Legge Regionale 29 ottobre 1964, n. 24
Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
NORME GENERALI
Art.1
Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
La seguente legge:
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
Lo stato giuridico e l’ordinamento delle carriere degli impiegati della Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati della Amministrazione regionale, salvo quanto stabilito dalla presente legge e in quanto compatibili con essa.
Lo stato giuridico dei salariati della Azienda è regolato dalle norme riguardanti i salariati della Amministrazione regionale, salvo quanto stabilito dalla presente legge e in quanto compatibili con essa.
Il trattamento economico degli impiegati e salariati della Azienda è quello degli impiegati e salariati della Amministrazione regionale.
Art.2
Il personale inquadrato nell’anzidetta tabella assolve tutte le funzioni amministrative della Azienda e le funzioni tecniche degli Uffici provinciali di amministrazione.
Art.3
Nella stessa tabella seconda è indicato il numero delle guardie giurate che la Azienda può destinare al servizio di vigilanza.
Alle guardie giurate compete lo stesso trattamento economico degli operai.
La Azienda è autorizzata ad assumere, per esigenze dei lavori che vengono condotti in amministrazione diretta, operai giornalieri con le norme di cui alla legge 12 aprile 1962, n. 205.
Art.4
Art.5
Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Presidente del Consiglio di amministrazione secondo le norme previste per l’ assunzione nei ruoli del personale dell’Amministrazione regionale.
I vincitori dei concorsi sono nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione
medesimo.
I posti della tabella organica rimasti vacanti dopo l’espletamento dei concorsi di cui ai commi precedenti possono essere ricoperti con personale comandato dello Stato e della Regione.
Art.6
In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore tecnico amministrativo può essere assunto per chiamata diretta.
Art.7
Esso è costituito:
- dall’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, che lo presiede;
- dal Direttore tecnico amministrativo dell’Azienda;
- dai Direttori degli Uffici provinciali di amministrazione della Azienda;
- da un rappresentante di ciascuna delle carriere di cui alla allegata tabella prima, da un rappresentante degli operai e da uno delle guardie giurate.
I rappresentanti di ciascuna delle carriere e dei salariati permanenti sono nominati per un biennio dallo Assessore regionale all’agricoltura e foreste su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla carriera od alla categoria interessata.
I compiti e le funzioni del Consiglio di amministrazione di cui al presente articolo sono quelli attribuiti dagli articoli 9 ed 11 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, al Consiglio di amministrazione per il personale dell’Amministrazione regionale.
Art.8
Essa è composta da un Ispettore Capo che la presiede e da due Ispettori uno dei quali esercita le funzioni di Segretario.
I compiti e le funzioni attribuiti alla Commissione di disciplina sono gli stessi attribuiti dagli articoli 10 ed 11 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, alla Commissione di disciplina per il personale della Amministrazione regionale.
Art.9
Art.10
Le spese relative sono a carico dell’Azienda stessa.
Art.11
Art.12
Art.13
ORDINAMENTO DELLA AZIENDA
Art.14
- Direzione Generale con sede in Cagliari;
- Uffici di Amministrazione delle Foreste Demaniali:
- no per ciascuna Provincia con sede nel capoluogo. All’Ufficio di amministrazione di Nuoro sono affidati i servizi di amministrazione, vigilanza e custodia del Parco nazionale del Gennargentu, la cui istituzione è prevista dal secondo comma dell’articolo 22 della legge 11 giugno 1962, n. 588;
- Comandi di Stazione per il servizio di custodia e sorveglianza con sede nelle singole foreste demaniali.
L’organizzazione dei Comandi di stazione per i servizi di custodia e sorveglianza, sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione della Azienda qualora se ne ravvisi la necessità .
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.15
Il personale avventizio che alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti inquadrato in carriera corrispondente al titolo di studio posseduto viene assunto nei ruoli della carriera superiore competente; per la ricostruzione della carriera si applicano le norme della
legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione.
Art.16
Il personale giornaliero assunto secondo le norme della legge 12 aprile 1962, n. 205, in servizio presso gli Uffici della Azienda da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato nei ruoli allegati, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e con la qualifica iniziale.
Art.17
Art.18
Art.19
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 24 febbraio 1965.
Corrias