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Legge Regionale 25 novembre 1964, n. 21

Istituzione di una cattedra convenzionata di antropologia criminale presso l’Università di Cagliari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l’Amministrazione dell’Università di Cagliari una convenzione per l’istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia per l’insegnamento di antropologia criminale.

Art.2
La convenzione, che avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza, dovrà prevedere le forme di collaborazione da realizzare con la Amministrazione regionale nel settore della cattedra convenzionata.

Art.3
La spesa per il posto di ruolo di cui al precedente articolo 1 sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione.
Tale spesa sarà costantemente aggiornata in relazione alle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione.


Art.4
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 7 gennaio 1965.

Corrias