Legge Regionale 5 maggio 1965, n. 13
Interpretazione autentica degli articoli 29, 30 e 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, concernente “Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale”.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 29 maggio 1965.
Corrias