Legge Regionale 3 luglio 1963, n. 10
Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
NORME GENERALI
Art.1
Lo stato giuridico dei salariati della Amministrazione regionale, è regolato dalle norme riguardanti gli operai dello Stato, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge.
Il trattamento economico degli impiegati e dei salariati della Amministrazione regionale verrà stabilito con successiva legge regionale.
Art.2
a) ruolo amministrativo comprendente il personale che, per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni o mansioni amministrative;
b) ruolo tecnico comprendente il personale che, per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni o mansioni tecniche.
Art.3
- carriera direttiva;
- carriera di concetto;
- carriera esecutiva;
- carriera del personale ausiliario.
La tabella prima allegata alla presente legge stabilisce l’organico del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico, nonchè le qualifiche relative a ciascuna carriera.
Art.4
Parimenti a ruolo aperto vengono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, le promozioni alle qualifiche di primo archivista e di commesso, o qualifiche equiparate.
Il numero dei posti da mettere annualmente a disposizione per l’attribuzione, mediante il concorso per merito distinto previsto dai citati articoli 164 e 176, delle promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, o qualifiche equiparate, viene determinato in ragione rispettivamente di un quarto del numero dei dipendenti in possesso dell’anzianità complessiva di servizio richiesta per l’ammissione all’esame di cui al precedente primo comma.
Per l’attribuzione, mediante il concorso annuale per esami previsto dall’articolo 185 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, delle promozioni a primo archivista o qualifiche equiparate, il numero dei posti disponibili viene commisurato ad un terzo dei dipendenti in possesso dell’anzianità richiesta per la promovibilità alle stesse qualifiche con le modalità stabilite dal secondo comma del presente articolo.
Art.5
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato, per esigenze impreviste ed indilazionabili, operai giornalieri, a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono essere licenziati. Tale termine non può superare, in alcun caso, i novanta giorni.
Detti operai devono essere adibiti esclusivamente alle mansioni previste nel contratto ed alla scadenza di esso non possono essere riassunti neanche per l’espletamento di diverse mansioni, a meno che non sia trascorso il periodo di un anno dalla scadenza stessa.
Art.6
Art.7
Art.8
“Prometto di essere fedele alla Repubblica ed alla Regione Autonoma della Sardegna, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”.
Prima di assumere servizio di ruolo, l’impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell’ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni.
La formula del giuramento è conforme a quella della promessa, sostituita la parola “Prometto” con la parola “Giuro”.
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta la decadenza dall’impiego.
Art.9
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) dal segretario generale;
c) dai direttori dei servizi;
d) dal capo ufficio del personale;
e) da un rappresentante per ciascuna delle carriere di cui all’articolo 3 della presente legge e da due rappresentanti dei salariati permanenti.
I rappresentanti dei salariati permanenti partecipano soltanto alle riunioni del Consiglio in cui si debbano trattare questioni relative al personale della categoria rappresentata.
I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e), nei casi di assenza od impedimento o vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.
I membri effettivi di cui alla lettera e) ed i relativi supplenti sono nominati per un biennio dal Presidente della Giunta regionale, su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla carriera od alla categoria interessata.
Un impiegato dell’Ufficio del personale, di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.
Art.10
Essa è composta da un impiegato di qualifica non inferiore a ispettore generale, che la presiede, e da due direttori di divisione.
Un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.
Per ciascuno dei membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare.
Art.11
Al Consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 9 sono altresì attribuite, in quanto compatibili, le competenze previste dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato per il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art.12
La nomina a ispettore generale capo può essere conferita agli impiegati direttivi sia del ruolo amministrativo che del ruolo tecnico, i quali rivestano, da non meno di tre anni, la qualifica di ispettore generale o equiparata e che abbiano compiuto complessivamente venti anni di servizio.
Art.13
Art.14
Art.15
Ai fini previdenziali, il personale è inscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e, agli effetti assistenziali, all’Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali, o ad altro istituto previa stipulazione di apposita convenzione.
Art.16
Art.17
Art.18
Alla predetta Cassa mutua, la Amministrazione regionale verserà annualmente, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello di cui al primo comma, un contributo pari al due per cento della spesa sostenuta nell’esercizio precedente per stipendi, salari, indennità ed altri eventuali assegni, corrisposti al personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici.
Alla predetta Cassa mutua verranno inoltre versate le somme trattenute sugli stipendi, o salari dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari.
Il contributo a carico dei dipendenti non potrà essere fissato in misura inferiore all’uno per cento degli emolumenti percepiti e di cui al secondo comma.
Art.19
Art.20
Le Segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori sono composte dal segretario particolare e da non più di quattro impiegati, compreso un ausiliario amministrativo.
Art.21
Soltanto i segretari particolari possono essere scelti fra estranei alla Amministrazione. In tale eventualità, agli stessi, le cui prestazioni presso la Amministrazione sono in ogni caso limitate alla durata dell’incarico, viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di direttore di sezione.
A dirigere l’Ufficio stampa e quello di documentazione regionale da esso dipendente possono essere incaricati rispettivamente un giornalista di provata esperienza professionale ed un tecnico della materia. In tali casi verrà, per la durata dell’incarico, corrisposto, al primo, il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro per i giornalisti professionisti, al secondo, quello iniziale previsto per la qualifica di esperto principale.
Art.22
Ai cassieri compete la indennità di rischio per maneggio dei valori nella misura prevista dalla legge regionale 23 marzo 1961, n. 7.
Agli aiuto cassieri compete, allo stesso titolo, una indennità mensile di lire settemila.
NORME TRANSITORIE
Art.23
Tuttavia il personale avventizio che alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti inquadrato in carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, viene assunto nei ruoli della carriera superiore competente, con la qualifica che avrebbe potuto conseguire in applicazione delle norme della predetta legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione.
Gli avventizi amministrativi esecutivi, che abbiano lodevolmente ed ininterrottamente esercitato, da non meno di due anni alla data del 31 dicembre 1961, mansioni di disegnatore, vengono inquadrati nell’organico “disegnatori” dell’allegato ruolo tecnico. Per l’attribuzione della qualifica a detto personale, si osservano, all’atto dell’inquadramento, le norme della citata legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione.
La disposizione del comma precedente si applica anche al personale proveniente da carriere tecniche esecutive della Amministrazione statale. Per l’attribuzione della qualifica a detto personale valgono le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.
Gli avventizi tecnici esecutivi addetti alla lotta antianofelica in qualità di preparatori, di cui alla tabella seconda, lettera c), della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, vengono inquadrati nell’organico “preparatori” del ruolo tecnico allegato, fra il personale per la lotta antianofelica della carriera di concetto, con la qualifica corrispondente al coefficiente del trattamento economico in godimento, o, in mancanza con la qualifica iniziale.
Il personale assunto mediante convenzione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, viene inquadrato nei ruoli allegati, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e con la qualifica iniziale.
Art.24
Tuttavia, il personale predetto, che esplichi di fatto e con carattere permanente mansioni non previste dalla pianta organica di cui al comma precedente, viene inquadrato nella carriera del personale ausiliario del ruolo amministrativo o di quello tecnico ovvero, se in possesso del superiore titolo di studio prescritto, nella carriera ad esso corrispondente, con la qualifica iniziale.
Per gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, la Commissione per gli affari del personale di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, adotterà una proposta collettiva di massima da notificarsi ai singoli interessati, i quali hanno facoltà di presentare alla stessa Commissione le proprie eventuali osservazioni in merito, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta notifica. Sulla scorta di tali osservazioni, la Commissione per gli affari del personale formulerà le proposte da sottoporre all’approvazione dei competenti organi regionali.
Le norme di inquadramento di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale che almeno da un anno presta comunque servizio presso gli Ispettorati agrari e forestali della Sardegna e che non abbia rapporto d’impiego con lo Stato.
Art.25
Art.26
L’inquadramento di cui al comma precedente ha effetto dalla data sotto la quale è stato disposto il passaggio del predetto personale alle dipendenze della Regione.
Per il personale direttivo amministrativo di cui ai commi precedenti non provvisto di laurea sono istituiti i ruoli ad esaurimento di cui alla tabella allegata alla presente legge.
Art.27
L’assunzione del personale predetto nei ruoli regionali può essere disposta, entro i limiti della carriera corrispondente, con due qualifiche superiori a quella da ciascuno rivestita nell’Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.
Art.28
La Amministrazione regionale predispone il decreto di collocamento a riposo per compimento del limite di età del dipendente personale almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto e provvede a trasmettere all’organo competente, entro lo stesso termine, gli atti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza.
Art.29
Il periodo complessivo di servizio richiesto dal comma precedente è elevato di quattro anni per il personale direttivo e di concetto, passato nei corrispondenti ruoli regionali senza il prescritto titolo di studio.
Ferma restando la condizione di cui ai commi precedenti, l’eventuale anzianità residua di servizio regionale, rispettivamente accertata per il personale di cui agli articoli 23 e 24 in sede di applicazione della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e per il personale di cui agli articoli 26 e 27 in sede di prima applicazione della presente legge, è valida agli effetti del computo dei minimi periodi di permanenza nelle qualifiche inferiori.
Art.30
Il suddetto periodo di due anni viene cumulato alla eventuale anzianità residua di servizio regionale di cui al terzo comma del citato articolo 29, valida agli effetti del computo dei minimi periodi di permanenza nelle qualifiche inferiori.
Gli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, od equiparato, sono sospesi per la durata di anni uno decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge. Le promozioni alle anzidette qualifiche vengono conferite, nell’ambito delle rispettive carriere, mediante scrutinio per merito comparativo.
Art.31
I servizi valutabili ai sensi del comma precedente debbono risultare prestati in carriera corrispondente a quella di appartenenza nella Amministrazione regionale.
Art.32
A tal fine, la Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il necessario fondo per l’eventuale integrazione della pensione al personale predetto.
Le norme per l’amministrazione del fondo e per la disciplina delle integrazioni saranno emanate con un regolamento di esecuzione.
Art.33
Art.34
Il servizio valutato ai sensi del precedente comma è reso cumulativo con l’eventuale anzianità residua di servizio regionale di cui al terzo comma del predetto articolo 29.
Agli ex combattenti, ai mutilati ed invalidi di guerra, si applicano, agli effetti della progressione in carriera, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, e successive integrazioni e modificazioni.
I benefici di cui ai commi precedenti hanno efficacia dalla data della entrata in vigore della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e non sono cumulabili fra loro.
I benefici combattentistici di natura economica competono anche al personale salariato permanente.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale di cui alla legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, con decorrenza dalla data di inquadramento nei ruoli regionali.
Art.35
Art.36
Sino a tale data, rimangono in vigore le attuali disposizioni legislative regionali in materia di trattamento economico.
Art.37
Capitolo 6 bis - Fondo destinato all’integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze della Regione ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.
Capitolo 12 bis - Spese per la istituzione ed il finanziamento dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento del personale dipendente dall’Amministrazione regionale.
Capitolo 101 bis - Contributo straordinario per la costituzione del fondo iniziale della Cassa mutua fra il personale dipendente dall’Amministrazione regionale.
Art.38
IN DIMINUZIONE:
Capitolo 39 - Rimborsi per indebito e per inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi dell’imposta erariale di ricchezza mobile (art. 33, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)
L. 10.000.000
Capitolo 40 - Rimborso di tributi indebitamente percetti e non dovuti (art. 35, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)
L. 10.000.000
Capitolo 45 - Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative.
L. 60.000.000
Capitolo 231 - Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6, L.R. 21 dicembre 1955, n. 21; art. 11, L.R. 23 dicembre 1956, n. 34, ed art. 14, L.R. 23 dicembre 1960, n. 16)
L. 110.000.000
IN AUMENTO:
Capitolo 6 - Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso la Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (LL.RR 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; artt. 5, 7 ed 8, L.R. 28 novembre 1957, n. 25; L.R. 3 dicembre 1958, n. 20; artt. 2 e 3, L.R. 21 marzo 1959, n. 7; LL.RR 23 marzo 1960, n. 6; 20 maggio 1960, n. 9; 23 marzo 1961, n. 7; 30 novembre 1961, n. 16; art. 18, L.R. 11 luglio 1962, n. 7, e L.R. 13 luglio 1962, n. 8)
L. 68.500.000
Capitolo 6 bis - Fondo destinato all’integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze della Regione ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16
L. 2.500.000
Capitolo 8 - Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19)
L. 8.200.000
Capitolo 9 - Indennità di gabinetto al personale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori (art. 2, D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282)
L. 2.000.000
Capitolo 10 - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19)
L. 1.750.000
Capitolo 11 - Indennità di missione e rimborso di spese viaggio e trasferimento (L.R. 4 maggio 1956, n. 16; legge 15 aprile 1961, n. 291, e L.R. 18 maggio 1962, n. 5)
L. 5.000.000
Capitolo 12 - Spese per l’estensione al personale dipendente dalla Amministrazione regionale delle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato (L.R. 7 ottobre 1955, n. 19)
L. 550.000
Capitolo 12 bis - Spese per l’istituzione ed il finanziamento dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento del personale dipendente dalla Amministrazione regionale
L. 1.500.000
Capitolo 101 bis - Contributo straordinario per la costituzione del fondo iniziale della Cassa mutua fra il personale dipendente dalla Amministrazione regionale
L. 100.000.000
Art.39
Art.40
Il contributo straordinario per la costituzione del fondo iniziale della Cassa mutua di cui al primo comma dell’articolo 18 della presente legge fa carico al capitolo 101 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1963.
Il contributo ordinario di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 fa carico ad un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 ed a quello ad esso corrispondente nei bilanci per gli anni successivi.
Art.41
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 12 agosto 1963.
Serra