Legge Regionale 25 novembre 1964, n. 18
Contributi alle Università e borse di studio a favore di assistenti universitari.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Il contributo è commisurato alle somme necessarie ad assicurare il trattamento economico ed assicurativo degli assistenti universitari straordinari anzidetti, non coperto dai contributi dello Stato, ed è concesso con decreto dell’Assessore regionale al Lavoro ed alla pubblica istruzione.
Art.2
Detti concorsi sono banditi con decreto dell’Assessore regionale al lavoro e alla pubblica istruzione.
Art.3
Art.4
Detto rendiconto dovrà essere corredato delle relazioni sull’attività scientifica e didattica svolta dall’Istituto o Cattedra universitaria presso cui prestano la loro attività gli assistenti universitari di cui al precedente articolo 1.
Art.5
Il regolamento di cui al comma precedente dovrà prevedere la costituzione di una commissione per l’espletamento dei concorsi, nella quale saranno rappresentate le associazioni cagliaritane e sassaresi degli assistenti universitari.
Art.6
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata in sede di approvazione del bilancio regionale, tenuto conto delle proposte e dei dati forniti dalle Università di Cagliari e di Sassari.
Art.7
“Spese per contributi a favore degli assistenti universitari straordinari, e per gli assistenti di ruolo presso le cattedre convenzionate finanziate dalla Regione e per borse di studio a favore di assistenti volontari nelle Università della Sardegna”
Nel bilancio della Regione per l’anno 1964 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Cap. 17 - Imposte di fabbricazione (legge 3 giugno 1960, n. 529) L.60.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 146 bis - Spese per contributi a favore degli assistenti universitari straordinari,
e per gli assistenti di ruolo presso le cattedre convenzionate finanziate dalla Regione e per borse di studio a favore di assistenti volontari nelle Università della Sardegna. L.60.000.000
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 146 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
Art.8
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 28 dicembre 1964.
Corrias