Legge Regionale 16 novembre 1960, n. 14
Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1956, n. 2, concernente il trasferimento all’Ente Sardo di Elettricità di impianti elettrici costruiti dalla Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Per gli impianti attualmente in corso di costruzione, o da costruire dopo l’entrata in vigore della presente legge, si procede entro due mesi dal collaudo degli impianti stessi.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli impianti costruiti ma non ancora collaudati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.2
Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici, di concerto con l’Assessore all’industria e commercio. Con lo stesso decreto sono annullati gli impegni di contribuzione assunti dall’ente locale interessato in ordine alla costruzione dell’impianto trasferito.
Se l’ente locale interessato non abbia fatto pervenire la richiesta di trasferimento entro il termine di cui al primo comma, l’impianto rimane definitivamente acquisito al suo patrimonio.
Art.3
Art.4
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 13 dicembre 1960
Corrias