Legge Regionale 5 luglio 1963, n. 14
Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
a) esprime il proprio parere nei casi previsti dalle leggi regionali e ogni qualvolta ne sia richiesto dagli organi della Regione:
b) può presentare di propria iniziativa, ai competenti organi della Regione, voti e proposte diretti a potenziare la pesca in Sardegna sia nelle acque interne che in quelle marittime; ovvero suggerire provvedimenti riguardanti la tutela e l’incremento del patrimonio ittico isolano.
Art.3
a) un membro esperto nelle discipline giuridiche;
b) tre membri scelti fra gli studiosi ed esperti in materia di pesca e di attività ad essa connesse;
c) cinque membri designati rispettivamente dall’assessorato regionale all’industria e commercio, da quello all’agricoltura e foreste, da quello alle finanze, da quello al lavoro e da quello alla rinascita;
d) un membro in rappresentanza della Direzione marittima della Sardegna, previo benestare del competente Ministero;
e) un rappresentante per ciascuno dei sindacati lavoratori addetti alla pesca, due degli artigiani, due degli industriali e due degli armatori della pesca;
f) quattro membri, dei quali due in rappresentanza delle cooperative di lavoratori della pesca marittima e due in rappresentanza delle cooperative della pesca interna operanti in Sardegna.
Art.4
I componenti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti dall’Assessore regionale all’agricoltura e foreste di concerto con quello all’industria e commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria e organizzazioni sindacali e cooperativistiche.
Il Presidente del Comitato è un componente scelto tra gli esperti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3 ed è nominato con la procedura di cui al primo comma del presente articolo.
Il Vice Presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.
I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Funge da segretario del Comitato un funzionario designato dall’Assessore regionale all’industria e commercio.
Art.5
Per la validità delle deliberazioni del Comitato, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.6
Art.7
Art.8
Art.9
“I contributi di cui all’articolo precedente sono concessi, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di questa, su proposta dell’Assessore all’Industria e Commercio, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca”.
Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, sono abrogati.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 18 luglio 1964.
Corrias