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Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18

Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”.
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 18

Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 37 del 11 agosto 2016

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione autonoma dalla Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita.
2. Al fine di perseguire le finalità previste dal comma 1, la Regione istituisce il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.
3. Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

Art. 2
Reddito di inclusione sociale

1. La Regione istituisce il REIS quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)).
2. In particolare la Regione promuove le seguenti azioni integrate di lotta alla povertà:
a) contrasto all'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito mediante erogazione di un sussidio economico ai nuclei familiari in condizione di povertà;
b) miglioramento dell'occupabilità, promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro e comunque di un'occupazione utile;
c) attivazione di misure di sostegno per l'accesso alla casa e per la riqualificazione dei contesti abitativi, anche al fine di combattere il fenomeno dello spopolamento e dell'emigrazione giovanile con particolare riferimento ai giovani di età non superiore ai 40 anni residenti nei comuni sardi con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti;
d) contrasto al fenomeno della dispersione scolastica subordinando l'erogazione del sussidio all'adesione ad un progetto di reinserimento del minore nel ciclo dell'istruzione scolastica.
3. Il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.
4. Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente che, salvo i casi eccezionali previsti dal comma 5, è condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte degli uffici di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.
5. La Giunta regionale, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 14, definisce il criterio oggettivo regionale di selezione dei beneficiari ai fini dell'individuazione dello stato di maggior bisogno e individua i casi eccezionali di REIS non condizionato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva.

Art. 3
Requisiti e condizioni di accesso

1. Il REIS costituisce una misura complementare e aggiuntiva rispetto alla misura nazionale prevista dall'articolo 1, comma 387 (Sostegno di inclusione attiva - SIA) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), la cui finalità è quella di assicurare l'erogazione delle prestazioni ad una platea più ampia di soggetti.
2. Possono accedere alla misura prevista dall'articolo 2 i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno sessanta mesi nel territorio della Regione.
3. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per sessanta mesi.
4. In ogni caso, possono accedere alla misura prevista dalla presente legge i richiedenti con un reddito, calcolato secondo il metodo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14.

Art. 4
Doveri dei beneficiari

1. Fatti salvi i casi eccezionali previsti dall'articolo 2, comma 5, i nuclei familiari percettori del reddito di inclusione sociale:
a) partecipano ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione programmate dagli uffici di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione, individuate per il tramite delle relative equipe multidisciplinari ed esplicitate nei piani personalizzati di superamento della condizione di povertà;
b) se minori, frequentano, fino al compimento dei 18 anni, la scuola;
c) non rifiutano, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, coerenti con il patto di inclusione sociale di cui all'articolo 9 e congrue ai sensi della normativa vigente.
2. L'inosservanza dei doveri previsti dal presente articolo determina la sospensione per almeno sei mesi dell'erogazione del REIS.

Art. 5
Sistema informativo

1. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie della legge di bilancio, assicura il funzionamento di un adeguato sistema informativo quale strumento di monitoraggio, valutazione e controllo delle attività rese a favore dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito erogati a vario titolo dalla Regione o da soggetti da essa delegati, compresi quelli inerenti alla presente legge.

Art. 6
Raccordo con altri strumenti di emancipazione socio-culturale previsti da norme nazionali ed europee e con gli enti attuatori

1. Le misure disciplinate dalla presente legge sono coordinate con gli altri interventi, previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale.
2. Nelle diverse azioni amministrative di propria competenza, l'Amministrazione regionale prevede riserve e priorità specifiche per i soggetti beneficiari della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale predispone, promuove o partecipa a interventi, a qualunque titolo finanziati dall'Unione europea, per le finalità di cui ai commi 1 e 2.
4. La Regione sovrintende al coordinamento delle misure previste dalla presente legge con analoghi interventi realizzati nel territorio e riferibili agli enti sovracomunali, alle ASL, alle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, agli enti preposti per il controllo e a ogni altra istituzione pubblica che possa utilmente concorrere alla finalità generale prevista nella presente legge.

Art. 7
Funzioni degli ambiti PLUS e dei comuni

1. La progettazione e la gestione delle misure relative al REIS sono assicurate in ambito PLUS.
2. Per le attività di gestione agli uffici di piano compete una somma il cui ammontare massimo non supera l'1,5 per cento degli importi stanziati dalla Regione per il REIS; tale riserva può essere utilizzata per coprire i costi del personale o di servizi esterni che si occupano della gestione della misura.
3. L'organizzazione e la gestione degli interventi avvengono sulla base di un apposito programma elaborato in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 14, tenuto conto in particolare di quanto previsto dalle lettere e), f) e g) del medesimo articolo.
4. Gli uffici di piano, nell'ambito della convenzione quadro che la Regione sigla con l'amministrazione finanziaria, verificano la rispondenza delle dichiarazioni presentate dai beneficiari rispetto all'effettivo stato di bisogno.
5. Nelle more dell'implementazione del sistema informativo di cui all'articolo 5, i comuni e i PLUS, sentiti i tavoli tematici dedicati, inviano ogni anno alla Regione una relazione sullo stato di attuazione della misura del REIS.

Art. 8
Istanza. Gratuità

1. La domanda di accesso al REIS è presentata al comune di residenza, che la trasmette agli uffici di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente, salvo altra indicazione definita nelle disposizioni attuative in caso di risorse nazionali o europee.
2. La procedura è senza oneri per gli aventi diritto ed è pertanto cura dell'amministrazione pubblica acquisire tutti i certificati relativi alla pratica o, comunque, garantire la copertura degli eventuali costi.

Art. 9
Patto di inclusione sociale

1. L'equipe multidisciplinare designata dall'ufficio di piano insieme al comune di residenza, in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, progetta per ciascun beneficiario della misura il patto di inclusione sociale che consiste in un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione dell'individuo. Il piano è redatto sulla base delle linee guida definite dalle disposizioni attuative delle risorse utilizzate. In particolare il piano redatto utilizzando risorse regionali segue le linee guida definite dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all'articolo 14.
2. Dell'equipe multidisciplinare di cui al comma 1 fa parte di diritto un rappresentante dei servizi sociali del comune di residenza del beneficiario di cui al medesimo comma 1.
3. I piani personalizzati sono riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, privilegiando il soggetto che gestisce il reddito o è da più tempo fuori dal mercato del lavoro e, qualora presenti nel nucleo familiare, i minori e gli under 35.
4. Possono, a titolo esemplificativo, essere previste le seguenti misure:
a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
i) percorsi di educazione al consumo locale;
j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.
5. Le amministrazioni comunali istituiscono i comitati locali di garanzia sociale, composti da rappresentanti dell'amministrazione comunale, delle scuole, delle università, delle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali, del volontariato e degli altri soggetti sociali e solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005. I comitati, unitamente ai tavoli tematici dedicati, istituiti in ambito PLUS, supportano l'equipe multidisciplinare nell'attività di orientamento e progettazione degli interventi, nell'attività di controllo e verifica del programma e nei riscontri di congruità ed efficacia degli interventi.
6. I sussidi economici non sono utilizzati per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.
7. I sussidi economici non sono erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche; tuttavia, il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere beneficiario dello strumento del reddito di inclusione, il quale è gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso.
8. L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.

Art. 10
Risorse

1. La Regione stanzia ogni anno con la legge di bilancio le risorse destinate alle finalità di cui alla presente legge, tenendo conto del fabbisogno che emerge nel contesto sociale della Sardegna.
2. Altre risorse nazionali ed europee concorrono all'attivazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge.
3. La rilevazione del fabbisogno non vincola la Regione allo stanziamento, che è parametrato alle risorse regionali, nazionali ed europee effettivamente disponibili e alle relative disposizioni attuative.

Art. 11
Monitoraggio, valutazione e verifica

1. Alla Regione competono il monitoraggio, la valutazione e le verifiche degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata in conformità all'articolo 14, è determinato lo stanziamento di apposite risorse per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1.
3. Entro il semestre successivo a ogni anno di applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sulle azioni attivate, ne evidenzia l'efficacia e le eventuali criticità e rendiconta le risorse impiegate.

Art. 12
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale

1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo denominato "Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale" nel quale confluiscono le risorse previste dall'articolo 13 e le risorse europee, statali e regionali iscritte in bilancio con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, adotta i provvedimenti attuativi concernenti le modalità di gestione del fondo.
3. In sede locale è istituito un analogo fondo comunale costituito dalla quota parte dei trasferimenti regionali e da eventuali ulteriori erogazioni liberali di enti privati o pubblici, ivi comprese le eventuali devoluzioni dello stesso ente locale.

Art. 13
Iniziativa di partecipazione solidale

1. La Regione, nell'ambito dei propri programmi ordinari di intervento in materia promozionale delle attività culturali e sociali, favorisce le iniziative volte alla raccolta di risorse private finalizzate a integrare il Fondo regionale di solidarietà sociale di cui all'articolo 12.

Art. 14
Misure attuative

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce le linee guida concernenti i criteri e le modalità di ripartizione degli stanziamenti; le linee guida, inoltre, definiscono:
a) l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico previsto dall'articolo 2, comma 4;
b) le soglie per accedere al REIS e le modalità specifiche di calcolo del reddito, determinato secondo il metodo dell'ISEE, ai fini dell'individuazione degli aventi diritto, in relazione alle risorse disponibili;
c) la definizione di una soglia minima di povertà regionale determinata dal reddito ISEE;
d) la definizione delle integrazioni monetarie alla soglia di cui alla lettera c);
e) l'esatta identificazione del criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i diversi livelli di gravità del bisogno, anche attraverso il coordinamento con i criteri definiti per la misura nazionale di cui all'articolo 1, comma 387, della legge n. 208 del 2015;
f) le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la selezione e la verifica delle condizioni di accesso alla misura;
g) l'integrazione e il coordinamento con altri interventi e servizi regionali e/o comunali secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4;
h) le limitate casistiche eccezionali di progetti di REIS non strettamente collegati a politiche attive di inclusione;
i) l'identificazione delle procedure di gestione e di utilizzo delle risorse regionali;
j) ogni altro profilo attuativo della presente legge.

Art. 15
Sostegno ai compiti di cura e istruzione

1. La Regione sostiene e valorizza i compiti di cura e istruzione dei figli svolti dai genitori e riconosce l'attività di cura e assistenza ai familiari con disabilità grave e corrisponde il REIS ai nuclei familiari, anche monogenitoriali o unipersonali, dei quali fanno parte genitori o familiari che siano impossibilitati ad un'attività lavorativa extradomestica.
2. Ai fini della presente legge, pertanto, le attività di cura, educazione ed istruzione, svolte dai genitori o dall'unico genitore, nei nuclei monogenitoriali, sono equiparate all'attività lavorativa.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, adotta i provvedimenti attuativi della presente disposizione stabilendo specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli.

Art. 16
Fondo per sindrome da burnout

1. Una quota dello stanziamento complessivo riservato agli interventi previsti dalla presente legge è destinata ad azioni di contrasto della sindrome da burnout negli operatori che lavorano nel campo delle politiche sociali; l'utilizzo delle risorse è definito annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 17
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di euro 33.178.400 per l'anno 2016 e di euro 30.00.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte per l'anno 2016 mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 6, comma 16, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge finanziaria 2016) e per gli anni 2017 e 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte in conto alla missione 12 - programma 04 - cap. SC05.0680 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2018.
3. A decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte nei limiti delle risorse del Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale annualmente stanziate con la legge di bilancio nella missione 12 - programma 04 – Titolo 1.
4. Fermo restando l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, secondo i requisiti e i criteri definiti con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della legge n. 208 del 2015, la Regione, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, assicura il coordinamento tra tutte le linee di attività e le rispettive fonti di finanziamento di seguito elencate:
a) euro 18.778.400 per l'anno 2016 relativi PO Fondo sociale europeo 2014-2020 con riferimento alle risorse assegnate all'Asse 2 - Obiettivo tematico IX, azioni 9.1 e 9.2 finalizzate al superamento della condizione di povertà, all'inclusione attiva e al reinserimento lavorativo (missione 12 - programma 04);
b) euro 20.000.0000 del Fondo nazionale per l'estensione della carta per l'inclusione alle regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), per la quota assegnata alla Regione;
c) altri fondi di derivazione nazionale a destinazione vincolata;
e) ulteriori risorse statali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge;
f) euro 14.400.000 per l’anno 2016 ed euro 30.000.000 per ciascuno degli anni 2017-2018 di risorse del bilancio regionale (missione 12 - programma 04- cap. SC05.0680).

Art. 18
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

Pigliaru