Legge Regionale 27 novembre 1964, n. 19
Norme per l’esecuzione di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
“Per essere ammessi ai benefici previsti dalla presente legge gli enti locali interessati devono presentare domanda all’Assessorato regionale ai lavori pubblici.
L’Amministrazione regionale assume tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle opere.
L’imposta di consumo sui materiali da costruzione resta a carico degli enti richiedenti le opere”
Art.2
- dall’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1950, n. 12;
- dall’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5;
- dall’articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4.
Le quote di spesa versate dagli enti locali ai sensi delle norme richiamate nel primo comma del presente articolo non sono repetibili.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle singole leggi regionali indicate nel precedente primo comma.
Art.3
Art.4
Art.5
«Si applicano alle opere stradali le disposizioni degli articoli 6, 7, 9, 11, secondo e terzo comma, e dell’articolo 13 della presente legge».
Art.6
Art.7
L’Assessore regionale ai lavori pubblici può autorizzare la concessione alle Amministrazioni degli enti locali di aperture di credito fino all’importo di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall’atto di cottimo o dall’offerta definitiva
per l’appalto a trattativa privata, detratte le ritenute di garanzia.
Le predette aperture di credito possono essere autorizzate soltanto per il pagamento dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei capitolati di oneri.
Art.8
In tale caso potranno essere anticipate agli enti interessati, all’atto dell’autorizzazione dei lavori, somme non superiori al 50 per cento dell’importo complessivo autorizzato.
Art.9
Qualora trattisi di lavori di acquedotti e fognature e gli enti interessati ne facciano richiesta, la esecuzione potrà essere dall’Assessore regionale ai lavori pubblici affidata all’Ente sardo acquedotti e fognature.
Art.10
“Per i progetti di opere il cui importo superi i 15 milioni di lire è sentito anche il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici”
Art.11
L’affidamento dei suddetti lavori di copiatura avviene anno per anno mediante gara d’appalto.
Art.12
Il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento per i Comuni superiori ai 30.000 abitanti, e al 70 per cento per i Comuni inferiori ai 30.000 abitanti.
Tale contributo nella misura del 70 per cento dovrà essere concesso con priorità ai Consorzi costituitisi fra i Comuni per la esecuzione e manutenzione di opere pubbliche.
Art.13
“Alle imprese appaltatrici di opere da realizzarsi in applicazione della presente legge può essere liquidato, anche prima dell’approvazione del relativo contratto, il certificato per il pagamento del primo acconto cui sia allegato lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti”
Art.14
“Fondo per la concessione di garanzie per i mutui contratti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 168”
A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 166 dello stesso stato di previsione la somma di lire 1.000.000.
Le spese per l’attuazione dell’articolo 4 della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 169 bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
Art.15
A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 164 dello stesso stato di previsione la somma di lire 2 milioni.
Le spese per l’attuazione dell’articolo 11 della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 164 bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
Art.16
Art.17
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 28 dicembre 1964.
Corrias