Disposizioni relative alla concessione di contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e vicinali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella spesa per la manutenzione delle strade previste dalla legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, e di quelle vicinali aperte al pubblico transito, amministrate da consorzi regolarmente costituiti.Art.2
Il contributo di cui all’articolo 1 è previsto in lire 30.000 a chilometro.
Ove la spesa superi le lire 60.000 a chilometro il contributo può essere aumentato fino al 50 per cento della spesa.Art.3
La ripartizione fra gli utenti della quota di spesa a loro carico per la manutenzione delle strade di cui all’articolo 1, è fatta in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere eseguite.
I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione dei consorzi stessi.Art.4
L’erogazione del contributo viene effettuata con decreto dell’Assessore regionale all’agricoltura e foreste.Art.5
Le modalità per l’attuazione delle presenti disposizioni sono stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste, e da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Art.6
Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1961, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.Art.7
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, li 8 gennaio 1962.
Corrias