Legge Regionale 7 aprile 1965, n. 10
Istituzione del “Fondo Sociale della Regione Sarda”.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
1) l’assistenza materiale, morale, culturale e sociale ai lavoratori sardi in genere ed in particolare ai lavoratori emigrati dalla Sardegna e che in Sardegna conservano la residenza ed alle loro famiglie;
2) la prima sistemazione e la eventuale riqualificazione dei lavoratori emigrati e loro famiglie che rientrino in Sardegna;
3) una indagine sulla emigrazione sarda per stabilirne le cause, l’entità, le localizzazioni, le condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e loro famiglie;
4) la realizzazione - indennità, acquisto materiali, contributi assicurativi - di opere di interesse locale, in funzione di più vasti piani produttivi e per la valorizzazione del patrimonio naturale ed archeologico, da attuarsi quando si rilevi la necessità di un pronto intervento ai fini della occupazione; la gestione dei lavori per la realizzazione delle suddette opere è affidata agli enti locali;
5) iniziative che concorrano al superamento delle condizioni di grave disagio in cui si trovano le categorie di lavoratori, sulle quali ha maggiore incidenza l’arretratezza delle strutture economiche della Sardegna.
Art.3
Art.4
1) dall’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, che lo presiede;
2) da un rappresentante dell’Assessorato regionale alle finanze;
3) da un rappresentante dell’Assessorato regionale alla rinascita;
4) da sei Sindaci di Comuni della Sardegna eletti dal Consiglio regionale;
5) dal Direttore dell’Ufficio regionale del lavoro;
6) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali designate dalle medesime;
7) da un funzionario dell’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, che funge da segretario del Comitato.
Art.5
a) il programma annuale di intervento di cui allo articolo 3;
b) il riparto annuale delle somme a disposizione del Fondo di cui all’articolo 1 tra i vari settori d’intervento previsti dall’articolo 2;
c) la formulazione di voti e proposte utili ai fini della presente legge.
Art.6
Art.7
1) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - rubrica Assessorato al lavoro e pubblica istruzione - a favore del Fondo predetto;
2) da eventuali contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo in base alle disposizioni dei regolamenti della Comunità economica europea;
3) da eventuali accreditamenti disposti dall’organo di attuazione della legge 11 giugno 1962, n. 588;
4) da entrate di amministrazione, da contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici e privati e di persone singole o associate.
Art.8
Ai lavoratori occupati non fruenti di sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione viene corrisposta una indennità pari a lire 700 per ogni giornata di effettivo lavoro.
Ai lavoratori aventi famiglia a carico spetta inoltre per ogni convivente a carico un assegno integrativo pari a lire 60 giornaliere per ogni convivente avente diritto agli assegni familiari.
Viene inoltre corrisposto ad ogni lavoratore occupato un premio di operosità pari a lire 1.300 per ogni giornata lavorativa prestata.
Art.9
Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
Art.14
Art.15
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 14 maggio 1965.
Corrias