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Legge Regionale 27 novembre 1964, n. 19

Norme per l’esecuzione di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1958, n.4, è sostituito dal seguente:
“Per essere ammessi ai benefici previsti dalla presente legge gli enti locali interessati devono presentare domanda all’Assessorato regionale ai lavori pubblici.
L’Amministrazione regionale assume tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle opere.
L’imposta di consumo sui materiali da costruzione resta a carico degli enti richiedenti le opere”


Art.2
Gli enti locali interessati sono esonerati dalla restituzione all’Amministrazione regionale delle quote di spesa poste a loro carico:
- dall’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1950, n. 12;
- dall’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5;
- dall’articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4.
Le quote di spesa versate dagli enti locali ai sensi delle norme richiamate nel primo comma del presente articolo non sono repetibili.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle singole leggi regionali indicate nel precedente primo comma.


Art.3
L’articolo 12 della legge regionale 13 giugno 1958, n.4, è abrogato.

Art.4
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, nei casi di accertata impossibilità dei Comuni e delle Province, ovvero delle Diocesi, gli oneri previsti a carico degli stessi enti dall’ultimo comma dell’articolo 5 della legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art.5
L’articolo 22 della legge regionale 13 giugno 1958, n.4, è sostituito dal seguente:
«Si applicano alle opere stradali le disposizioni degli articoli 6, 7, 9, 11, secondo e terzo comma, e dell’articolo 13 della presente legge».


Art.6
L’articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1958, n.4, e l’articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1959, n. 19, sono abrogati.

Art.7
La gestione e la esecuzione dei lavori di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e all’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1959, n. 19, sono affidate agli enti interessati che vi provvedono nei modi di legge.
L’Assessore regionale ai lavori pubblici può autorizzare la concessione alle Amministrazioni degli enti locali di aperture di credito fino all’importo di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall’atto di cottimo o dall’offerta definitiva
per l’appalto a trattativa privata, detratte le ritenute di garanzia.
Le predette aperture di credito possono essere autorizzate soltanto per il pagamento dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei capitolati di oneri.


Art.8
L’Assessore regionale ai lavori pubblici - quando lo importo dei lavori da eseguire non superi i 10 milioni di lire per i Comuni o i Consorzi con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, i 30 milioni di lire per i Comuni o i Consorzi con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, i 50 milioni di lire per i Comuni o i Consorzi con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, i 100 milioni di lire per i Comuni capoluoghi di provincia e per le Amministrazioni provinciali - può autorizzare gli enti beneficiari che ne facciano richiesta ad eseguire i lavori stessi in amministrazione diretta, nei modi previsti dall’articolo 328 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, dal regolamento per la direzione e la contabilità dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
In tale caso potranno essere anticipate agli enti interessati, all’atto dell’autorizzazione dei lavori, somme non superiori al 50 per cento dell’importo complessivo autorizzato.


Art.9
L’Assessorato regionale ai lavori pubblici - cui in ogni caso restano affidati l’alta sorveglianza e il collaudo dei lavori eseguiti ai sensi della presente legge - provvederà nei modi di legge alla gestione e all’esecuzione dei lavori quando gli enti interessati ne facciano richiesta.
Qualora trattisi di lavori di acquedotti e fognature e gli enti interessati ne facciano richiesta, la esecuzione potrà essere dall’Assessore regionale ai lavori pubblici affidata all’Ente sardo acquedotti e fognature.


Art.10
L’ultimo comma dell’articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è sostituito dal seguente:
“Per i progetti di opere il cui importo superi i 15 milioni di lire è sentito anche il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici”


Art.11
L’Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a fare eseguire da estranei all’Amministrazione regionale copie degli atti relativi ai progetti che siano redatti direttamente dall’ufficio o che siano stati presentati, nel prescritto numero di copie, da professionisti o da uffici tecnici ed a liquidarne le spese a presentazione fattura.
L’affidamento dei suddetti lavori di copiatura avviene anno per anno mediante gara d’appalto.


Art.12
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali, o loro consorzi che ne facciano richiesta un contributo per la spesa necessaria all’acquisto di attrezzature occorrenti alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche da eseguirsi in amministrazione diretta.
Il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento per i Comuni superiori ai 30.000 abitanti, e al 70 per cento per i Comuni inferiori ai 30.000 abitanti.
Tale contributo nella misura del 70 per cento dovrà essere concesso con priorità ai Consorzi costituitisi fra i Comuni per la esecuzione e manutenzione di opere pubbliche.


Art.13
L’articolo 9 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è abrogato e sostituito dal seguente:
“Alle imprese appaltatrici di opere da realizzarsi in applicazione della presente legge può essere liquidato, anche prima dell’approvazione del relativo contratto, il certificato per il pagamento del primo acconto cui sia allegato lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti”


Art.14
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 è istituito il capitolo 169 bis:
“Fondo per la concessione di garanzie per i mutui contratti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 168”
A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 166 dello stesso stato di previsione la somma di lire 1.000.000.
Le spese per l’attuazione dell’articolo 4 della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 169 bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


Art.15
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 è istituito il capitolo 164 bis “Spese per lavori di copiatura di atti relativi a progetti di opere di interesse degli enti locali”.
A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 164 dello stesso stato di previsione la somma di lire 2 milioni.
Le spese per l’attuazione dell’articolo 11 della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 164 bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


Art.16
Le spese per l’attuazione dell’articolo 12 della presente legge fanno carico al capitolo 166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art.17
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 28 dicembre 1964.

Corrias