione delle convenzioni-quadro di cui al comma 5, lettera d). La deliberazione, inoltre, stabilisce:
a) il limite massimo coperto dal conferimento di commesse alle cooperative sociali, in misura tale da non superare comunque un quinto del totale della quota d'obbligo;
b) il coefficiente minimo per il calcolo del valore unitario delle commesse, parametrato alla congruità del costo del lavoro derivante dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e ai costi di accompagnamento e tutoraggio sostenuti dalla cooperativa sociale.
7. Presso i centri per l'impiego di cui al comma 5 opera un comitato tecnico con compiti di:
a) valutazione delle capacità lavorative delle persone con disabilità;
b) definizione degli strumenti e delle prestazioni utili all'inserimento mirato;
c) predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità;
d) ogni altro compito a esso espressamente attribuito dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
8. Il comitato tecnico è costituito da:
a) il dirigente dell'ASPAL territorialmente competente o un suo delegato;
b) un esperto del settore sociale;
c) un medico legale designato dall'ASL.
9. I componenti del comitato tecnico sono nominati dal direttore dell'ASPAL. A essi non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 27 del 1987.
10. L'ASPAL coordina le attività previste dal presente articolo e svolge direttamente le funzioni che richiedono una gestione di dimensione regionale.
Art. 20
Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità
1. La Regione promuove e sostiene l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e al rafforzamento del collocamento mirato.
3. A valere sul fondo sono erogati:
a) contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, e per l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità del presente capo.
4. Il fondo è alimentato dalle risorse assegnate annualmente dallo Stato, dai proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai versamenti obbligatori effettuati dai datori di lavoro e non versati al fondo di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e da risorse regionali.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il comitato di cui al comma 6, approva un programma annuale con il quale sono individuati gli interventi finalizzati all'inserimento e all'integrazione lavorativa, le misure volte a rendere le modalità lavorative adeguate rispetto alle esigenze delle persone con disabilità, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alle diverse finalità e infine i criteri e le modalità di gestione del fondo e di verifica dei risultati.
6. È istituito il Comitato regionale del fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il fondo, alle modalità di gestione e alla verifica dei risultati.
7. Il comitato regionale del fondo è costituito da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un componente designato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
c) un componente designato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
d) un componente designato dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello regionale.
8. Il comitato regionale del fondo è istituito con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 7, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; la durata in carica del comitato è pari a quella della legislatura regionale. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27 del 1987.
9. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite in apposito regolamento approvato dal comitato stesso. Alle riunioni del comitato partecipa di diritto il direttore dell'ASPAL o un suo delegato.
10. Presso l'Assessorato competente in materia di lavoro è istituito l'albo regionale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'accesso e la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 19, comma 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ne definisce le modalità di tenuta, revisione e aggiornamento e i requisiti di iscrizione in conformità alla normativa vigente.
Capo V
Strumenti e misure di politica attiva
Art. 21
Definizione e misure di politica attiva del lavoro
1. La Regione promuove le misure di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e al mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la formazione, l'orientamento, l'inserimento e il reinserimento lavorativo, il sostegno all'impresa e l'autoimpiego. Nella formulazione delle misure tiene conto dei seguenti indirizzi:
a) garanzia della presa in carico, profilazione e orientamento degli utenti;
b) stipula del patto di servizio personalizzato che definisce gli obblighi dei soggetti che erogano i servizi per l'impiego e dei lavoratori che ne beneficiano;
c) attivazione al lavoro da parte del disoccupato;
d) inserimento di meccanismi di condizionalità tra il mantenimento della condizione di disoccupazione, la fruizione dei servizi per l'impiego e il beneficio dei sussidi previsti dalla normativa nazionale e regionale;
e) proposta agli utenti di un'offerta di lavoro congrua, che tiene conto, tra l'altro, del grado di vicinanza della proposta di lavoro alla professionalità posseduta dal soggetto;
f) affiancamento alle misure di sostegno al reddito di politiche attive dirette a un'effettiva ricollocazione dei lavoratori;
g) obbligo di prestazione di attività di pubblica utilità a favore delle comunità locali da parte dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito.
2. La Regione coordina le misure di politica del lavoro con i programmi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea e quelli a regia nazionale promuovendo l'uso integrato delle risorse europee, nazionali e regionali ai sensi dell'articolo 6.
Art. 22
Presa in carico e patto di servizio personalizzato
1. La Regione, per favorire l'occupazione, adotta misure di attivazione al lavoro e meccanismi di condizionalità per l'erogazione delle prestazioni nei confronti dei disoccupati.
2. A tal fine i centri per l'impiego convocano i lavoratori per la profilazione, ossia, per la quantificazione, attraverso idonei strumenti, del livello di occupabilità e, in accordo con i richiedenti, stipulano un patto di servizio personalizzato.
3. Le modalità e i tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti per la stipula del patto di servizio sono definiti secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. La Regione prevede margini di adeguamento delle modalità e dei tempi di convocazione degli utenti definiti ai sensi del comma 3.
5. Il patto di servizio personalizzato, che comporta il rispetto di obblighi e condizioni, contiene gli elementi previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, e un piano di ricerca del lavoro e riporta la disponibilità del richiedente allo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione al lavoro;
c) svolgimento di tirocini extracurriculari;
d) accettazione di congrue offerte di lavoro;
e) partecipazione ad attività di pubblica utilità.
6. L'offerta di lavoro di cui al comma 5, lettera d), definita secondo le modalità previste dagli articoli 3, comma 3, lettera a) e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, tiene conto del grado di vicinanza dell'offerta alla specifica professionalità posseduta dal lavoratore, della distanza dal domicilio, dei tempi di trasporto con i mezzi pubblici e della durata della disoccupazione.
7. I centri per l'impiego rilasciano al lavoratore, in conformità alla normativa vigente, il fascicolo elettronico, la cui base informativa è costituita dal sistema informativo regionale delle politiche del lavoro, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Ai soggetti interessati è garantito, secondo modalità telematiche, l'accesso gratuito al fascicolo elettronico.
Art. 23
Assegno di ricollocazione
1. La Regione adotta l'assegno individuale di ricollocazione quale strumento di politica attiva con il quale il lavoratore può richiedere un servizio di accompagnamento al lavoro. L'importo dell'assegno varia in funzione del profilo personale di occupabilità del lavoratore.
2. L'assegno è rilasciato a favore dei disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ed è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati.
3. Il servizio di assistenza erogato dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati garantisce al richiedente che ricerca occupazione un'assistenza appropriata, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore.
4. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati conferiscono le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite secondo le modalità previste dagli articoli 3, comma 2, lettera b), e 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
6. La Regione, con proprie risorse, può estendere o sviluppare gli interventi di cui al presente articolo anche a favore di altre categorie di lavoratori.
Art. 24
Tirocinio extracurriculare
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale, promuove il tirocinio quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, definisce la regolamentazione della misura del tirocinio, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), con particolare riguardo alle seguenti tipologie:
a) tirocinio formativo e di orientamento;
b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro;
c) tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate e soggetti disabili;
d) tirocinio atipico;
e) tirocinio estivo d'orientamento.
3. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono l'utilizzo dei tirocini extracurriculari e li inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22 finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.
4. La Regione può intervenire anche con propri fondi per promuovere i tirocini extracurriculari presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo.
Art. 25
Apprendistato
1. La Regione attribuisce primaria importanza al sistema duale formazione e lavoro e promuove l'apprendistato quale strumento privilegiato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, e ne sostiene la diffusione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, definisce la regolamentazione dell'apprendistato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con specifico riferimento a:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono l'utilizzo dell'apprendistato e lo inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22, finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.
Art. 26
Formazione professionale
1. La Regione persegue l'integrazione tra le politiche in materia di lavoro e la formazione professionale quale strumento di politica attiva volto a migliorare il profilo di occupabilità dei lavoratori garantendo un'equa ripartizione delle sedi di formazione professionale in tutto il territorio regionale.
2. La Regione promuove gli interventi di formazione volti a favorire l'apprendimento lungo l'arco della vita della persona e a migliorare le conoscenze e le competenze tecnico-professionali.
3. Nella definizione dell'offerta formativa la Giunta regionale individua i criteri per la riserva di una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono la formazione e la inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22, finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge contenente una nuova disciplina della formazione professionale e prevede le modalità di integrazione degli interventi con le misure previste dalla presente legge e con il sistema dell'istruzione.
Art. 27
Misure di inserimento lavorativo
1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro attraverso specifici programmi mirati all'inserimento o reinserimento lavorativo a favore di particolari categorie di soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro attraverso l'erogazione dei servizi per il lavoro e l'attivazione degli strumenti e delle misure previste dalla presente legge.
2. I programmi di cui al comma 1, partendo dalla ricognizione del fabbisogno formativo e occupazionale delle imprese, assicurano un accompagnamento individualizzato all'inserimento lavorativo e prevedono la combinazione di diversi strumenti e misure di politica attiva tra cui:
a) tirocini extracurriculari;
b) voucher formativi per la formazione mirata, la specializzazione, la riqualificazione o la riconversione professionale;
c) assegno di ricollocazione o bonus occupazionali definiti anche in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati;
d) misure di accompagnamento alla pensione.
3. Tutte le misure previste dai programmi cui al presente articolo sono inserite nel patto di servizio, hanno tempi definiti e sono vincolate al principio di condizionalità.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, disciplina l'applicazione delle misure di cui al presente articolo a favore di specifiche categorie di soggetti svantaggiati, quali i lavoratori stranieri, gli ex detenuti e, nell'ambito della disciplina prevista nel capo IV, le persone con disabilità psichica. La deliberazione definisce gli specifici destinatari dell'intervento, il contenuto e le modalità di attuazione dei programmi previsti dal presente articolo e le relative risorse nell'ambito degli stanziamenti individuati nel bilancio regionale.
Art. 28
Misure per favorire l'autoimpiego
1. La Regione promuove e sostiene l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo capaci di reggersi nel mercato di medio e lungo termine con particolare riguardo ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o da altre categorie di soggetti svantaggiati.
2. Alle iniziative di cui al comma 1, finalizzate alla creazione di impresa, è garantito il sostegno attraverso servizi di orientamento e consulenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che di avvio delle attività.
3. A tal fine la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, le modalità di attuazione e di finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, anche mediante l'utilizzo di specifici strumenti di accesso al credito, secondo le modalità dei fondi di rotazione.
4. Le misure previste dal presente articolo sono erogate nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza e della disciplina sugli aiuti di Stato.
Art. 29
Interventi di politica locale per l'occupazione
1. I criteri e le procedure di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), e di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata secondo le modalità previste dall'articolo 34.
2. I cantieri di cui al comma 1 sono rivolti alle persone prive di una occupazione e di qualsiasi forma di sostegno al reddito e sono finalizzati a migliorare il profilo di occupabilità dei destinatari.
3. La deliberazione di cui al comma 1, tiene conto dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia di pari opportunità di accesso ai cantieri e previsione di meccanismi di rotazione dei destinatari;
b) durata della disoccupazione;
c) reddito dei lavoratori desunto dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
d) carico di famiglia;
e) residenza dei lavoratori nei comuni titolari dell'intervento;
f) limiti alla durata massima e alla replicabilità a favore degli stessi destinatari.
4. Ai fini della partecipazione ai cantieri di cui al presente articolo i destinatari non devono aver rifiutato misure di politica attiva negli ultimi diciotto mesi, salvo giustificato motivo.
Art. 30
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito
1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
2. L'ASPAL, per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, stipula apposite convenzioni con le amministrazioni interessate sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.
3. Le convenzioni possono prevedere l'estensione delle misure di cui al comma 1 a favore di lavoratori disoccupati con più di sessanta anni che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata secondo le prescrizioni indicate nell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, l'estensione delle misure di cui al comma 1 a tutti i soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e di sostegno del reddito di cui alla normativa vigente prevedendo l'obbligo dello svolgimento delle attività ai fini di pubblica utilità.
5. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al presente articolo non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
6. Gli oneri delle convenzioni di cui al comma 3 restano a carico dell'Amministrazione regionale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).
7. La Regione, ai fini della qualificazione professionale e dell'inserimento o reinserimento lavorativo, riconosce e certifica, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, le competenze acquisite dalle persone a seguito delle attività svolte nell'ambito del servizio civile regionale, in ambito ambientale e dei lavori di pubblica utilità.
Art. 31
Parità di genere e conciliazione dei tempi di lavoro e cura
1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro secondo le modalità previste dalla presente legge e lo sviluppo di servizi e azioni volti ad assicurare la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e la cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sperimenta misure innovative di welfare aziendale e pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro e incentiva progetti sperimentali proposti da altri enti pubblici o imprese private.
3. La Regione individua azioni di sistema per la parità di genere, comprese le campagne di informazione finalizzate al superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella progressione di carriera e nella retribuzione, nonché azioni positive finalizzate alla promozione delle donne nei livelli e nei settori ove sono sottorappresentate.
4. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro sono assicurati spazi, personale, strumentazione e attrezzature idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere o della consigliera di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 32
Sicurezza nel lavoro
1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando in tal senso funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, programma azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:
a) alla realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro;
b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici;
c) alla promozione di incentivi e misure premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento e alla diffusione di buone prassi applicative;
d) all'inserimento, nell'ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere e all'età dei lavoratori e delle lavoratrici, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro e alle sue modalità di organizzazione.
3. La Regione favorisce la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:
a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici, caratteristiche delle imprese e dei territori;
b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;
c) accordi con i soggetti autorizzati alla somministrazione e all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla istituzione di unità formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;
d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire "in melius" le condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.
Art. 33
Promozione della regolarità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese
1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:
a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi a oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
b) il supporto a progetti diretti a raccordare e a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;
d) iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare.
3. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese, nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza, quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.
Capo VI
Norme attuative, transitorie e finali
Art. 34
Modalità attuative
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui alla presente legge sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro che si esprime entro quindici giorni. Le deliberazioni sono approvate previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorsi tali termini si prescinde dal parere.
Art. 35
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel favorire la crescita dell'occupazione sul territorio della Regione.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta:
a) lo stato di avanzamento e le modalità di realizzazione delle misure previste nella presente legge, specificando, per ogni singola misura, l'ammontare delle risorse stanziate e spese, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di utilizzo delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti a seguito dell'attivazione delle singole misure.
3. La Giunta regionale, inoltre, a partire dal 2018, integra la relazione di cui al comma 2 con i risultati delle analisi condotte per valutare gli effetti delle misure adottate mediante la conduzione di studi sperimentali con un gruppo di controllo, qualora vi siano le condizioni di fattibilità.
4. Al fine di dare attuazione al comma 3, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente in materia di lavoro, che si esprime entro venti giorni, il programma triennale di valutazione nel quale propone l'elenco delle misure oggetto di analisi e definisce i tempi e le modalità di realizzazione degli studi.
5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge e pubblicano i documenti relativi all'attività di cui al presente articolo.
Art. 36
Trasferimento delle funzioni
1. A far data dal 1° luglio 2016 la Regione subentra nelle funzioni e nei compiti attribuiti alle province dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il termine previsto al comma 1, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore competente in materia di enti locali e l'Assessore competente in materia di personale, delibera un piano di subentro nel quale sono evidenziate:
a) le modalità di trasferimento delle funzioni;
b) il personale di cui all'articolo 37;
c) le risorse finanziarie correlate alle funzioni;
d) le risorse strumentali, ivi compresi i beni mobili e immobili; al trasferimento dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni);
e) i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il contenzioso e i procedimenti in corso.
3. La deliberazione di cui al comma 2 disciplina inoltre le modalità di inquadramento del personale trasferito, nonché le eventuali misure perequative.
Art. 37
Personale
1. È trasferito all'ASPAL il personale impiegato per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2005; in particolare:
a) il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, già trasferito alle province ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 180 del 2001, dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il personale di ruolo delle province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro, alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, e continuativamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale appartenente al ruolo dirigenziale.
2. È escluso dal trasferimento il personale di cui al comma 1, lettere a) e b) che, avendo i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), è collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016. Tale personale, nelle more del collocamento a riposo e comunque con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, rimane in servizio presso le province e la Regione, tramite l'ASPAL, attiva forme di avvalimento ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
3. L'ASPAL subentra, fino alla scadenza naturale del contratto, nei rapporti di lavoro del personale delle province a tempo determinato che, alla data del trasferimento delle funzioni, è impiegato, in via esclusiva, nelle funzioni di cui al comma 1. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni trasferite dalla presente legge.
4. L'ASPAL, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, dispone inoltre del personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006 operante presso i CSL, i CESIL e le agenzie di sviluppo locale e assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e attualmente in servizio, presso l'Agenzia regionale per il lavoro, in forza dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2014, n. 17 (Misure urgenti per il funzionamento dei centri servizi per il lavoro, dei centri servizi inserimento lavorativo e delle agenzie di sviluppo locale).
5. Ferma restando la necessità di assicurare la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, la Regione, in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e dell'esigenza di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate nelle attività di cui alla presente legge, dà attuazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni, per il superamento del precariato del personale di cui al comma 4, a condizione che il personale sia stato assunto con procedure selettive a evidenza pubblica e che abbia maturato almeno trentasei mesi di lavoro nei servizi oggetto della presente legge.
6. Ai fini delle procedure per il superamento del precariato di cui al comma 5, per la maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro svolti nei CSL, CESIL e agenzie di sviluppo locale presso le province, i comuni, le unioni di comuni e i consorzi di comuni, nell'ambito dei servizi per il lavoro, sia con contratti a tempo determinato che con forme contrattuali flessibili o atipiche.
7. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, l'ASPAL, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 9, è autorizzata a stipulare contratti di lavoro con la previsione di premialità a favore di coloro che abbiano già maturato competenze ed esperienze nell'ambito delle politiche del lavoro presso l'Agenzia per il lavoro e le province. L'attivazione di tali procedure è subordinata alla verifica prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125 del 2013.
8. A decorrere dal termine di cui all'articolo 36, comma 1, cessa il comando a favore delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013, nei confronti del personale di cui al comma 4.
9. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo e in sede di prima applicazione della presente legge la dotazione organica dell'ASPAL è determinata fino a un massimo di ottocento unità. A regime, le modalità di quantificazione della dotazione organica sono quelle previste dall'articolo 11, comma 4.
10. La Regione, nel rispetto delle norme sul collocamento mirato delle persone con disabilità previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 35, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), adotta uno specifico programma di inclusione lavorativa e per il superamento della situazione di precarietà, al fine di valorizzare l'esperienza maturata nei servizi per l'impiego, delle persone con disabilità occupate con contratto a termine nell'ambito del Progetto Lavor@bile.
Art. 38
Piano straordinario di formazione
1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi per il lavoro e di innalzare gli standard qualitativi e quantitativi di gestione ed erogazione delle prestazioni, gli Assessorati competenti in materia di lavoro e di personale, in collaborazione con l'ASPAL, adottano un piano straordinario di formazione per la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze degli operatori dei servizi per il lavoro rispetto alle nuove funzioni previste dalla presente legge. Il piano è adottato in coerenza con gli obiettivi e a valere sulle risorse del Programma operativo FSE, obiettivo 8, azione 7.1 (Rafforzamento dei servizi per il lavoro).
Art. 39
Previdenza complementare
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge di disciplina della previdenza complementare dei dipendenti del sistema Regione.
Art. 40
Sostituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia sarda
per le politiche attive del lavoro
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 10 assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005.
Art. 41
Lavoratori socialmente utili
1. Per le finalità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e dell'articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125 del 2013 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, è approvato un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili inseriti nell'elenco regionale istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 44/14 del 7 novembre 2014.
Capo VII
Norme di coordinamento e manutenzione legislativa
Art. 42
Interventi a favore dei comuni per lo sviluppo delle cooperative sociali
1. Dopo il punto 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2005, è aggiunto il seguente:
"1 bis) alla concessione di contributi ai comuni per la gestione di servizi comunali da parte di cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);".
Art. 43
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 2005
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. L'attività svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di interventi di sostegno economico, erogati per finalità sociali dalle amministrazioni comunali ai sensi della presente legge, non costituisce rapporto di lavoro.
3 ter. L'amministrazione comunale provvede alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi, per i cittadini di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).".
Art. 44
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1995
1. Nella legge regionale n. 14 del 1995, alla tabella A), n. 13, le parole "Agenzia regionale per il lavoro" sono sostituite con "Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro".
Capo VIII
Abrogazioni e disposizioni finanziarie
Art. 45
Abrogazioni e disposizioni finanziarie
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili);
b) legge regionale n. 20 del 2005;
c) comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2012.
Art. 46
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in euro 29.752.000 per l'anno 2016 e in euro 30.598.000 a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte con le risorse stanziate nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2018, e nei corrispondenti bilanci per gli anni successivi, come di seguito specificato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del dell'articolo 7, comma 5, dell'articolo 19, comma 9 e dell'articolo 20, comma 8, pari ad euro 10.000 annui si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziate in bilancio alla missione 15 - programma 01 - titolo 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si provvede nei limiti delle risorse annualmente a ciò destinate con legge di bilancio.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo III, valutati in euro 4.750.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziate in bilancio alla missione 15 - programma 01 - titolo 1 a favore dell'Agenzia regionale per il lavoro per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 si provvede rispettivamente:
a) quanto a euro 11.270.000 annui per il personale di cui all'articolo 37, comma 1, mediante utilizzo delle risorse già stanziate in bilancio alla missione 15 - programma 01 - titolo 1;
b) quanto a euro 13.222.000 per l'anno 2016 e a euro 14.068.000 a decorrere dall'anno 2017, per il personale di cui ai commi 3, 4 e 5 mediante utilizzo delle risorse già stanziate in bilancio alla missione 15 - programma 01 - titolo 1 incrementate, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.222.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 15 - programma 03 - titolo 1, di cui euro 1.000.000 attingendo dal capitolo SC06.1608 ed euro 222.000 dal capitolo SC06.1567.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 41, valutati in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si fa fronte con le risorse iscritte in bilancio nella missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC06.1587, e con quelle corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo IV e del capo V si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio.
Art. 47
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 17 maggio 2016
Pigliaru