Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l’istituzione dell’Albo regionale degli appaltatori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Nel secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, alla dizione: «semprechè per i lavori stessi non vi siano imprese idonee iscritte» è sostituita la dizione «semprechè per i lavori stessi vi siano meno di quattro imprese idonee iscritte».Art.2
Al primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è aggiunta di seguito la dizione: «escludendo dal computo gli appalti di importo inferiore a lire 5.000.000».Art.3
Tra il secondo ed il terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è inserito il seguente capoverso: «Non sono da considerarsi in gestione i lavori per i quali l’impresa interessata ha presentato il verbale di ultimazione».Art.4
Il disposto di cui alla lettera 1) dell’articolo 9 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è abrogato.Art.5
A far parte della Commissione di cui all’articolo 21 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, in sostituzione del membro scelto dall’Assessore al lavoro e artigianato, sono nominati due membri, scelti rispettivamente dall’Assessore competente in materia di lavoro e dall’Assessore competente in materia di artigianato.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 14 novembre 1961
Corrias