Diritto di accesso
Diritto di accesso
L’amministrazione regionale garantisce l’accessibilità dei dati e dei documenti in proprio possesso allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
In data 16 febbraio 2022 con delibera n.5/30 la Giunta regionale ha adottato una nuova direttiva in materia di diritto di accesso: "Direttiva in materia di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Altre tipologie di accesso."
Consulta la direttiva;
Di seguito si illustrano le diverse tipologie di accesso ad oggi riconosciute e tutelate e le modalità di esercizio del diritto.
Accesso civico
L'accesso civico è un diritto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e può essere esercitato in due forme:
• accesso civico semplice ovvero il diritto di chiunque di richiedere, senza necessità di motivazione o dover dimostrare un interesse qualificato, che siano resi disponibili documenti, informazioni e dati dell’Amministrazione regionale che sono soggetti ad obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
• accesso civico generalizzato ovvero il diritto di chiunque di visionare o ottenere copia, senza dover dimostrare un interesse qualificato, di dati o documenti detenuti dall’Amministrazione regionale, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione
Scarica il Modulo unico accesso
-Modulo formato pdf ;
-Modulo formato odt;
A chi si presenta la richiesta?
La richiesta di accesso civico semplice è presentata per iscritto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’amministrazione regionale.
Consulta la pagina del RPCT;
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata all’URP (ufficio relazioni con il pubblico) competente per materia o direttamente all’ufficio dell’Amministrazione regionale che detiene il dato o il documento. La richiesta può essere presentata anche verbalmente e deve contenere gli elementi che consentono di identificare i dati e i documenti richiesti.
Entro quanto tempo si ha diritto ad una risposta?
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico da parte dell’amministrazione. Il termine si interrompe nel caso in cui il richiedente riceva comunicazione che la sua richiesta è irregolare o incompleta. Il termine resta inoltre sospeso per il tempo previsto dalla legge per consentire ad eventuali controinteressati di presentare opposizione.
Quale tutela è riconosciuta al richiedente?
Se la richiesta è stata ingiustamente respinta oppure se sono decorsi trenta giorni, o il maggior termine in caso di interruzione o sospensione, senza che sia stato emesso il provvedimento che conclude il procedimento:
- per l’accesso civico semplice, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o al Segretario generale della Regione che provvede entro quindici giorni;
- per l’accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento.
Accesso ai documenti amministrativi
L’accesso ai documenti amministrativi è un diritto riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990 e consiste nel diritto di visionare e di ottenere copia dei documenti formati o stabilmente detenuti dall’amministrazione regionale.
A chi è riconosciuto questo diritto?
Il diritto di accesso ai documento amministrativi è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Scarica il Modulo unico accesso
-Modulo formato pdf ;
-Modulo formato odt;
A chi si presenta la richiesta?
Può essere presentata all’URP (ufficio relazioni con il pubblico) competente per materia o direttamente all’ufficio dell’Amministrazione regionale che detiene il documento.
Entro quanto tempo si ha diritto ad una risposta?
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso l’ufficio competente dell’amministrazione regionale decide con provvedimento motivato di accoglimento, di limitazione, di differimento o di diniego che è comunicato al richiedente. Il termine si interrompe nel caso in cui il richiedente riceva comunicazione che la sua richiesta è irregolare o incompleta. Il termine resta inoltre sospeso per il tempo previsto dalla legge per consentire ad eventuali controinteressati di presentare opposizione.
Quale tutela è riconosciuta al richiedente?
Se la richiesta è stata ingiustamente respinta oppure se sono decorsi trenta giorni, o il maggior termine in caso di interruzione o sospensione, senza che sia stato emesso il provvedimento che conclude il procedimento, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale oppure chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Accesso ai dati personali
La richiesta di accesso ai dati personali consiste nel diritto, riconosciuto dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679, di avere la conferma da parte dell’amministrazione regionale che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l’interessato e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina del responsabile protezione dati;
ALTRE TIPOLOGIE DI ACCESSO
Accesso all’informazione ambientale
La Regione garantisce il diritto di accesso all’informazione ambientale di cui è in possesso a chiunque ne faccia richiesta senza l’obbligo di dichiarare il proprio interesse secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 195 del 2005. La Regione, inoltre, adotta tutte le misure necessarie per dare un’attiva e sistematica diffusione al pubblico dell’informazione ambientale di cui è in possesso tramite pubblicazione sui siti istituzionali.
Consulta il sito tematico Sardegna ambiente;
Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche
L’accesso per fini scientifici è riferito ai dati elementari, privi di qualsiasi riferimento, che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici di cui sia titolare l’Ufficio di Statistica della Regione che fa parte del Sistema statistico nazionale (Sistan).
Consulta il sito tematico Sardegna statistiche;
Accesso ai fini di ricerca storica
Si riferisce documenti di libera consultazione ai fini di ricerca storica conservati negli archivi storici dell’Amministrazione regionale.
Consulta il sito tematico Sardegna archivi;
Accesso da parte dei consiglieri regionali e degli altri soggetti titolati in ragione del mandato politico esercitato
L’articolo 105 del regolamento interno del Consiglio regionale, riconosce a ciascun consigliere regionale il libero accesso a tutta la documentazione e alle informazioni detenute dagli uffici dell'Amministrazione regionale, compresi atti preparatori dei provvedimenti, informazioni, comunicazioni o altre notizie relative a provvedimenti o operazioni amministrative. Ogni consigliere è vincolato al rispetto della riservatezza e al divieto di divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza. Tali diritti e tali doveri sono estesi anche ai consiglieri metropolitani, provinciali e comunali, ai Sindaci, al Presidente della Regione e ai componenti della Giunta regionale e delle giunte comunali, in ragione del mandato politico dagli stessi esercitato.
Accesso ai dati per l’individuazione di cose e crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata
L’art. 492-bis del codice di procedura civile riconosce all’ufficiale giudiziario, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale competente, l’accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati dell’Amministrazione regionale, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Stesso diritto è riconosciuto, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, al difensore del creditore per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.
Accesso da parte dei concessionari del servizio di riscossione mediante ruolo ai dati relativi ad atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati
I concessionari del servizio di riscossione mediante ruolo sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, detenuti dall’Amministrazione regionale, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
Accesso del difensore ai fini delle indagini difensive
ll codice di procedura penale, articolo 391-quater, riconosce al difensore, ai fini delle indagini difensive, il diritto di chiedere i documenti in possesso dell’amministrazione regionale e di estrarne copia.
Scarica il modulo unico per l'istanza di accesso [file.pdf];
Informativa sul trattamento dei dati
Finalità del trattamento
I dati acquisiti dall'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di accesso verranno trattati esclusivamente per tale finalità.
Liceità del trattamento
Il trattamento dei dati si rende necessario per l'adempimento degli obblighi di legge connessi all'esercizio del diritto di accesso.
Per ulteriori approfondimenti consulta la pagina Privacy;
L’amministrazione regionale garantisce l’accessibilità dei dati e dei documenti in proprio possesso allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
In data 16 febbraio 2022 con delibera n.5/30 la Giunta regionale ha adottato una nuova direttiva in materia di diritto di accesso: "Direttiva in materia di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Altre tipologie di accesso."
Consulta la direttiva;
Di seguito si illustrano le diverse tipologie di accesso ad oggi riconosciute e tutelate e le modalità di esercizio del diritto.
Accesso civico
L'accesso civico è un diritto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e può essere esercitato in due forme:
• accesso civico semplice ovvero il diritto di chiunque di richiedere, senza necessità di motivazione o dover dimostrare un interesse qualificato, che siano resi disponibili documenti, informazioni e dati dell’Amministrazione regionale che sono soggetti ad obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
• accesso civico generalizzato ovvero il diritto di chiunque di visionare o ottenere copia, senza dover dimostrare un interesse qualificato, di dati o documenti detenuti dall’Amministrazione regionale, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione
Scarica il Modulo unico accesso
-Modulo formato pdf ;
-Modulo formato odt;
A chi si presenta la richiesta?
La richiesta di accesso civico semplice è presentata per iscritto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’amministrazione regionale.
Consulta la pagina del RPCT;
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata all’URP (ufficio relazioni con il pubblico) competente per materia o direttamente all’ufficio dell’Amministrazione regionale che detiene il dato o il documento. La richiesta può essere presentata anche verbalmente e deve contenere gli elementi che consentono di identificare i dati e i documenti richiesti.
Entro quanto tempo si ha diritto ad una risposta?
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico da parte dell’amministrazione. Il termine si interrompe nel caso in cui il richiedente riceva comunicazione che la sua richiesta è irregolare o incompleta. Il termine resta inoltre sospeso per il tempo previsto dalla legge per consentire ad eventuali controinteressati di presentare opposizione.
Quale tutela è riconosciuta al richiedente?
Se la richiesta è stata ingiustamente respinta oppure se sono decorsi trenta giorni, o il maggior termine in caso di interruzione o sospensione, senza che sia stato emesso il provvedimento che conclude il procedimento:
- per l’accesso civico semplice, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o al Segretario generale della Regione che provvede entro quindici giorni;
- per l’accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento.
Accesso ai documenti amministrativi
L’accesso ai documenti amministrativi è un diritto riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990 e consiste nel diritto di visionare e di ottenere copia dei documenti formati o stabilmente detenuti dall’amministrazione regionale.
A chi è riconosciuto questo diritto?
Il diritto di accesso ai documento amministrativi è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Scarica il Modulo unico accesso
-Modulo formato pdf ;
-Modulo formato odt;
A chi si presenta la richiesta?
Può essere presentata all’URP (ufficio relazioni con il pubblico) competente per materia o direttamente all’ufficio dell’Amministrazione regionale che detiene il documento.
Entro quanto tempo si ha diritto ad una risposta?
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso l’ufficio competente dell’amministrazione regionale decide con provvedimento motivato di accoglimento, di limitazione, di differimento o di diniego che è comunicato al richiedente. Il termine si interrompe nel caso in cui il richiedente riceva comunicazione che la sua richiesta è irregolare o incompleta. Il termine resta inoltre sospeso per il tempo previsto dalla legge per consentire ad eventuali controinteressati di presentare opposizione.
Quale tutela è riconosciuta al richiedente?
Se la richiesta è stata ingiustamente respinta oppure se sono decorsi trenta giorni, o il maggior termine in caso di interruzione o sospensione, senza che sia stato emesso il provvedimento che conclude il procedimento, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale oppure chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Accesso ai dati personali
La richiesta di accesso ai dati personali consiste nel diritto, riconosciuto dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679, di avere la conferma da parte dell’amministrazione regionale che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l’interessato e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina del responsabile protezione dati;
ALTRE TIPOLOGIE DI ACCESSO
Accesso all’informazione ambientale
La Regione garantisce il diritto di accesso all’informazione ambientale di cui è in possesso a chiunque ne faccia richiesta senza l’obbligo di dichiarare il proprio interesse secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 195 del 2005. La Regione, inoltre, adotta tutte le misure necessarie per dare un’attiva e sistematica diffusione al pubblico dell’informazione ambientale di cui è in possesso tramite pubblicazione sui siti istituzionali.
Consulta il sito tematico Sardegna ambiente;
Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche
L’accesso per fini scientifici è riferito ai dati elementari, privi di qualsiasi riferimento, che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici di cui sia titolare l’Ufficio di Statistica della Regione che fa parte del Sistema statistico nazionale (Sistan).
Consulta il sito tematico Sardegna statistiche;
Accesso ai fini di ricerca storica
Si riferisce documenti di libera consultazione ai fini di ricerca storica conservati negli archivi storici dell’Amministrazione regionale.
Consulta il sito tematico Sardegna archivi;
Accesso da parte dei consiglieri regionali e degli altri soggetti titolati in ragione del mandato politico esercitato
L’articolo 105 del regolamento interno del Consiglio regionale, riconosce a ciascun consigliere regionale il libero accesso a tutta la documentazione e alle informazioni detenute dagli uffici dell'Amministrazione regionale, compresi atti preparatori dei provvedimenti, informazioni, comunicazioni o altre notizie relative a provvedimenti o operazioni amministrative. Ogni consigliere è vincolato al rispetto della riservatezza e al divieto di divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza. Tali diritti e tali doveri sono estesi anche ai consiglieri metropolitani, provinciali e comunali, ai Sindaci, al Presidente della Regione e ai componenti della Giunta regionale e delle giunte comunali, in ragione del mandato politico dagli stessi esercitato.
Accesso ai dati per l’individuazione di cose e crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata
L’art. 492-bis del codice di procedura civile riconosce all’ufficiale giudiziario, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale competente, l’accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati dell’Amministrazione regionale, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Stesso diritto è riconosciuto, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, al difensore del creditore per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.
Accesso da parte dei concessionari del servizio di riscossione mediante ruolo ai dati relativi ad atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati
I concessionari del servizio di riscossione mediante ruolo sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, detenuti dall’Amministrazione regionale, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
Accesso del difensore ai fini delle indagini difensive
ll codice di procedura penale, articolo 391-quater, riconosce al difensore, ai fini delle indagini difensive, il diritto di chiedere i documenti in possesso dell’amministrazione regionale e di estrarne copia.
Scarica il modulo unico per l'istanza di accesso [file.pdf];
Informativa sul trattamento dei dati
Finalità del trattamento
I dati acquisiti dall'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di accesso verranno trattati esclusivamente per tale finalità.
Liceità del trattamento
Il trattamento dei dati si rende necessario per l'adempimento degli obblighi di legge connessi all'esercizio del diritto di accesso.
Per ulteriori approfondimenti consulta la pagina Privacy;