Legge Regionale 9 aprile 1965, n. 11
Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’importo dell’assegno è di lire 20.000 pro capite per il secondo semestre del 1965 e di lire 40.000 pro capite per il 1966.
I coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aventi diritto all’assegno di cui alla presente legge sono quelli iscritti negli elenchi anagrafici per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.
Hanno diritto all’assegno di cui al primo comma del presente articolo anche i partecipanti che non usufruiscono di assegni familiari per persone a carico in conseguenza di un contemporaneo rapporto di lavoro in altre categorie di attività.
Art.2
Il rapporto di apprendistato non fa cessare il diritto a percepire l’assegno per i minori.
Art.3
Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l’accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico.
Art.4
Art.5
a) il Direttore dei servizi dell’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, che la presiede;
b) un rappresentante del Servizio contributi unificati in agricoltura;
c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;
d) due funzionari, di qualifica non inferiore a Direttore di sezione, dell’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, uno dei quali funge da segretario, e da due funzionari dell’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste della stessa qualifica;
e) un funzionario dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art.6
Art.7
Art.8
Art.9
a) per lire 405.200.000 mediante l’aumento dello stanziamento del capitolo 10302 dello stato di previsione dell’entrata;
b) per lire 200.000.000 mediante l’aumento dello stanziamento del capitolo 20901 dello stato di previsione dell’entrata;
c) per lire 50.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 15403 dello stato di previsione della spesa;
d) per lire 50.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 25407 dello stato di previsione della spesa;
e) per lire 250.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 26645 dello stato di previsione della spesa;
f) per lire 150.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 26718 dello stato di previsione della spesa;
La predetta somma complessiva sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1965.
1) per lire 1.100.000.000 in un apposito capitolo denominato “Assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per ogni unità non attiva a carico, componente il nucleo familiare”;
2) per lire 5.000.000 in un apposito capitolo dello stato di previsione medesimo denominato: “Compenso all’Istituto nazionale della previdenza sociale incaricato di svolgere il servizio di corresponsione degli assegni ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare”;
3) per lire 200.000 nel capitolo 11138 dello stesso stato di previsione per incrementare lo stanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.10
La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 17 maggio 1965.
Corrias