Legge Regionale 28 giugno 1960, n. 11
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, concernente provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
“Al fine di limitare lo squilibrio economico gravante, in dipendenza della insularità della Sardegna, sui prodotti agricoli destinati all’esportazione dall’Isola, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sulle spese per i trasporti a favore di produttori associati in cooperative o di consorzi aventi specifici fini di tutela e di difesa della produzione ed operanti nel territorio della Sardegna.
I contributi di cui al comma precedente verranno concessi per i prodotti ottenuti nell’annata agraria 1959-1960 e fino al 30 giugno 1961”.
Art.2
“Cap. 145 - Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli”.
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 20 luglio 1960
Corrias