Legge Regionale 22 novembre 1962, n. 19
Istituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
1) L’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione;
2) un rappresentante dell’Assessorato regionale alle finanze;
3) un rappresentante dell’Assessorato regionale alla industria e commercio;
4) un rappresentante dell’Assessorato regionale alla agricoltura e foreste;
5) un rappresentante dell’Assessorato regionale alla rinascita;
6) il Direttore dell’Ufficio regionale del lavoro, previo benestare del competente Ministero;
7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni provinciali del movimento cooperativo, operanti in Sardegna, designati dalle rispettive associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577;
8) un rappresentante delle cooperative promosse dagli enti di riforma agraria o dagli enti di sviluppo in agricoltura, designato dalla rispettiva associazione;
9) un esperto del settore della cooperazione di produzione e di lavoro;
10) un esperto del settore della cooperazione agricola;
11) un esperto del settore della cooperazione della pesca;
12) tre esperti del settore della cooperazione di conservazione e di trasformazione dei prodotti agricoli (vitivinicolo, lattiero - caseario, ortofrutticolo);
13) un esperto di chimica e bromatologia;
14) un docente od esperto in materia di legislazione cooperativistica;
15) un funzionario dell’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione esperto in materia di cooperazione, che funge da segretario.
Art.3
1) esprimere il proprio parere nei casi previsti dalle leggi regionali, sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti regionali interessanti la cooperazione e sui provvedimenti regionali a favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative, esclusi quelli previsti dalla legge regionale 27 febbraio 1957, numero 5; nonchè su ogni altra questione sottoposta al suo esame dall’Assessore al lavoro e pubblica istruzione;
2) proporre provvedimenti, inchieste, studi ed iniziative in materia di cooperazione.
Art.4
Presidente del Comitato è l’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione.
Il Vice Presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.
Ai componenti del Comitato spettano le indennità stabilite dalla legge regionale 29 febbraio 1956, numero 5.
Art.5
Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.6
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 10 gennaio 1963
Corrias