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Legge Regionale 4 luglio 1963, n. 8

Proroga dei termini di assunzione del personale di cui all’art. 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il termine di un anno stabilito dall’articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, è prorogato fino all’entrata in vigore della legge relativa allo stato giuridico del personale dell’Amministrazione regionale.

Art.2
La spesa derivante dalla presente legge fa carico al capitolo 16 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1963 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
A favore del predetto capitolo 16 sono stornate le somme di L. 14.800.000 dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1963, e di L. 5.200.000 dal capitolo 161 dello stesso stato di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 10 agosto 1963.

Serra