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Legge Regionale 7 aprile 1965, n. 10

Istituzione del “Fondo Sociale della Regione Sarda”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
E’ istituito presso l’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione un fondo speciale con gestione autonoma denominato “Fondo sociale della Regione Sarda”.

Art.2
Sono a carico del Fondo di cui all’articolo precedente, in conformità alle leggi dello Stato e agli impegni internazionali regolanti la materia, le spese per:
1) l’assistenza materiale, morale, culturale e sociale ai lavoratori sardi in genere ed in particolare ai lavoratori emigrati dalla Sardegna e che in Sardegna conservano la residenza ed alle loro famiglie;
2) la prima sistemazione e la eventuale riqualificazione dei lavoratori emigrati e loro famiglie che rientrino in Sardegna;
3) una indagine sulla emigrazione sarda per stabilirne le cause, l’entità, le localizzazioni, le condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e loro famiglie;
4) la realizzazione - indennità, acquisto materiali, contributi assicurativi - di opere di interesse locale, in funzione di più vasti piani produttivi e per la valorizzazione del patrimonio naturale ed archeologico, da attuarsi quando si rilevi la necessità di un pronto intervento ai fini della occupazione; la gestione dei lavori per la realizzazione delle suddette opere è affidata agli enti locali;
5) iniziative che concorrano al superamento delle condizioni di grave disagio in cui si trovano le categorie di lavoratori, sulle quali ha maggiore incidenza l’arretratezza delle strutture economiche della Sardegna.


Art.3
Il programma annuale degli interventi previsti dal precedente articolo 2 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore al lavoro e pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 4.

Art.4
E’ istituito presso l’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al lavoro e pubblica istruzione, un Comitato così costituito:
1) dall’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, che lo presiede;
2) da un rappresentante dell’Assessorato regionale alle finanze;
3) da un rappresentante dell’Assessorato regionale alla rinascita;
4) da sei Sindaci di Comuni della Sardegna eletti dal Consiglio regionale;
5) dal Direttore dell’Ufficio regionale del lavoro;
6) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali designate dalle medesime;
7) da un funzionario dell’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, che funge da segretario del Comitato.


Art.5
Il Comitato di cui all’articolo 4 propone:
a) il programma annuale di intervento di cui allo articolo 3;
b) il riparto annuale delle somme a disposizione del Fondo di cui all’articolo 1 tra i vari settori d’intervento previsti dall’articolo 2;
c) la formulazione di voti e proposte utili ai fini della presente legge.


Art.6
Le spese per il funzionamento del Comitato di cui al precedente articolo 4 graveranno sul Fondo di cui all’articolo 1.

Art.7
Le entrate del Fondo di cui all’articolo 1 sono costituite:
1) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - rubrica Assessorato al lavoro e pubblica istruzione - a favore del Fondo predetto;
2) da eventuali contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo in base alle disposizioni dei regolamenti della Comunità economica europea;
3) da eventuali accreditamenti disposti dall’organo di attuazione della legge 11 giugno 1962, n. 588;
4) da entrate di amministrazione, da contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici e privati e di persone singole o associate.


Art.8
Gli interventi previsti al punto 4 dell’articolo 2 vengono effettuati in attuazione ed integrazione degli articoli 59, 60 e 61 della legge 29 aprile 1949, numero 264.
Ai lavoratori occupati non fruenti di sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione viene corrisposta una indennità pari a lire 700 per ogni giornata di effettivo lavoro.
Ai lavoratori aventi famiglia a carico spetta inoltre per ogni convivente a carico un assegno integrativo pari a lire 60 giornaliere per ogni convivente avente diritto agli assegni familiari.
Viene inoltre corrisposto ad ogni lavoratore occupato un premio di operosità pari a lire 1.300 per ogni giornata lavorativa prestata.


Art.9
Il premio di cui all’ultimo comma del precedente articolo 8 viene corrisposto anche agli allievi dei cantieri scuola e dei cantieri di rimboschimento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art.10
Per la concessione del premio di operosità di cui al precedente articolo 9 l’Amministrazione regionale, conosciuti i programmi annualmente predisposti dai competenti organi dello Stato, accrediterà le somme necessarie agli Uffici provinciali del lavoro che presenteranno, alla fine dell’esercizio, dettagliato rendiconto delle somme ricevute.

Art.11
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il regolamento per la gestione del Fondo di cui all’articolo 1 e per l’attuazione della presente legge.

Art.12
In attesa che sia nominato il Comitato di cui all’articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata, per l’anno finanziario 1965, ad utilizzare le somme disponibili del Fondo di cui all’articolo 1 per gli interventi previsti nell’articolo 2 - punti 3 e 4 - e per l’intervento previsto nell’articolo 9.

Art.13
La legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, recante “Provvedimenti a sollievo della disoccupazione”, e le successive modificazioni, è abrogata.

Art.14
Le somme stanziate sui capitoli 25401 e 25406 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1965 disponibili dovranno essere, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento di cui all’articolo 11, accreditate a favore del Fondo di cui all’articolo 1.

Art.15
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 14 maggio 1965.

Corrias