Legge Regionale 23 novembre 1962, n. 18
Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, e istituzione del Comitato tecnico regionale sanitario.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
1) l’Assessore regionale all’igiene e sanità, che lo presiede;
2) l’Assessore regionale ai lavori pubblici;
3) l’Assessore regionale agli enti locali;
4) un esperto di igiene;
5) un esperto di malattie interne;
6) un esperto di pediatria;
7) un esperto di ostetricia;
8) un esperto di dermosifilopatia;
9) un esperto di igiene veterinaria;
10) un esperto di chimica e bromatologia;
11) un esperto di ingegneria sanitaria;
12) un esperto di scienze agrarie;
13) un esperto di chirurgia generale;
14) un esperto di medicina del lavoro;
15) un esperto di tecnica ospedaliera;
16) un rappresentante dell’ordine dei medici designato dai tre ordini provinciali;
17) un rappresentante dell’ordine dei veterinari designato dai tre ordini provinciali;
18) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti in campo nazionale.
Art.4
a) su materie inerenti all’igiene e sanità pubblica della Regione, in merito alle quali riferiscono i direttori dei servizi regionali medico e veterinario;
b) su provvedimenti, richieste, ricerche scientifiche nell’interesse della sanità pubblica;
c) sulle opere di pubblica utilità riguardanti l’igiene e la sanità pubblica della Regione e particolarmente su quelle da eseguirsi con contributi regionali.
Art.5
Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Funge da Segretario un funzionario designato dallo Assessorato regionale all’igiene e sanità.
Art.6
Art.7
Art.8
Entro lo stesso termine si dovrà provvedere alla ricostituzione del Comitato con le modalità previste dallo articolo 6 della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 5 gennaio 1963.
Corrias