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Legge Regionale 25 novembre 1964, n. 18

Contributi alle Università e borse di studio a favore di assistenti universitari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Allo scopo di facilitare la preparazione scientifica, professionale e tecnica nelle Università della Sardegna e per consentire agli assistenti universitari straordinari in servizio presso le Università di Cagliari e di Sassari nell’anno accademico 1961 1962 di maturare il periodo per l’assegnazione dei posti di ruolo ad essi riservati, previsto dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 16 e 26 gennaio 1962, n. 17, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università predette un contributo annuo, a decorrere dall’esercizio 1964 e fino all’esercizio 1969.
Il contributo è commisurato alle somme necessarie ad assicurare il trattamento economico ed assicurativo degli assistenti universitari straordinari anzidetti, non coperto dai contributi dello Stato, ed è concesso con decreto dell’Assessore regionale al Lavoro ed alla pubblica istruzione.


Art.2
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata, previ accordi con le Amministrazione delle Università di Cagliari e di Sassari, a bandire concorsi a borse di studio per assistenti universitari volontari.
Detti concorsi sono banditi con decreto dell’Assessore regionale al lavoro e alla pubblica istruzione.


Art.3
L’Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a stipulare con le Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazioneregionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l’istituzione di posti di professore di ruolo.

Art.4
Le Amministrazione delle Università di Cagliari e di Sassari, alla fine di ogni anno accademico, presenteranno all’Assessore regionale al lavoro e alla pubblica istruzione il rendiconto finanziario dei contributi ricevuti ai sensi del precedente articolo 1.
Detto rendiconto dovrà essere corredato delle relazioni sull’attività scientifica e didattica svolta dall’Istituto o Cattedra universitaria presso cui prestano la loro attività gli assistenti universitari di cui al precedente articolo 1.


Art.5
Le norme per la partecipazione al concorso per le borse di studio per assistenti volontari di cui al precedente articolo 2 e per lo svolgimento di esso saranno emanate con il regolamento di attuazione della presente legge, da adottarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore regionale al lavoro ed alla pubblica istruzione.
Il regolamento di cui al comma precedente dovrà prevedere la costituzione di una commissione per l’espletamento dei concorsi, nella quale saranno rappresentate le associazioni cagliaritane e sassaresi degli assistenti universitari.


Art.6
Per l’attuazione della presente legge nell’esercizio 1964 è autorizzata la spesa complessiva di L.60 milioni.
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata in sede di approvazione del bilancio regionale, tenuto conto delle proposte e dei dati forniti dalle Università di Cagliari e di Sassari.


Art.7
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 è istituito il capitolo 146 bis
“Spese per contributi a favore degli assistenti universitari straordinari, e per gli assistenti di ruolo presso le cattedre convenzionate finanziate dalla Regione e per borse di studio a favore di assistenti volontari nelle Università della Sardegna”
Nel bilancio della Regione per l’anno 1964 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Cap. 17 - Imposte di fabbricazione (legge 3 giugno 1960, n. 529) L.60.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 146 bis - Spese per contributi a favore degli assistenti universitari straordinari,
e per gli assistenti di ruolo presso le cattedre convenzionate finanziate dalla Regione e per borse di studio a favore di assistenti volontari nelle Università della Sardegna. L.60.000.000
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 146 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


Art.8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 28 dicembre 1964.

Corrias