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Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali).
LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 17

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali).


Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 41 del 14 dicembre 2006

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), dopo le parole “un’attività di commercio” è inserita la seguente: “alimentare”.

Art. 2
Tipologie di esercizi commerciali
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006 è inserita la seguente frase:
“La deroga di cui al presente comma è comprensiva degli accessori relativi alle merci ingombranti”.
2. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006, dopo le parole “parere favorevole del rappresentante della Regione” sono inserite le seguenti:
“che lo esprime secondo gli obiettivi di cui agli articoli 8 e 10.”.

Art. 3
Orari di vendita
1. L’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006, è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Orari di vendita)
1. Gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00 per un limite massimo di tredici ore giornaliere.
2. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.
3. Previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze e ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, l’esercizio di vendita oltre le ore 22,00, nonché l’apertura domenicale e festiva.
4. Al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, il sindaco deve preventivamente attivare un tavolo di concertazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di commercio, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, sulla base dei seguenti principi: rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori, necessità di idonei servizi all’utenza anche attraverso la turnazione, periodi di maggiore afflusso turistico, tempi di vita e di lavoro dei cittadini.
5. I comuni, anche con accordi intercomunali, individuano i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva.
6. Non sono derogabili le chiusure relative alle festività del 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre. La deroga per il 1° maggio è consentita per l’area metropolitana di Cagliari in corrispondenza della festività di Sant’Efisio.".

Art. 4
Vendite straordinarie
1. Nell’articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2006:
a) il comma 4 è abrogato;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Esclusivamente per il settore non alimentare le vendite promozionali, così come quelle straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d’attività o rinnovo locali, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d’inizio delle vendite di fine stagione. Limitatamente alle vendite straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d’attività o rinnovo locali possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziali e finali, la tipologia di vendita straordinaria, l’ubicazione precisa dell’esercizio e il soggetto titolare dell’impresa.”;
c) il comma 7 è abrogato.

Art. 5
Centri di assistenza tecnica
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2006, le parole “, con l’eventuale partecipazione di altri soggetti interessati” sono sostituite dalle seguenti: “e da altri soggetti interessati.”.

Art. 6
Sospensioni e revoche
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2006, è sostituito dal seguente:
“1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese, o è ordinata la chiusura dell’esercizio
attivato con comunicazione, per un periodo di cinque giorni in caso di seconda violazione delle norme in materia igienico-sanitaria e delle disposizioni in materia di chiusura domenicale e festiva. In caso di violazioni successive sono sospese per un periodo di quindici giorni.”.

Art. 7
Sanzioni pecuniarie
1. Nell’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2006:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 17, chiunque violi le disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 dell’articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.”;
b) il comma 5 è abrogato.

Art. 8
Programmazione delle attività di
somministrazione aperte al pubblico

1. Il comma 7 dell’articolo 22 della legge regionale n. 5 del 2006 è abrogato.

Art. 9
Esercizi di somministrazione
non aperti al pubblico

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale n. 5 del 2006, è aggiunto il seguente:
“4 bis. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati è disciplinato da apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale.”.

Art. 10
Attività non soggette ad autorizzazione
1. Nell’articolo 25 della legge regionale n. 5 del 2006:
a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“b) le attività di somministrazione di cui alla legislazione regionale sull’agriturismo.”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando locali ed arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione, non è soggetto ad autorizzazioni preventive e può essere vietato dal comune soltanto ove difetti l’osservanza dei requisiti igienico- sanitari.”.

Art. 11
Incentivi
1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale n. 5 del 2006, sono soppresse le parole “di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2005".

Art. 12
Priorità per le agevolazioni
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale n. 5 del 2006, dopo le parole “piccole e medie imprese” sono inserite le seguenti: “inserite nei centri”.

Art. 13
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione e in attesa della definizione giuridica di area metropolitana di Cagliari, l’individuazione dei comuni di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006, così come modificato dall’articolo 3, viene effettuata con decreto dell’Assessore competente per materia.
2. In sede di prima applicazione la direttiva che disciplina l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati di cui al comma 4 bis dell’articolo 24 della legge regionale n. 5 del 2006, introdotto dall’articolo 9, è approvata dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 14
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 dicembre 2006

Soru